Art. 8 
 
                Categorie e classi per la rilevazione 
                        dei prezzi di mercato 
 
  1. La rilevazione settimanale dei prezzi di mercato, in  base  alla
tabella comunitaria, e' riferita alle categorie, con relative  classi
di conformazione e di stato di ingrassamento, di cui all'art. 7,  del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, di seguito riportate: 
    a) categoria Z (carcasse di animali di eta' pari o superiore agli
otto mesi ma inferiore ai dodici mesi): classi U2, U3,  R2,  R3,  O2,
O3; 
    b) categoria A (carcasse di giovani animali maschi  non  castrati
di eta' pari o superiore a dodici mesi ma  inferiore  a  ventiquattro
mesi): classi U2, U3, R2, R3, O2, O3; 
    c) categoria B (carcasse di altri animali maschi non castrati  di
eta' pari o superiore ai ventiquattro mesi): classe R3; 
    d) categoria C (carcasse di animali maschi castrati di eta'  pari
o superiore ai dodici mesi): classi U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4; 
    e) categoria D  (carcasse  di  animali  femmine  che  hanno  gia'
figliato): classi R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3; 
    f) categoria E (carcasse  di  animali  femmine  di  eta'  pari  o
superiore a dodici mesi): classi U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4. 
  2. In aggiunta alle classi sopra  indicate,  previste  dalla  norma
unionale, i responsabili dei macelli che ne  abbiano  disponibilita',
hanno facolta' di trasmettere  anche  i  prezzi  delle  altre  classi
distinte per categoria. 
  3. Il prezzo di mercato constatato in base alla tabella comunitaria
e' il prezzo di entrata al macello (franco macello),  che  include  i
costi di trasporto dall'allevamento al macello, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto pagato al fornitore per l'animale.  Nel  caso  in
cui agli stabilimenti giungano animali da macellare non  direttamente
dai produttori, al prezzo pagato dal commerciante  all'allevatore  si
aggiungono  le   spese   di   trasporto   e   quelle   di   eventuali
intermediazioni ed eventuali altre riferite alla fase precedente alla
consegna. 
  4. Il prezzo di mercato di cui al comma 3 e' espresso per 100 kg di
carcassa. Il peso da prendere in considerazione nel calcolo e' quello
della carcassa a freddo, come definito  dall'art.  14,  comma  3  del
regolamento delegato (UE) 2017/1182. 
  5. I prezzi di mercato rilevati sono  riferiti  alla  «carcassa  di
riferimento» cosi' come definita all'allegato IV del regolamento (UE)
n. 1308/2013 e all'art. 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1182. 
  6. Se la presentazione della carcassa al momento della  pesatura  e
della classificazione al gancio differisce da quella della  «carcassa
di riferimento»,  il  peso  e'  adeguato  applicando  i  coefficienti
correttivi riportati nell'allegato 4.