Art. 4 Deroghe alla classificazione ed esenzioni 1. In applicazione dell'art. 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione, possono essere esonerati dall'obbligo di classificazione delle carcasse gli stabilimenti che macellano fino a 75 bovini a settimana, di eta' non inferiore ad otto mesi, come media settimanale annua, fatta salva la verifica, da parte del Ministero, che tale limite non invalidi la rappresentativita' della rilevazione dei prezzi a livello nazionale, di cui all'art. 8, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184. Possono essere esonerati dall'obbligo di classificazione gli stabilimenti che macellano, prevalentemente per conto terzi, fino a 150 bovini a settimana di eta' non inferiore ad otto mesi, come media settimanale annua. 2. Gli stabilimenti che intendano ottenere la deroga di cui al comma 1, presentano al Ministero apposita domanda redatta conformemente al modello riportato all'allegato 2. Agli stabilimenti che ottengono la predetta deroga e' fatto divieto di classificare ed identificare di conseguenza le carcasse. 3. La classificazione non e' obbligatoria, in applicazione dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) della Commissione n. 2017/1182, per le carcasse che sono di proprieta' del macello, se non vi sono transazioni commerciali per l'acquisto di tali animali. 4. In applicazione dell'art. 8, paragrafo 6, lettera b) del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione, non si procede alla bollatura delle carcasse quando tutte le carcasse, nell'ambito di un processo continuo, sono porzionate all'interno di un laboratorio riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 e annesso al macello.