Art. 2 
 
       Classificazione e identificazione delle carcasse bovine 
 
  1. La  tabella  unionale  di  cui  all'allegato  IV,  parte  A  del
regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio
e successive modifiche, denominata in seguito «tabella  unionale»  si
applica,  ai  sensi  dell'art.  10  del  predetto  regolamento,  alle
carcasse di bovini di eta' non inferiore a otto mesi. 
  2. Tutti gli stabilimenti di macellazione,  riconosciuti  ai  sensi
dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del  29  aprile  2004  e  del  decreto  legislativo  6
novembre  2007,  n.  193,  denominati  di   seguito   «stabilimenti»,
classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini  da  essi
macellati, munite di bollo sanitario, ai sensi dell'art. 5, paragrafo
2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione I,  capo  III  del
regolamento (CE) n. 854/2004. La classificazione  ed  identificazione
delle carcasse o mezzene  deve  essere  eseguita  conformemente  alla
tabella unionale di cui al comma 1 e, per ogni carcassa classificata,
deve essere possibile risalire al classificatore. 
  3. L'eta' per identificare  le  categorie  dei  bovini  di  cui  al
successivo  art.  8,  comma  1,  e'  verificata  sulla   base   delle
informazioni disponibili nel quadro del sistema di identificazione  e
di registrazione dei bovini istituito conformemente alle disposizioni
del titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000.