Art. 7
Piano d'azione sui vettori delle specie esotiche invasive
1. Entro 18 mesi dall'adozione dell'elenco di specie esotiche
invasive di rilevanza unionale, il Ministero, sentiti i Ministeri
interessati e le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, con il supporto tecnico dell'ISPRA, identifica i vettori di
introduzione accidentale che richiedono le azioni prioritarie di cui
all'articolo 13 del regolamento.
2. Entro tre anni dall'adozione dell'elenco delle specie esotiche
invasive di rilevanza unionale, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, adotta con uno o piu' decreti,
sentiti i Ministeri interessati e acquisito il parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' piani d'azione,
elaborati dall'ISPRA, per trattare i vettori che richiedono le azioni
prioritarie di cui al comma 1. I piani d'azione sono sottoposti a
revisione almeno ogni sei anni.
3. Il Ministero trasmette alla Commissione europea il piano
d'azione di cui al comma 2 ed assicura il coordinamento con gli Stati
membri previsto all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento.
4. Il Ministero assicura la partecipazione del pubblico
all'elaborazione, alla modifica ed al riesame del piano d'azione sui
vettori delle specie esotiche invasive, secondo le modalita' di cui
all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152,
commi da 1-bis a 1-septies.
Note all'art. 7:
Per i riferimenti normativi del regolamento (UE) n.
1143/2014 si veda nelle note alle premesse.
Il testo dell'articolo 3-sexies del decreto legislativo
3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88,
S.O. n. 96, commi da 1-bis a 1-septies, cosi' recita:
«Art. 3-sexies (Diritto di accesso alle informazioni
ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo). - In
vigore dal 21 agosto 20141. (Omissis).
1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a
norma delle disposizioni di cui all'allegato 1 alla
direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora agli stessi non si
applichi l'articolo 6, comma 2, del presente decreto,
l'autorita' competente all'elaborazione e all'approvazione
dei predetti piani o programmi assicura la partecipazione
del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica
e di riesame delle proposte degli stessi piani o programmi
prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o
programmi.
1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al
comma 1-bis l'autorita' procedente da' avviso mediante
pubblicazione nel proprio sito web. La pubblicazione deve
contenere l'indicazione del titolo del piano o del
programma, dell'autorita' competente, delle sedi ove puo'
essere presa visione del piano o programma e delle
modalita' dettagliate per la loro consultazione.
1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a
disposizione del pubblico il piano o programma mediante il
deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel
proprio sito web.
1-quinquies Entro il termine di sessanta giorni dalla
data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1-ter,
chiunque puo' prendere visione del piano o programma ed
estrarne copia, anche in formato digitale, e presentare
all'autorita' competente proprie osservazioni o pareri in
forma scritta.
1-sexies. L'autorita' procedente tiene adeguatamente
conto delle osservazioni del pubblico presentate nei
termini di cui al comma 1-quinquies nell'adozione del piano
o programma.
1-septies. Il piano o programma, dopo che e' stato
adottato, e' pubblicato nel sito web dell'autorita'
competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella
quale l'autorita' stessa da' conto delle considerazioni che
sono state alla base della decisione. La dichiarazione
contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico.».