Art. 10 
 
                      Comitato nazionale bovini 
 
  1. Presso il Ministero e' insediato il «Comitato per l'applicazione
della tabella di classificazione delle carcasse bovine»,  in  seguito
definito  «Comitato  nazionale  bovini»,  nominato  con  decreto  del
Ministro delle politiche  agricole,  alimentari  e  forestali  ed  e'
composto da: 
    a) un funzionario del Ministero che ne assume la presidenza; 
    b) quattro esperti regionali  componenti  il  «Gruppo  di  lavoro
bovini» di cui all'art. 19; 
    c) due esperti in rappresentanza delle organizzazioni commerciali
e industriali; 
    d) un esperto  in  rappresentanza  delle  associazioni  nazionale
cooperative del settore; 
    e)  un  esperto  in   rappresentanza   delle   confederazioni   e
associazioni nazionali dei produttori. 
  2.  Il  Comitato  nazionale  bovini  provvede  ad  organizzare  sul
territorio nazionale tutti i  servizi  necessari  per  l'applicazione
della  tabella  di  classificazione  delle  carcasse  bovine,  ed  in
particolare: 
    a)    promuove,    direttamente,    corsi    di     preparazione,
specializzazione ed aggiornamento per i  classificatori  di  carcasse
bovine; 
    b)  valuta  ed  autorizza  eventuali   analoghe   iniziative   di
organizzazioni  ed  associazioni  di  categoria  che  fanno  capo  ad
attivita' di cui al precedente art. 2; 
    c) rilascia,  su  richiesta  delle  regioni  interessate,  pareri
tecnici in caso di contestazioni tra l'operato del classificatore del
macello ed i controllori di cui all'art. 24 del presente decreto. 
  3. Per l'emissione del parere tecnico di cui alla  lettera  c)  del
precedente comma 2, tutta la documentazione oggetto di contestazione,
corredata  di  reperto  fotografico,  deve  pervenire  al  Ministero,
all'attenzione del Presidente del Comitato. 
  4. I membri del Comitato nazionale bovini restano in carica per  un
massimo di tre anni. 
  5. Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  del  Comitato  non  sono
previsti  compensi.  Per  i  rappresentanti  regionali  le  spese  di
partecipazione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. 
  6. I membri nominati con decreto n. 4473 del  21  luglio  2016  del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, restano  in
carica sino alla scadenza della nomina.