Art. 5 
 
             Classificazione, pesatura, identificazione 
                    e comunicazione dei risultati 
 
  1.  La  classificazione,  l'identificazione  e  la  pesatura  delle
carcasse sono effettuate secondo quanto previsto agli articoli 7 e  8
del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, e agli articoli 5, 7  ,8,
9 del regolamento (UE) di esecuzione n. 2017/1184 e hanno luogo nello
stesso macello in cui e' avvenuto l'abbattimento dell'animale. 
  2. La marchiatura e' effettuata  per  mezzo  di  un  timbro  o  una
etichetta apposta sulla  superficie  esterna  di  ogni  quarto  della
carcassa ed almeno nei seguenti punti: 
    a)  sui  quarti  posteriori,   a   livello   del   controfiletto,
all'altezza della quarta vertebra lombare; 
    b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a  10-30
cm di distanza dal centro dello sterno. 
  3.  Se  l'identificazione  della  carcassa  e'  effettuata  tramite
etichettatura, i responsabili  degli  stabilimenti  ne  informano  il
Ministero e si attengono alle disposizioni seguenti: 
    a) le etichette possono essere apposte  anche  all'interno  della
carcassa e devono essere  conservate  ed  utilizzate  soltanto  negli
stabilimenti  riconosciuti  che  macellano  gli  animali  e  le  loro
dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm²; 
    b) oltre ai dati riguardanti  la  classificazione,  le  etichette
riportano il numero di  riconoscimento  del  macello,  il  numero  di
identificazione  o  di  macellazione   dell'animale,   la   data   di
macellazione ed il peso della carcassa, specificando  se  rilevato  a
caldo o a freddo; 
    c) le  indicazioni  di  cui  alla  precedente  lettera  b)  e  le
marchiature  devono  essere  perfettamente  leggibili  ed  esenti  da
qualsiasi correzione o cancellatura. Ogni eventuale  correzione  deve
essere chiaramente indicata nell'etichetta ed essere  eseguita  sotto
la supervisione delle autorita' responsabili dei controlli di cui  al
successivo art. 24, comma 1, secondo le disposizioni stabilite  dalle
medesime  autorita'  di  controllo,  tenuto  conto  degli   indirizzi
previsti dal successivo art. 25; 
    d) le etichette devono essere, inviolabili e  aderire  saldamente
su ogni quarto  (anteriore  e  posteriore),  sulle  parti  anatomiche
definite per la marchiatura. 
  4. Il responsabile dello stabilimento comunica  in  forma  scritta,
anche con sistemi elettronici,  il  risultato  della  classificazione
alle  persone  fisiche  o  giuridiche  che  hanno   fatto   procedere
all'abbattimento  del  proprio  bestiame.  Gli   stessi   dati   sono
comunicati, tramite la procedura di  cui  all'art.  9,  paragrafo  1,
anche nei casi in cui non si proceda alla rilevazione dei prezzi. 
  5. La comunicazione scritta di cui al comma 4 contiene per ciascuna
carcassa: 
    a)  la  categoria,  la  classe  di  conformazione  e   lo   stato
d'ingrassamento di cui alla tabella comunitaria; 
    b) il peso, specificando se si tratta del peso rilevato a caldo o
a freddo; 
    c) la presentazione della carcassa al momento  della  pesatura  e
della classificazione al gancio. 
  6. Ai fini del rilascio  della  licenza  per  l'uso  di  metodi  di
classificazione automatizzata, di cui all'art. 10, paragrafo  1,  del
regolamento delegato n. 2017/1182, gli  interessati  presentano,  per
ciascun  stabilimento,  apposita  domanda  al  Ministero  secondo  le
disposizioni  di  cui  alla  circolare  22  marzo  2005,  n.  11.  Il
Ministero, sulla base delle domande pervenute, attiva la procedura di
cui all'art. 10 del regolamento delegato n. 2017/1182. 
  7. Qualora venga eseguita la classificazione automatizzata  di  cui
al comma 6, le informazioni prescritte al comma 5 sono integrate  con
l'indicazione della tecnica di classificazione automatica utilizzata.