Art. 10 Comitato nazionale bovini 1. Presso il Ministero e' insediato il «Comitato per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse bovine», in seguito definito «Comitato nazionale bovini», nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ed e' composto da: a) un funzionario del Ministero che ne assume la presidenza; b) quattro esperti regionali componenti il «Gruppo di lavoro bovini» di cui all'art. 19; c) due esperti in rappresentanza delle organizzazioni commerciali e industriali; d) un esperto in rappresentanza delle associazioni nazionale cooperative del settore; e) un esperto in rappresentanza delle confederazioni e associazioni nazionali dei produttori. 2. Il Comitato nazionale bovini provvede ad organizzare sul territorio nazionale tutti i servizi necessari per l'applicazione della tabella di classificazione delle carcasse bovine, ed in particolare: a) promuove, direttamente, corsi di preparazione, specializzazione ed aggiornamento per i classificatori di carcasse bovine; b) valuta ed autorizza eventuali analoghe iniziative di organizzazioni ed associazioni di categoria che fanno capo ad attivita' di cui al precedente art. 2; c) rilascia, su richiesta delle regioni interessate, pareri tecnici in caso di contestazioni tra l'operato del classificatore del macello ed i controllori di cui all'art. 24 del presente decreto. 3. Per l'emissione del parere tecnico di cui alla lettera c) del precedente comma 2, tutta la documentazione oggetto di contestazione, corredata di reperto fotografico, deve pervenire al Ministero, all'attenzione del Presidente del Comitato. 4. I membri del Comitato nazionale bovini restano in carica per un massimo di tre anni. 5. Per lo svolgimento delle attivita' del Comitato non sono previsti compensi. Per i rappresentanti regionali le spese di partecipazione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. 6. I membri nominati con decreto n. 4473 del 21 luglio 2016 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, restano in carica sino alla scadenza della nomina.