Art. 3
Mondatura
1. Gli stabilimenti possono effettuare le operazioni di mondatura
delle carcasse o mezzene, qualora lo stato di ingrassamento lo
giustifichi, prima della pesatura e dell'identificazione delle
carcasse stesse previa apposita autorizzazione, valida fino a revoca.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, le
ditte interessate presentano apposita domanda al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale -
Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione
europea - Ufficio PIUE VI - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma,
denominato in seguito Ministero, utilizzando il modello riportato in
allegato 1 del presente decreto.
3. Ai sensi dell'art. 6, del regolamento delegato (UE) n.
2017/1182, la mondatura comporta esclusivamente l'asportazione
parziale del grasso esterno:
a) a livello dell'anca, del lombo e della zona medio-costale;
b) a livello della punta di petto e sul contorno della regione
anogenitale;
c) a livello della fesa.