Art. 7 
 
                  Rilevazione dei prezzi di mercato 
 
  1. I responsabili degli stabilimenti  provvedono  alla  rilevazione
dei prezzi di mercato delle carcasse bovine  classificate  a  termini
della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del  Capo  II  del
regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, degli articoli 7, 8 e 10  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, del presente  decreto  e
della circolare  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali 4 aprile 2011, n. 2521. 
  2. Le persone fisiche o giuridiche, che  avviano  annualmente  alla
macellazione almeno 10.000 capi di  bovini  adulti,  provvedono  alla
determinazione del prezzo per categoria, classe  di  conformazione  e
stato di ingrassamento sulla base  delle  comunicazioni  ricevute  ai
sensi dell'art. 5, comma 4, dai responsabili degli stabilimenti.