Art. 10 
 
        Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici 
 
  1. E' istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco  nazionale
certificato degli ingegneri biomedici e clinici. 
  2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il
Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 3, della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sono  stabiliti  i
requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco  nazionale
di cui al comma 1. 
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si veda in note all'art. 4.