Art. 3 Mondatura 1. Gli stabilimenti possono effettuare le operazioni di mondatura delle carcasse o mezzene, qualora lo stato di ingrassamento lo giustifichi, prima della pesatura e dell'identificazione delle carcasse stesse previa apposita autorizzazione, valida fino a revoca. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le ditte interessate presentano apposita domanda al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - Ufficio PIUE VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, denominato in seguito Ministero, utilizzando il modello riportato in allegato 1 del presente decreto. 3. Ai sensi dell'art. 6, del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, la mondatura comporta esclusivamente l'asportazione parziale del grasso esterno: a) a livello dell'anca, del lombo e della zona medio-costale; b) a livello della punta di petto e sul contorno della regione anogenitale; c) a livello della fesa.