(( Art. 16-sexies 
 
    Disposizioni in materia di scambio automatico di informazioni 
 
  1. L'Agenzia delle entrate fornisce, su richiesta, alla Guardia  di
finanza, per l'esecuzione delle attivita' di controllo  tributario  o
per finalita' di analisi del rischio di evasione fiscale, elementi  e
specifiche elaborazioni basate sulle informazioni ricevute  ai  sensi
dell'articolo 1, commi 145 e 146, della legge 28  dicembre  2015,  n.
208, nonche' su quelle ricevute nell'ambito dello scambio  automatico
di  informazioni  per  finalita'  fiscali  previsto  dalla  direttiva
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio  2011,  e  da  accordi  tra
l'Italia e gli Stati esteri. 
  2. Ai fini di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate  e  il  Corpo
della guardia  di  finanza  stipulano  apposita  convenzione  per  la
definizione dei termini e  delle  modalita'  di  comunicazione  degli
elementi e delle elaborazioni di cui al medesimo comma 1, in coerenza
con le  condizioni  e  i  limiti  che  disciplinano  la  cooperazione
amministrativa tra Stati nel settore fiscale. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta  il  testo  vigente  dei  commi  145  e  146
          dell'articolo 1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016): 
              "Art. 1 
              145. A  fini  di  adeguamento  alle  direttive  emanate
          dall'Organizzazione  per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo
          economico   in   materia   di   obbligo    delle    imprese
          multinazionali di predisporre e presentare annualmente  una
          rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei
          ricavi e gli utili lordi, le  imposte  pagate  e  maturate,
          insieme  con  altri  elementi  indicatori  di  un'attivita'
          economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia
          e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge,  sono  stabiliti
          modalita', termini, elementi  e  condizioni,  coerentemente
          con le citate direttive, per la trasmissione della predetta
          rendicontazione all'Agenzia delle entrate  da  parte  delle
          societa' controllanti, residenti nel territorio dello Stato
          ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni,  che
          hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato,  con
          un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di  imprese
          multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di
          rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro  e  che  non
          sono a loro volta controllate  da  soggetti  diversi  dalle
          persone  fisiche.  L'Agenzia  delle  entrate  assicura   la
          riservatezza    delle    informazioni    contenute    nella
          rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa
          misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle
          disposizioni della Convenzione  multilaterale  sulla  mutua
          assistenza amministrativa in materia fiscale.  In  caso  di
          omessa presentazione della rendicontazione di cui al  primo
          periodo o di invio dei dati incompleti o non  veritieri  si
          applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
          10.000 a euro 50.000." 
              "146.  Agli  obblighi  di  cui  al  comma   145,   alle
          condizioni ivi indicate,  sono  tenute  anche  le  societa'
          controllate, residenti nel territorio dello Stato, nel caso
          in  cui  la  societa'  controllante  che  ha  l'obbligo  di
          redazione del bilancio consolidato  sia  residente  in  uno
          Stato che non  ha  introdotto  l'obbligo  di  presentazione
          della rendicontazione Paese per  Paese  ovvero  non  ha  in
          vigore con l'Italia un  accordo  che  consenta  lo  scambio
          delle informazioni relative alla rendicontazione Paese  per
          Paese ovvero e' inadempiente all'obbligo di  scambio  delle
          informazioni  relative  alla  rendicontazione   Paese   per
          Paese." 
              La direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15  febbraio
          2011 relativa alla cooperazione amministrativa nel  settore
          fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64.