Art. 12
Esercizio abusivo di una professione
1. L'articolo 348 del codice penale e' sostituito dal seguente:
«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque
abusivamente esercita una professione per la quale e' richiesta una
speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da sei
mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca
delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e,
nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti
regolarmente una professione o attivita', la trasmissione della
sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini
dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla
professione o attivita' regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista
che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma
ovvero ha diretto l'attivita' delle persone che sono concorse nel
reato medesimo».
2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente:
«Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una professione
per la quale e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di
un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni».
3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma e'
inserito il seguente:
«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio
abusivo di una professione per la quale e' richiesta una speciale
abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni
gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per
lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a
quattro anni».
4. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e'
sostituito dal seguente:
«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella
farmacia e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantita' di
farmaci, le modalita' di conservazione e l'ammontare complessivo
delle riserve, si puo' concretamente escludere la loro destinazione
al commercio».
5. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e'
sostituito dal seguente:
«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta
dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla
normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni
sanitarie e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.500 a euro 7.500».
6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le
parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti:
«siano gia' incorsi».
7. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis e' inserito il seguente:
«Art. 86-ter (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati
per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione
sanitaria). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su
richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per
l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili
confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e'
sito, per essere destinati a finalita' sociali e assistenziali».
8. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4,
dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le
seguenti: «e relative attivita' tipiche o riservate per legge».
Note all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 348 del codice penale,
come sostituito dalla presente legge.
«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). -
Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale
e' richiesta una speciale abilitazione dello Stato e'
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 10.000 a euro 50.000.
La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e
la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha
commesso il reato eserciti regolarmente una professione o
attivita', la trasmissione della sentenza medesima al
competente ordine, albo o registro ai fini
dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla
professione o attivita' regolarmente esercitata.
Si applica la pena della reclusione da uno a cinque
anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei
confronti del professionista che ha determinato altri a
commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto
l'attivita' delle persone che sono concorse nel reato
medesimo.».
- Si riporta il testo dell'art. 589 del codice penale,
come modificato dalla presente legge:
« Art. 589 (Omicidio colposo). - Chiunque cagiona per
colpa [c.p. 43] la morte di una persona e' punito con la
reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto e' commesso con violazione delle norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della
reclusione da due a sette anni.
Se il fatto e' commesso nell'esercizio abusivo di una
professione per la quale e' richiesta una speciale
abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e'
della reclusione da tre a dieci anni.
Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di
una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si
applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave
delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la
pena non puo' superare gli anni quindici.».
- Si riporta il testo dell'art. 590 del codice penale
come modificato dalla presente legge:
«Art. 590 (Lesioni personali colpose). - Chiunque
cagiona ad altri per colpa una lesione personale e' punito
con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a
euro 309.
Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da
uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se e'
gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della
multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro la pena per le lesioni gravi e' della reclusione
da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro
2.000 e la pena per le lesioni gravissime e' della
reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi
nell'esercizio abusivo di una professione per la quale e'
richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di
un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi e' della
reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni
gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a
quattro anni.
Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena
che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni
commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della
reclusione non puo' superare gli anni cinque.
Il delitto e' punibile a querela della persona offesa
[c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e
secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con
violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano
determinato una malattia professionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 123 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, recante «Approvazione del testo
unico delle leggi sanitarie «, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 123. - l titolare della farmacia deve curare:
a) che la farmacia sia provvista delle sostanze
medicinali prescritte come obbligatorie nella farmacopea
ufficiale;
b) che in essa si conservino e siano ostensibili al
pubblico un esemplare di detta farmacopea e uno della
tariffa ufficiale dei medicinali;
c) che sia conservata copia di tutte le ricette e,
qualora si tratti di veleni somministrati dietro
ordinazione di medico-chirurgo o veterinario, siano
conservate le ricette originali, prendendo nota del nome
delle persone alle quali furono consegnate e dandone copia
all'acquirente che la domandi.
Il contravventore e' punito con la sanzione
amministrativa da lire 20.000 a lire 400.000.
La detenzione di medicinali scaduti, guasti o
imperfetti nella farmacia e' punita con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se
risulta che, per la modesta quantita' di farmaci, le
modalita' di conservazione e l'ammontare complessivo delle
riserve, si puo' concretamente escludere la loro
destinazione al commercio.
Nei casi preveduti nel presente articolo, il prefetto,
indipendentemente dal procedimento penale, puo' ordinare la
sospensione dall'esercizio della farmacia da cinque giorni
ad un mese e, in caso di recidiva, puo' pronunciare la
decadenza dell'autorizzazione ai termini dell'art. 113,
lettera e).».
- Si riporta il testo dell'art. 141 del citato regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 141. - Chiunque, non trovandosi in possesso della
licenza prescritta dall'art. 140 o dell'attestato di
abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita
un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a
euro 7.500.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento
giudiziario per l'esercizio abusivo di un'arte ausiliaria
delle professioni sanitarie, puo' ordinare la chiusura
temporanea del locale, nel quale l'arte sia stata
abusivamente esercitata e il sequestro del materiale
destinato all'esercizio di essa. Il provvedimento del
prefetto e' definitivo.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 3
febbraio 1989, n. 39, recante «Modifiche ed integrazioni
alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina
della professione di mediatore» come modificato dalla
presente legge:
«Art. 8. - 1. Chiunque esercita l'attivita' di
mediazione senza essere iscritto nel ruolo e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa
fra euro 7.500 e euro 15.000 ed e' tenuto alla restituzione
alle parti contraenti delle provvigioni percepite. Per
l'accertamento dell'infrazione, per la contestazione della
medesima e per la riscossione delle somme dovute si
applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689.
2. A coloro che siano gia' incorsi nella sanzione di
cui al comma 1, anche se vi sia stato pagamento con effetto
liberatorio, si applicano le pene previste dall'art. 348
del codice penale, nonche' l'art. 2231 del codice civile.
3. La condanna importa la pubblicazione della sentenza
nelle forme di legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 86-ter del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 217, recante «Norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale», inserito dalla presente legge:
«Art. 86-ter (Destinazione dei beni confiscati in
quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio
abusivo della professione sanitaria). - 1. Nel caso di
condanna o di applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'art. 444 del codice per l'esercizio
abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili
confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove
l'immobile e' sito, per essere destinati a finalita'
sociali e assistenziali».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 14
gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di
professioni non organizzate», come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1 (Oggetto e definizioni). - 1. La presente
legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della
Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione
europea in materia di concorrenza e di liberta' di
circolazione, disciplina le professioni non organizzate in
ordini o collegi.
2. Ai fini della presente legge, per "professione non
organizzata in ordini o collegi", di seguito denominata
"professione", si intende l'attivita' economica, anche
organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente
mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso
di questo, con esclusione delle attivita' riservate per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi
dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni
sanitarie e relative attivita' tipiche o riservate per
legge e delle attivita' e dei mestieri artigianali,
commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da
specifiche normative.
3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al
comma 2 contraddistingue la propria attivita', in ogni
documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso
riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli
estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra
le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e
consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo
codice.
4. L'esercizio della professione e' libero e fondato
sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di
giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi
di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della
clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della
specializzazione dell'offerta dei servizi, della
responsabilita' del professionista.
5. La professione e' esercitata in forma individuale,
in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma
del lavoro dipendente.».