Art. 5
Classificazione, pesatura, identificazione
e comunicazione dei risultati
1. La classificazione, l'identificazione e la pesatura delle
carcasse sono effettuate secondo quanto previsto agli articoli 7 e 8
del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, e agli articoli 5, 7 ,8,
9 del regolamento (UE) di esecuzione n. 2017/1184 e hanno luogo nello
stesso macello in cui e' avvenuto l'abbattimento dell'animale.
2. La marchiatura e' effettuata per mezzo di un timbro o una
etichetta apposta sulla superficie esterna di ogni quarto della
carcassa ed almeno nei seguenti punti:
a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto,
all'altezza della quarta vertebra lombare;
b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30
cm di distanza dal centro dello sterno.
3. Se l'identificazione della carcassa e' effettuata tramite
etichettatura, i responsabili degli stabilimenti ne informano il
Ministero e si attengono alle disposizioni seguenti:
a) le etichette possono essere apposte anche all'interno della
carcassa e devono essere conservate ed utilizzate soltanto negli
stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali e le loro
dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm²;
b) oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette
riportano il numero di riconoscimento del macello, il numero di
identificazione o di macellazione dell'animale, la data di
macellazione ed il peso della carcassa, specificando se rilevato a
caldo o a freddo;
c) le indicazioni di cui alla precedente lettera b) e le
marchiature devono essere perfettamente leggibili ed esenti da
qualsiasi correzione o cancellatura. Ogni eventuale correzione deve
essere chiaramente indicata nell'etichetta ed essere eseguita sotto
la supervisione delle autorita' responsabili dei controlli di cui al
successivo art. 24, comma 1, secondo le disposizioni stabilite dalle
medesime autorita' di controllo, tenuto conto degli indirizzi
previsti dal successivo art. 25;
d) le etichette devono essere, inviolabili e aderire saldamente
su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti anatomiche
definite per la marchiatura.
4. Il responsabile dello stabilimento comunica in forma scritta,
anche con sistemi elettronici, il risultato della classificazione
alle persone fisiche o giuridiche che hanno fatto procedere
all'abbattimento del proprio bestiame. Gli stessi dati sono
comunicati, tramite la procedura di cui all'art. 9, paragrafo 1,
anche nei casi in cui non si proceda alla rilevazione dei prezzi.
5. La comunicazione scritta di cui al comma 4 contiene per ciascuna
carcassa:
a) la categoria, la classe di conformazione e lo stato
d'ingrassamento di cui alla tabella comunitaria;
b) il peso, specificando se si tratta del peso rilevato a caldo o
a freddo;
c) la presentazione della carcassa al momento della pesatura e
della classificazione al gancio.
6. Ai fini del rilascio della licenza per l'uso di metodi di
classificazione automatizzata, di cui all'art. 10, paragrafo 1, del
regolamento delegato n. 2017/1182, gli interessati presentano, per
ciascun stabilimento, apposita domanda al Ministero secondo le
disposizioni di cui alla circolare 22 marzo 2005, n. 11. Il
Ministero, sulla base delle domande pervenute, attiva la procedura di
cui all'art. 10 del regolamento delegato n. 2017/1182.
7. Qualora venga eseguita la classificazione automatizzata di cui
al comma 6, le informazioni prescritte al comma 5 sono integrate con
l'indicazione della tecnica di classificazione automatica utilizzata.