Art. 6 
 
             Corsi per classificatori di carcasse bovine 
 
  1.  I  responsabili  degli  stabilimenti   di   macellazione,   per
ottemperare al disposto dell'art. 2, comma 2, si avvalgono di esperti
classificatori in possesso di abilitazione  e  di  tesserino  di  cui
all'allegato 3.1 del  presente  decreto,  rilasciato  dal  Ministero,
conseguito previa partecipazione ad apposito corso teorico-pratico  e
superamento del relativo esame. 
  2. I corsi di cui al comma 1 sono promossi dal  Comitato  nazionale
bovini di cui all'art. 10 e si svolgono secondo  modalita'  che  sono
previste con decreto dipartimentale.  Lo  svolgimento  dei  corsi  e'
affidato a soggetti di provata esperienza, individuati  mediante  una
procedura conforme alle vigenti norme in materia. Il facsimile  della
domanda di partecipazione ai corsi e' riportato in allegato 8. 
  3. L'abilitazione ed il tesserino di cui al comma 1 hanno validita'
di dieci anni a partire dal giorno di conseguimento e possono  essere
rinnovati, su domanda degli interessati, da presentare al  Ministero,
previa frequenza di un corso di aggiornamento ed il superamento di un
esame. 
  4. Qualora la domanda di cui al comma 3 non  sia  presentata  entro
sei mesi successivi  alla  scadenza  del  termine  di  validita'  del
tesserino, il classificatore e' depennato dall'elenco  nazionale.  E'
depennato d'ufficio dall'elenco  nazionale  anche  il  classificatore
che, sebbene convocato  dal  Ministero  a  partecipare  al  corso  di
aggiornamento di cui al comma 3, non  si  presenti  o  non  si  renda
disponibile a partecipare al predetto corso per due volte. 
  5. Il  Ministero,  su  richiesta  dei  soggetti  che  effettuano  i
controlli di cui all'art. 24,  comma  1  e  comma  4,  puo'  revocare
l'abilitazione ai classificatori giudicati non idonei nel  corso  dei
controlli.