Art. 4 
 
              Deroghe alla classificazione ed esenzioni 
 
  1. In applicazione dell'art. 2, paragrafi 1  e  2  del  regolamento
delegato  (UE)  n.  2017/1182  della  Commissione,   possono   essere
esonerati  dall'obbligo  di  classificazione   delle   carcasse   gli
stabilimenti che macellano fino a 75 bovini a settimana, di eta'  non
inferiore ad otto mesi, come media settimanale annua, fatta salva  la
verifica, da parte del Ministero, che tale  limite  non  invalidi  la
rappresentativita' della rilevazione dei prezzi a livello  nazionale,
di cui all'art. 8, comma 2, del regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2017/1184. Possono essere esonerati dall'obbligo  di  classificazione
gli stabilimenti che macellano, prevalentemente per conto terzi, fino
a 150 bovini a settimana di eta' non inferiore  ad  otto  mesi,  come
media settimanale annua. 
  2. Gli stabilimenti che intendano ottenere  la  deroga  di  cui  al
comma  1,  presentano   al   Ministero   apposita   domanda   redatta
conformemente al modello riportato all'allegato 2. Agli  stabilimenti
che ottengono la predetta deroga e' fatto divieto di classificare  ed
identificare di conseguenza le carcasse. 
  3.  La  classificazione  non  e'  obbligatoria,   in   applicazione
dell'art.  2,  paragrafo  2  del  regolamento  delegato  (UE)   della
Commissione n. 2017/1182, per le carcasse che sono di proprieta'  del
macello, se non vi sono transazioni  commerciali  per  l'acquisto  di
tali animali. 
  4. In  applicazione  dell'art.  8,  paragrafo  6,  lettera  b)  del
regolamento delegato (UE) n.  2017/1182  della  Commissione,  non  si
procede alla bollatura  delle  carcasse  quando  tutte  le  carcasse,
nell'ambito di un processo continuo, sono porzionate  all'interno  di
un laboratorio riconosciuto a norma del regolamento (CE) n.  853/2004
e annesso al macello.