Art. 6 Corsi per classificatori di carcasse bovine 1. I responsabili degli stabilimenti di macellazione, per ottemperare al disposto dell'art. 2, comma 2, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino di cui all'allegato 3.1 del presente decreto, rilasciato dal Ministero, conseguito previa partecipazione ad apposito corso teorico-pratico e superamento del relativo esame. 2. I corsi di cui al comma 1 sono promossi dal Comitato nazionale bovini di cui all'art. 10 e si svolgono secondo modalita' che sono previste con decreto dipartimentale. Lo svolgimento dei corsi e' affidato a soggetti di provata esperienza, individuati mediante una procedura conforme alle vigenti norme in materia. Il facsimile della domanda di partecipazione ai corsi e' riportato in allegato 8. 3. L'abilitazione ed il tesserino di cui al comma 1 hanno validita' di dieci anni a partire dal giorno di conseguimento e possono essere rinnovati, su domanda degli interessati, da presentare al Ministero, previa frequenza di un corso di aggiornamento ed il superamento di un esame. 4. Qualora la domanda di cui al comma 3 non sia presentata entro sei mesi successivi alla scadenza del termine di validita' del tesserino, il classificatore e' depennato dall'elenco nazionale. E' depennato d'ufficio dall'elenco nazionale anche il classificatore che, sebbene convocato dal Ministero a partecipare al corso di aggiornamento di cui al comma 3, non si presenti o non si renda disponibile a partecipare al predetto corso per due volte. 5. Il Ministero, su richiesta dei soggetti che effettuano i controlli di cui all'art. 24, comma 1 e comma 4, puo' revocare l'abilitazione ai classificatori giudicati non idonei nel corso dei controlli.