Art. 11
Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24
1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «con la
procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,» sono
soppresse;
b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le parole: «pari al
valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo
convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa
dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al
triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del
corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della
condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo»;
c) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «pari al
valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la
retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta
causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo,
moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al
triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la
retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta
causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo»;
d) all'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, le parole:
«entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro
quarantacinque giorni»;
e) all'articolo 14, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla
funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte
degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria
attivita' in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10,
comma 6».
2. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre
2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre
2012, n. 189, sono abrogati.
Note all'art. 11:
- La legge 8 marzo 2017, n. 24, reca «Disposizioni in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonche' in materia di responsabilita' professionale degli
esercenti le professioni sanitarie».
- Si riporta il testo dell'art. 5 della citata legge 8
marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge:
«Art. 5 (Buone pratiche clinico-assistenziali e
raccomandazioni previste dalle linee guida). - 1. Gli
esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle
prestazioni sanitarie con finalita' preventive,
diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di
medicina legale, si attengono, salve le specificita' del
caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee
guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti
e istituzioni pubblici e privati nonche' dalle societa'
scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche
delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco
istituito e regolamentato con decreto del Ministro della
salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con
cadenza biennale. In mancanza delle suddette
raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si
attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali.
2. Nel regolamentare l'iscrizione in apposito elenco
delle societa' scientifiche e delle associazioni
tecnico-scientifiche di cui al comma 1, il decreto del
Ministro della salute stabilisce:
a) i requisiti minimi di rappresentativita' sul
territorio nazionale;
b) la costituzione mediante atto pubblico e le
garanzie da prevedere nello statuto in riferimento al
libero accesso dei professionisti aventi titolo e alla loro
partecipazione alle decisioni, all'autonomia e
all'indipendenza, all'assenza di scopo di lucro, alla
pubblicazione nel sito istituzionale dei bilanci
preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti,
alla dichiarazione e regolazione dei conflitti di interesse
e all'individuazione di sistemi di verifica e controllo
della qualita' della produzione tecnico-scientifica;
c) le procedure di iscrizione all'elenco nonche' le
verifiche sul mantenimento dei requisiti e le modalita' di
sospensione o cancellazione dallo stesso.
3. Le linee guida e gli aggiornamenti delle stesse
elaborati dai soggetti di cui al comma 1 sono integrati nel
Sistema nazionale per le linee guida (SNLG), il quale e'
disciplinato nei compiti e nelle funzioni con decreto del
Ministro della salute, da emanare, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. L'Istituto superiore di sanita'
pubblica nel proprio sito internet le linee guida e gli
aggiornamenti delle stesse indicati dal SNLG, previa
verifica della conformita' della metodologia adottata a
standard definiti e resi pubblici dallo stesso Istituto,
nonche' della rilevanza delle evidenze scientifiche
dichiarate a supporto delle raccomandazioni.
4. Le attivita' di cui al comma 3 sono svolte
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
gia' disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 8
marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Azione di rivalsa o di responsabilita'
amministrativa). - 1. L'azione di rivalsa nei confronti
dell'esercente la professione sanitaria puo' essere
esercitata solo in caso di dolo o colpa grave.
2. Se l'esercente la professione sanitaria non e' stato
parte del giudizio o della procedura stragiudiziale di
risarcimento del danno, l'azione di rivalsa nei suoi
confronti puo' essere esercitata soltanto successivamente
al risarcimento avvenuto sulla base di titolo giudiziale o
stragiudiziale ed e' esercitata, a pena di decadenza, entro
un anno dall'avvenuto pagamento.
3. La decisione pronunciata nel giudizio promosso
contro la struttura sanitaria o sociosanitaria o contro
l'impresa di assicurazione non fa stato nel giudizio di
rivalsa se l'esercente la professione sanitaria non e'
stato parte del giudizio.
4. In nessun caso la transazione e' opponibile
all'esercente la professione sanitaria nel giudizio di
rivalsa.
5. In caso di accoglimento della domanda di
risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della
struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei
commi 1 e 2 dell'art. 7, o dell'esercente la professione
sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 7,
l'azione di responsabilita' amministrativa, per dolo o
colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione
sanitaria e' esercitata dal pubblico ministero presso la
Corte dei conti. Ai fini della quantificazione del danno,
fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 1-bis,
della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dall'art. 52, secondo
comma, del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio
1934, n. 1214, si tiene conto delle situazioni di fatto di
particolare difficolta', anche di natura organizzativa,
della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, in cui
l'esercente la professione sanitaria ha operato. L'importo
della condanna per la responsabilita' amministrativa e
della surrogazione di cui all'art. 1916, primo comma, del
codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave,
non puo' superare una somma pari al triplo del valore
maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo
convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta
causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo. Per i tre anni successivi al passaggio in
giudicato della decisione di accoglimento della domanda di
risarcimento proposta dal danneggiato, l'esercente la
professione sanitaria, nell'ambito delle strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche, non puo' essere
preposto ad incarichi professionali superiori rispetto a
quelli ricoperti e il giudicato costituisce oggetto di
specifica valutazione da parte dei commissari nei pubblici
concorsi per incarichi superiori.
6. In caso di accoglimento della domanda proposta dal
danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o
sociosanitaria privata o nei confronti dell'impresa di
assicurazione titolare di polizza con la medesima
struttura, la misura della rivalsa e quella della
surrogazione richiesta dall'impresa di assicurazione, ai
sensi dell'art. 1916, primo comma, del codice civile, per
singolo evento, in caso di colpa grave, non possono
superare una somma pari al triplo del valore maggiore del
reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda,
conseguito nell'anno di inizio della condotta causa
dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o
successivo. Il limite alla misura della rivalsa, di cui al
periodo precedente, non si applica nei confronti degli
esercenti la professione sanitaria di cui all'art. 10,
comma 2.
