Art. 8 Categorie e classi per la rilevazione dei prezzi di mercato 1. La rilevazione settimanale dei prezzi di mercato, in base alla tabella comunitaria, e' riferita alle categorie, con relative classi di conformazione e di stato di ingrassamento, di cui all'art. 7, del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184, di seguito riportate: a) categoria Z (carcasse di animali di eta' pari o superiore agli otto mesi ma inferiore ai dodici mesi): classi U2, U3, R2, R3, O2, O3; b) categoria A (carcasse di giovani animali maschi non castrati di eta' pari o superiore a dodici mesi ma inferiore a ventiquattro mesi): classi U2, U3, R2, R3, O2, O3; c) categoria B (carcasse di altri animali maschi non castrati di eta' pari o superiore ai ventiquattro mesi): classe R3; d) categoria C (carcasse di animali maschi castrati di eta' pari o superiore ai dodici mesi): classi U2, U3, U4, R3, R4, O3, O4; e) categoria D (carcasse di animali femmine che hanno gia' figliato): classi R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3; f) categoria E (carcasse di animali femmine di eta' pari o superiore a dodici mesi): classi U2, U3, U4, R2, R3, R4, O2, O3, O4. 2. In aggiunta alle classi sopra indicate, previste dalla norma unionale, i responsabili dei macelli che ne abbiano disponibilita', hanno facolta' di trasmettere anche i prezzi delle altre classi distinte per categoria. 3. Il prezzo di mercato constatato in base alla tabella comunitaria e' il prezzo di entrata al macello (franco macello), che include i costi di trasporto dall'allevamento al macello, al netto dell'imposta sul valore aggiunto pagato al fornitore per l'animale. Nel caso in cui agli stabilimenti giungano animali da macellare non direttamente dai produttori, al prezzo pagato dal commerciante all'allevatore si aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali intermediazioni ed eventuali altre riferite alla fase precedente alla consegna. 4. Il prezzo di mercato di cui al comma 3 e' espresso per 100 kg di carcassa. Il peso da prendere in considerazione nel calcolo e' quello della carcassa a freddo, come definito dall'art. 14, comma 3 del regolamento delegato (UE) 2017/1182. 5. I prezzi di mercato rilevati sono riferiti alla «carcassa di riferimento» cosi' come definita all'allegato IV del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 6 del regolamento delegato (UE) 2017/1182. 6. Se la presentazione della carcassa al momento della pesatura e della classificazione al gancio differisce da quella della «carcassa di riferimento», il peso e' adeguato applicando i coefficienti correttivi riportati nell'allegato 4.