Art. 5 Classificazione, pesatura, identificazione e comunicazione dei risultati 1. La classificazione, l'identificazione e la pesatura delle carcasse sono effettuate secondo quanto previsto agli articoli 7 e 8 del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, e agli articoli 5, 7 ,8, 9 del regolamento (UE) di esecuzione n. 2017/1184 e hanno luogo nello stesso macello in cui e' avvenuto l'abbattimento dell'animale. 2. La marchiatura e' effettuata per mezzo di un timbro o una etichetta apposta sulla superficie esterna di ogni quarto della carcassa ed almeno nei seguenti punti: a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare; b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno. 3. Se l'identificazione della carcassa e' effettuata tramite etichettatura, i responsabili degli stabilimenti ne informano il Ministero e si attengono alle disposizioni seguenti: a) le etichette possono essere apposte anche all'interno della carcassa e devono essere conservate ed utilizzate soltanto negli stabilimenti riconosciuti che macellano gli animali e le loro dimensioni non possono essere inferiori a 50 cm²; b) oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette riportano il numero di riconoscimento del macello, il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa, specificando se rilevato a caldo o a freddo; c) le indicazioni di cui alla precedente lettera b) e le marchiature devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura. Ogni eventuale correzione deve essere chiaramente indicata nell'etichetta ed essere eseguita sotto la supervisione delle autorita' responsabili dei controlli di cui al successivo art. 24, comma 1, secondo le disposizioni stabilite dalle medesime autorita' di controllo, tenuto conto degli indirizzi previsti dal successivo art. 25; d) le etichette devono essere, inviolabili e aderire saldamente su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti anatomiche definite per la marchiatura. 4. Il responsabile dello stabilimento comunica in forma scritta, anche con sistemi elettronici, il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che hanno fatto procedere all'abbattimento del proprio bestiame. Gli stessi dati sono comunicati, tramite la procedura di cui all'art. 9, paragrafo 1, anche nei casi in cui non si proceda alla rilevazione dei prezzi. 5. La comunicazione scritta di cui al comma 4 contiene per ciascuna carcassa: a) la categoria, la classe di conformazione e lo stato d'ingrassamento di cui alla tabella comunitaria; b) il peso, specificando se si tratta del peso rilevato a caldo o a freddo; c) la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio. 6. Ai fini del rilascio della licenza per l'uso di metodi di classificazione automatizzata, di cui all'art. 10, paragrafo 1, del regolamento delegato n. 2017/1182, gli interessati presentano, per ciascun stabilimento, apposita domanda al Ministero secondo le disposizioni di cui alla circolare 22 marzo 2005, n. 11. Il Ministero, sulla base delle domande pervenute, attiva la procedura di cui all'art. 10 del regolamento delegato n. 2017/1182. 7. Qualora venga eseguita la classificazione automatizzata di cui al comma 6, le informazioni prescritte al comma 5 sono integrate con l'indicazione della tecnica di classificazione automatica utilizzata.