Art. 9 
 
                      Comunicazione dei prezzi 
 
  1.  La  comunicazione  dei  prezzi  rilevati   e'   trasmessa   dai
responsabili degli stabilimenti o dalle persone fisiche o  giuridiche
interessate direttamente al Ministero, tramite il portale del Sistema
informativo  agricolo  nazionale  -  SIAN,  previa  registrazione  da
effettuarsi a mezzo dell'apposito modulo (allegato 5) oppure, in  via
eccezionale, qualora  non  sia  possibile  accedere  al  portale  per
ragioni   tecniche,   a   mezzo   posta   elettronica   all'indirizzo
piue6@politicheagricole.it Le comunicazioni devono pervenire entro  e
non oltre le  ore  20  del  martedi'  successivo  alla  settimana  di
riferimento. Sulla base delle predette  comunicazioni,  il  Ministero
provvede all'elaborazione dei prezzi medi  nazionali  da  trasmettere
alla Commissione, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 2017/1184. 
  2.  I  responsabili  degli  stabilimenti  compilano  e  tengono   a
disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle
macellazioni  con  relativa  documentazione  contabile,  dalla  quale
risulta la classificazione delle carcasse bovine ed i relativi prezzi
rilevati. Analoga registrazione e'  effettuata  anche  dalle  persone
fisiche  o  giuridiche   che   fanno   procedere   annualmente   alla
macellazione di almeno 10.000 capi di bovini di  eta'  non  inferiore
agli otto mesi.