Art. 6
Divieti
1. Fatto salvo quanto previsto ai titoli III e VIII, gli esemplari
di specie esotiche invasive di rilevanza unionale, transnazionale o
nazionale, come definite all'articolo 3 del regolamento, non possono
essere:
a) introdotti o fatti transitare nel territorio nazionale, anche
sotto sorveglianza doganale;
b) detenuti, anche in confinamento, tranne i casi in cui la
detenzione avvenga nel contesto delle misure di gestione o di
eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
c) allevati o coltivati, anche in confinamento;
d) trasportati o fatti trasportare nel territorio nazionale,
tranne i casi in cui il trasporto avvenga nel contesto delle misure
di gestione o di eradicazione disposte ai sensi del presente decreto;
e) venduti o immessi sul mercato;
f) utilizzati, ceduti a titolo gratuito o scambiati;
g) posti in condizione di riprodursi o crescere spontaneamente,
anche in confinamento;
h) rilasciati nell'ambiente.
Note all'art. 6:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1143/2014 si veda nelle note alle premesse.