(( Art. 16-quinquies Disposizioni in materia di attivita' ispettiva nei confronti dei soggetti di medie dimensioni 1. All'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 2 e' sostituito dal seguente: « 2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilita' ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonche' di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine.». ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'articolo 24 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), come modificato dalla presente legge: "Art. 24 Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita «sistemica» 1. La programmazione dei controlli fiscali dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza deve assicurare una vigilanza sistematica, basata su specifiche analisi di rischio, sulle imprese che presentano dichiarazioni in perdita fiscale, non determinata da compensi erogati ad amministratori e soci, per piu' di un periodo d'imposta e non abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o piu' aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse. 2. Anche ai fini di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti non soggetti agli indici sintetici di affidabilita' ne' a tutoraggio, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza realizzano annualmente piani di intervento coordinati sulla base di analisi di rischio sviluppate mediante l'utilizzo delle banche dati nonche' di elementi e circostanze emersi nell'esercizio degli ordinari poteri istruttori e d'indagine."