Art. 2
Classificazione e identificazione delle carcasse bovine
1. La tabella unionale di cui all'allegato IV, parte A del
regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio
e successive modifiche, denominata in seguito «tabella unionale» si
applica, ai sensi dell'art. 10 del predetto regolamento, alle
carcasse di bovini di eta' non inferiore a otto mesi.
2. Tutti gli stabilimenti di macellazione, riconosciuti ai sensi
dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 29 aprile 2004 e del decreto legislativo 6
novembre 2007, n. 193, denominati di seguito «stabilimenti»,
classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini da essi
macellati, munite di bollo sanitario, ai sensi dell'art. 5, paragrafo
2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I, capo III del
regolamento (CE) n. 854/2004. La classificazione ed identificazione
delle carcasse o mezzene deve essere eseguita conformemente alla
tabella unionale di cui al comma 1 e, per ogni carcassa classificata,
deve essere possibile risalire al classificatore.
3. L'eta' per identificare le categorie dei bovini di cui al
successivo art. 8, comma 1, e' verificata sulla base delle
informazioni disponibili nel quadro del sistema di identificazione e
di registrazione dei bovini istituito conformemente alle disposizioni
del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.