Art. 3 
 
                              Mondatura 
 
  1. Gli stabilimenti possono effettuare le operazioni  di  mondatura
delle carcasse o  mezzene,  qualora  lo  stato  di  ingrassamento  lo
giustifichi,  prima  della  pesatura  e  dell'identificazione   delle
carcasse stesse previa apposita autorizzazione, valida fino a revoca. 
  2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma  1,  le
ditte interessate presentano  apposita  domanda  al  Ministero  delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento
delle politiche europee e internazionali e  dello  sviluppo  rurale -
Direzione  generale  delle  politiche  internazionali  e  dell'Unione
europea - Ufficio PIUE VI -  via  XX  Settembre,  20  -  00187  Roma,
denominato in seguito Ministero, utilizzando il modello riportato  in
allegato 1 del presente decreto. 
  3.  Ai  sensi  dell'art.  6,  del  regolamento  delegato  (UE)   n.
2017/1182,  la  mondatura  comporta   esclusivamente   l'asportazione
parziale del grasso esterno: 
    a) a livello dell'anca, del lombo e della zona medio-costale; 
    b) a livello della punta di petto e sul  contorno  della  regione
anogenitale; 
    c) a livello della fesa.