Art. 9
Comunicazione dei prezzi
1. La comunicazione dei prezzi rilevati e' trasmessa dai
responsabili degli stabilimenti o dalle persone fisiche o giuridiche
interessate direttamente al Ministero, tramite il portale del Sistema
informativo agricolo nazionale - SIAN, previa registrazione da
effettuarsi a mezzo dell'apposito modulo (allegato 5) oppure, in via
eccezionale, qualora non sia possibile accedere al portale per
ragioni tecniche, a mezzo posta elettronica all'indirizzo
piue6@politicheagricole.it Le comunicazioni devono pervenire entro e
non oltre le ore 20 del martedi' successivo alla settimana di
riferimento. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero
provvede all'elaborazione dei prezzi medi nazionali da trasmettere
alla Commissione, ai sensi dell'art. 15 del regolamento di esecuzione
(UE) n. 2017/1184.
2. I responsabili degli stabilimenti compilano e tengono a
disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle
macellazioni con relativa documentazione contabile, dalla quale
risulta la classificazione delle carcasse bovine ed i relativi prezzi
rilevati. Analoga registrazione e' effettuata anche dalle persone
fisiche o giuridiche che fanno procedere annualmente alla
macellazione di almeno 10.000 capi di bovini di eta' non inferiore
agli otto mesi.