Art. 4
Deroghe alla classificazione ed esenzioni
1. In applicazione dell'art. 2, paragrafi 1 e 2 del regolamento
delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione, possono essere
esonerati dall'obbligo di classificazione delle carcasse gli
stabilimenti che macellano fino a 75 bovini a settimana, di eta' non
inferiore ad otto mesi, come media settimanale annua, fatta salva la
verifica, da parte del Ministero, che tale limite non invalidi la
rappresentativita' della rilevazione dei prezzi a livello nazionale,
di cui all'art. 8, comma 2, del regolamento di esecuzione (UE) n.
2017/1184. Possono essere esonerati dall'obbligo di classificazione
gli stabilimenti che macellano, prevalentemente per conto terzi, fino
a 150 bovini a settimana di eta' non inferiore ad otto mesi, come
media settimanale annua.
2. Gli stabilimenti che intendano ottenere la deroga di cui al
comma 1, presentano al Ministero apposita domanda redatta
conformemente al modello riportato all'allegato 2. Agli stabilimenti
che ottengono la predetta deroga e' fatto divieto di classificare ed
identificare di conseguenza le carcasse.
3. La classificazione non e' obbligatoria, in applicazione
dell'art. 2, paragrafo 2 del regolamento delegato (UE) della
Commissione n. 2017/1182, per le carcasse che sono di proprieta' del
macello, se non vi sono transazioni commerciali per l'acquisto di
tali animali.
4. In applicazione dell'art. 8, paragrafo 6, lettera b) del
regolamento delegato (UE) n. 2017/1182 della Commissione, non si
procede alla bollatura delle carcasse quando tutte le carcasse,
nell'ambito di un processo continuo, sono porzionate all'interno di
un laboratorio riconosciuto a norma del regolamento (CE) n. 853/2004
e annesso al macello.