Art. 10
Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici
1. E' istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale
certificato degli ingegneri biomedici e clinici.
2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i
requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale
di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, si veda in note all'art. 4.