Art. 6
Corsi per classificatori di carcasse bovine
1. I responsabili degli stabilimenti di macellazione, per
ottemperare al disposto dell'art. 2, comma 2, si avvalgono di esperti
classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino di cui
all'allegato 3.1 del presente decreto, rilasciato dal Ministero,
conseguito previa partecipazione ad apposito corso teorico-pratico e
superamento del relativo esame.
2. I corsi di cui al comma 1 sono promossi dal Comitato nazionale
bovini di cui all'art. 10 e si svolgono secondo modalita' che sono
previste con decreto dipartimentale. Lo svolgimento dei corsi e'
affidato a soggetti di provata esperienza, individuati mediante una
procedura conforme alle vigenti norme in materia. Il facsimile della
domanda di partecipazione ai corsi e' riportato in allegato 8.
3. L'abilitazione ed il tesserino di cui al comma 1 hanno validita'
di dieci anni a partire dal giorno di conseguimento e possono essere
rinnovati, su domanda degli interessati, da presentare al Ministero,
previa frequenza di un corso di aggiornamento ed il superamento di un
esame.
4. Qualora la domanda di cui al comma 3 non sia presentata entro
sei mesi successivi alla scadenza del termine di validita' del
tesserino, il classificatore e' depennato dall'elenco nazionale. E'
depennato d'ufficio dall'elenco nazionale anche il classificatore
che, sebbene convocato dal Ministero a partecipare al corso di
aggiornamento di cui al comma 3, non si presenti o non si renda
disponibile a partecipare al predetto corso per due volte.
5. Il Ministero, su richiesta dei soggetti che effettuano i
controlli di cui all'art. 24, comma 1 e comma 4, puo' revocare
l'abilitazione ai classificatori giudicati non idonei nel corso dei
controlli.