Art. 7
Rilevazione dei prezzi di mercato
1. I responsabili degli stabilimenti provvedono alla rilevazione
dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini
della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del Capo II del
regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, degli articoli 7, 8 e 10 del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, del presente decreto e
della circolare Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali 4 aprile 2011, n. 2521.
2. Le persone fisiche o giuridiche, che avviano annualmente alla
macellazione almeno 10.000 capi di bovini adulti, provvedono alla
determinazione del prezzo per categoria, classe di conformazione e
stato di ingrassamento sulla base delle comunicazioni ricevute ai
sensi dell'art. 5, comma 4, dai responsabili degli stabilimenti.