(( Art. 16-septies 
 
Disposizioni di semplificazione in materia di provvedimenti cautelari
              amministrativi per violazioni tributarie 
 
  1. All'articolo 22 del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.
472, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  « 1-bis. Al fine di rafforzare  le  misure  poste  a  garanzia  del
credito  erariale  e  a  sostegno   delle   relative   procedure   di
riscossione, le istanze di cui al comma 1  possono  essere  inoltrate
dal comandante provinciale della Guardia di finanza, in relazione  ai
processi verbali di constatazione rilasciati dai reparti  dipendenti,
dando   tempestiva   comunicazione   alla    direzione    provinciale
dell'Agenzia delle entrate,  che  esamina  l'istanza  e  comunica  le
proprie  eventuali  osservazioni  al  presidente  della   commissione
tributaria   provinciale,   nonche'   al    comandante    provinciale
richiedente. Decorso il  termine  di  venti  giorni  dal  ricevimento
dell'istanza, si intende acquisito il  conforme  parere  dell'Agenzia
delle entrate. 
  1-ter. Nei casi di cui  al  comma  1-bis,  la  Guardia  di  finanza
fornisce all'Agenzia delle entrate ogni elemento  richiesto  ai  fini
dell'istruttoria e della partecipazione  alla  procedura  di  cui  al
presente  articolo.  In  caso  di  richiesta   di   chiarimenti,   e'
interrotto, per una sola volta, il termine di cui al  comma  1-bis.».
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 22 del citato decreto
          legislativo n. 472 del 1997, come modificato dalla presente
          legge: 
              "Art. 22. Ipoteca e sequestro conservativo. 
              1. In base all'atto di contestazione, al  provvedimento
          di irrogazione della sanzione  o  al  processo  verbale  di
          constatazione e dopo la loro notifica, l'ufficio o  l'ente,
          quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio
          credito, puo' chiedere, con istanza motivata, al presidente
          della commissione tributaria  provinciale  l'iscrizione  di
          ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti  obbligati
          in solido  e  l'autorizzazione  a  procedere,  a  mezzo  di
          ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo  dei  loro
          beni,  compresa  l'azienda.  A  tal  fine  l'Agenzia  delle
          entrate si avvale anche del potere di cui agli articoli 32,
          primo comma, numero 7), del decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,   e   successive
          modificazioni, e 51, secondo comma, numero 7), del  decreto
          del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  e
          successive modificazioni. 
              1-bis. Al fine di rafforzare le misure poste a garanzia
          del credito erariale e a sostegno delle relative  procedure
          di riscossione, le istanze di cui al comma 1 possono essere
          inoltrate  dal  comandante  provinciale  della  Guardia  di
          finanza, in relazione ai processi verbali di  constatazione
          rilasciati  dai  reparti   dipendenti,   dando   tempestiva
          comunicazione alla direzione provinciale dell'Agenzia delle
          entrate,  che  esamina  l'istanza  e  comunica  le  proprie
          eventuali  osservazioni  al  presidente  della  commissione
          tributaria provinciale, nonche' al  comandante  provinciale
          richiedente.  Decorso  il  termine  di  venti  giorni   dal
          ricevimento dell'istanza, si intende acquisito il  conforme
          parere dell'Agenzia delle entrate. 
              1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis,  la  Guardia  di
          finanza fornisce all'Agenzia delle  entrate  ogni  elemento
          richiesto ai fini dell'istruttoria e  della  partecipazione
          alla procedura di cui al  presente  articolo.  In  caso  di
          richiesta di  chiarimenti,  e'  interrotto,  per  una  sola
          volta, il termine di cui al comma 1-bis. 
              2.  Le  istanze  di  cui  al  comma  1  devono   essere
          notificate, anche tramite il servizio postale,  alle  parti
          interessate, le quali possono,  entro  venti  giorni  dalla
          notifica, depositare memorie e documenti difensivi. 
              3. Il presidente, decorso il termine di cui al comma 2,
          fissa con decreto la trattazione dell'istanza per la  prima
          camera di consiglio  utile,  disponendo  che  ne  sia  data
          comunicazione alle parti almeno  dieci  giorni  prima.  Nel
          caso in cui la notificazione debba effettuarsi  all'estero,
          il  termine  e'  triplicato.  La  commissione  decide   con
          sentenza. 
              4. Quando la convocazione  della  controparte  potrebbe
          pregiudicare l'attuazione del provvedimento, il  presidente
          provvede con decreto motivato assunte ove occorra  sommarie
          informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto,  la
          camera di consiglio entro un termine non superiore a trenta
          giorni assegnando all'istante  un  termine  perentorio  non
          superiore  a  quindici  giorni  per  la  notificazione  del
          ricorso e del decreto. A tale udienza la  commissione,  con
          ordinanza, conferma,  modifica  o  revoca  i  provvedimenti
          emanati con decreto. 
              5. (soppresso). 
              6. Le parti interessate possono prestare, in  corso  di
          giudizio, la garanzia di cui all'articolo 69, comma 2,  del
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. In  tal  caso
          l'organo dinanzi al quale e' in corso il procedimento  puo'
          non  adottare  ovvero   adottare   solo   parzialmente   il
          provvedimento richiesto. 
              7. I provvedimenti cautelari pronunciati ai  sensi  del
          comma 1 perdono efficacia: 
              a) se non sono eseguiti nel termine di sessanta  giorni
          dalla comunicazione; 
              b) se, nel termine  di  centoventi  giorni  dalla  loro
          adozione,  non  viene  notificato   atto   impositivo,   di
          contestazione o di irrogazione; in tal caso, il  presidente
          della commissione su istanza di parte e sentito l'ufficio o
          l'ente richiedente, dispone la cancellazione dell'ipoteca; 
              c) a seguito  della  sentenza,  anche  non  passata  in
          giudicato, che accoglie il ricorso avverso gli atti di  cui
          alla lettera b). La  sentenza  costituisce  titolo  per  la
          cancellazione  dell'ipoteca.  In   caso   di   accoglimento
          parziale,  su  istanza  di  parte,  il   giudice   che   ha
          pronunciato la sentenza riduce proporzionalmente  l'entita'
          dell'iscrizione  o  del  sequestro;  se  la   sentenza   e'
          pronunciata dalla Corte di cassazione, provvede il  giudice
          la  cui  sentenza  e'  stata  impugnata  con  ricorso   per
          cassazione."