7. Nel giudizio di rivalsa e in quello di
responsabilita' amministrativa il giudice puo' desumere
argomenti di prova dalle prove assunte nel giudizio
instaurato dal danneggiato nei confronti della struttura
sanitaria o sociosanitaria o dell'impresa di assicurazione
se l'esercente la professione sanitaria ne e' stato
parte.».
- Si riporta il testo dell'art. 13 della citata legge 8
marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge:
«Art. 13 (Obbligo di comunicazione all'esercente la
professione sanitaria del giudizio basato sulla sua
responsabilita'). - 1. Le strutture sanitarie e
sociosanitarie di cui all'art. 7, comma 1, e le imprese di
assicurazione che prestano la copertura assicurativa nei
confronti dei soggetti di cui all'art. 10, commi 1 e 2,
comunicano all'esercente la professione sanitaria
l'instaurazione del giudizio promosso nei loro confronti
dal danneggiato, entro quarantacinque giorni dalla
ricezione della notifica dell'atto introduttivo, mediante
posta elettronica certificata o lettera raccomandata con
avviso di ricevimento contenente copia dell'atto
introduttivo del giudizio. Le strutture sanitarie e
sociosanitarie e le imprese di assicurazione entro
quarantacinque giorni comunicano all'esercente la
professione sanitaria, mediante posta elettronica
certificata o lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, l'avvio di trattative stragiudiziali con il
danneggiato, con invito a prendervi parte. L'omissione, la
tardivita' o l'incompletezza delle comunicazioni di cui al
presente comma preclude l'ammissibilita' delle azioni di
rivalsa o di responsabilita' amministrativa di cui all'art.
9.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 della citata legge 8
marzo 2017, n. 24, come modificato dalla presente legge:
«Art. 14 (Fondo di garanzia per i danni derivanti da
responsabilita' sanitaria). - 1. E' istituito, nello stato
di previsione del Ministero della salute, il Fondo di
garanzia per i danni derivanti da responsabilita'
sanitaria. Il Fondo di garanzia e' alimentato dal
versamento di un contributo annuale dovuto dalle imprese
autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilita' civile per i danni causati da
responsabilita' sanitaria. A tal fine il predetto
contributo e' versato all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnato al Fondo di garanzia. Il Ministero
della salute con apposita convenzione affida alla
Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa
la gestione delle risorse del Fondo di garanzia.
2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro e
dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano e le
rappresentanze delle imprese di assicurazione, sono
definiti:
a) la misura del contributo dovuto dalle imprese
autorizzate all'esercizio delle assicurazioni per la
responsabilita' civile per i danni causati da
responsabilita' sanitaria;
b) le modalita' di versamento del contributo di cui
alla lettera a);
c) i principi cui dovra' uniformarsi la convenzione
tra il Ministero della salute e la CONSAP S.p.a.;
d) le modalita' di intervento, il funzionamento e il
regresso del Fondo di garanzia nei confronti del
responsabile del sinistro.
3. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 concorre al
risarcimento del danno nei limiti delle effettive
disponibilita' finanziarie.
4. La misura del contributo di cui al comma 2, lettera
a), e' aggiornata annualmente con apposito decreto del
Ministro della salute, da adottare di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in relazione alle effettive
esigenze della gestione del Fondo di garanzia.
5. Ai fini della rideterminazione del contributo di cui
al comma 2, lettera a), la CONSAP S.p.a. trasmette ogni
anno al Ministero della salute e al Ministero dello
sviluppo economico un rendiconto della gestione del Fondo
di garanzia di cui al comma 1, riferito all'anno
precedente, secondo le disposizioni stabilite dal
regolamento di cui al comma 2.
6. Gli oneri per l'istruttoria e la gestione delle
richieste di risarcimento sono posti a carico del Fondo di
garanzia di cui al comma 1.
7. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 risarcisce i
danni cagionati da responsabilita' sanitaria nei seguenti
casi:
a) qualora il danno sia di importo eccedente rispetto
ai massimali previsti dai contratti di assicurazione
stipulati dalla struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica o privata ovvero dall'esercente la professione
sanitaria ai sensi del decreto di cui all'art. 10, comma 6;
b) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica o privata ovvero l'esercente la professione
sanitaria risultino assicurati presso un'impresa che al
momento del sinistro si trovi in stato di insolvenza o di
liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta
successivamente;
c) qualora la struttura sanitaria o sociosanitaria
pubblica o privata ovvero l'esercente la professione
sanitaria siano sprovvisti di copertura assicurativa per
recesso unilaterale dell'impresa assicuratrice ovvero per
la sopravvenuta inesistenza o cancellazione dall'albo
dell'impresa assicuratrice stessa.
7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve
anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura
assicurativa da parte degli esercenti le professioni
sanitarie che svolgono la propria attivita' in regime
libero-professionale, ai sensi dell'art. 10, comma 6.
8. Il decreto di cui all'art. 10, comma 6, prevede che
il massimale minimo sia rideterminato in relazione
all'andamento del Fondo per le ipotesi di cui alla lettera
a) del comma 7 del presente articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano ai sinistri denunciati per la prima volta dopo la
data di entrata in vigore della presente legge.
10. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Il testo dei commi 2 e 4 dell'art. 3 del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189,
abrogati dalla presente legge, sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale 13 settembre 2012, n. 214.