Art. 7 Rilevazione dei prezzi di mercato 1. I responsabili degli stabilimenti provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini della tabella comunitaria, secondo le disposizioni del Capo II del regolamento delegato (UE) n. 2017/1182, degli articoli 7, 8 e 10 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, del presente decreto e della circolare Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 4 aprile 2011, n. 2521. 2. Le persone fisiche o giuridiche, che avviano annualmente alla macellazione almeno 10.000 capi di bovini adulti, provvedono alla determinazione del prezzo per categoria, classe di conformazione e stato di ingrassamento sulla base delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 5, comma 4, dai responsabili degli stabilimenti.