Art. 9 Comunicazione dei prezzi 1. La comunicazione dei prezzi rilevati e' trasmessa dai responsabili degli stabilimenti o dalle persone fisiche o giuridiche interessate direttamente al Ministero, tramite il portale del Sistema informativo agricolo nazionale - SIAN, previa registrazione da effettuarsi a mezzo dell'apposito modulo (allegato 5) oppure, in via eccezionale, qualora non sia possibile accedere al portale per ragioni tecniche, a mezzo posta elettronica all'indirizzo piue6@politicheagricole.it Le comunicazioni devono pervenire entro e non oltre le ore 20 del martedi' successivo alla settimana di riferimento. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero provvede all'elaborazione dei prezzi medi nazionali da trasmettere alla Commissione, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1184. 2. I responsabili degli stabilimenti compilano e tengono a disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle macellazioni con relativa documentazione contabile, dalla quale risulta la classificazione delle carcasse bovine ed i relativi prezzi rilevati. Analoga registrazione e' effettuata anche dalle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente alla macellazione di almeno 10.000 capi di bovini di eta' non inferiore agli otto mesi.