Art. 8
Categorie e classi per la rilevazione
dei prezzi di mercato
1. La rilevazione settimanale dei prezzi di mercato, in base alla
tabella comunitaria, e' riferita alle categorie, con relative classi
di conformazione e di stato di ingrassamento, di cui all'art. 7, del
regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, di seguito riportate:
a) categoria Z (carcasse di animali di eta' pari o superiore agli
otto mesi ma inferiore ai dodici mesi): classi U2, U3, R2, R3, O2,
O3;
b) categoria A (carcasse di giovani animali maschi non castrati
di eta' pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro
mesi): classi U2, U3, R2, R3, O2, O3;
c) categoria B (carcasse di altri animali maschi non castrati di
eta' pari o superiore ai ventiquattro mesi): classe R3;
d) categoria C (carcasse di animali maschi castrati di eta' pari
o superiore ai dodici mesi): classi U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4;
e) categoria D (carcasse di animali femmine che hanno gia'
figliato): classi R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3;
f) categoria E (carcasse di animali femmine di eta' pari o
superiore a dodici mesi): classi U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4.
2. In aggiunta alle classi sopra indicate, previste dalla norma
unionale, i responsabili dei macelli che ne abbiano disponibilita',
hanno facolta' di trasmettere anche i prezzi delle altre classi
distinte per categoria.
3. Il prezzo di mercato constatato in base alla tabella comunitaria
e' il prezzo di entrata al macello (franco macello), che include i
costi di trasporto dall'allevamento al macello, al netto dell'imposta
sul valore aggiunto pagato al fornitore per l'animale. Nel caso in
cui agli stabilimenti giungano animali da macellare non direttamente
dai produttori, al prezzo pagato dal commerciante all'allevatore si
aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali
intermediazioni ed eventuali altre riferite alla fase precedente alla
consegna.
4. Il prezzo di mercato di cui al comma 3 e' espresso per 100 kg di
carcassa. Il peso da prendere in considerazione nel calcolo e' quello
della carcassa a freddo, come definito dall'art. 14, comma 3 del
regolamento delegato (UE) 2017/1182.
5. I prezzi di mercato rilevati sono riferiti alla «carcassa di
riferimento» cosi' come definita all'allegato IV del regolamento (UE)
n. 1308/2013 e all'art. 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1182.
6. Se la presentazione della carcassa al momento della pesatura e
della classificazione al gancio differisce da quella della «carcassa
di riferimento», il peso e' adeguato applicando i coefficienti
correttivi riportati nell'allegato 4.