Art. 13
Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376
1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il
comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in
assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze
farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di
cui all'articolo 2, comma 1, per finalita' diverse da quelle proprie
ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in
commercio».
Note all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 14
dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela
sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il
doping», come modificato dalla presente legge:
«Art. 9 (Disposizioni penali). - 1. Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione
da tre mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro
51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o
favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze
biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi
nelle classi previste all'art. 2, comma 1, che non siano
giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a
modificare le condizioni psicofisiche o biologiche
dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni
agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare
i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o
sostanze.
2. La pena di cui al comma 1 si applica, salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, a chi adotta o si
sottopone alle pratiche mediche ricomprese nelle classi
previste all'art. 2, comma 1, non giustificate da
condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni
psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di
alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ovvero
dirette a modificare i risultati dei controlli sul ricorso
a tali pratiche.
3. La pena di cui ai commi 1 e 2 e' aumentata:
a) se dal fatto deriva un danno per la salute;
b) se il fatto e' commesso nei confronti di un
minorenne;
c) se il fatto e' commesso da un componente o da un
dipendente del CONI ovvero di una federazione sportiva
nazionale, di una societa', di un'associazione o di un ente
riconosciuti dal CONI.
4. Se il fatto e' commesso da chi esercita una
professione sanitaria, alla condanna consegue
l'interdizione temporanea dall'esercizio della professione.
5. Nel caso previsto dal comma 3, lettera c), alla
condanna consegue l'interdizione permanente dagli uffici
direttivi del CONI, delle federazioni sportive nazionali,
societa', associazioni ed enti di promozione riconosciuti
dal CONI.
6. Con la sentenza di condanna e' sempre ordinata la
confisca dei farmaci, delle sostanze farmaceutiche e delle
altre cose servite o destinate a commettere il reato.
7. Chiunque commercia i farmaci e le sostanze
farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle
classi di cui all'art. 2, comma 1, attraverso canali
diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie
ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico e dalle
altre strutture che detengono farmaci direttamente,
destinati alla utilizzazione sul paziente, e' punito con la
reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 5.164 a
euro 77.468.
7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al
farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi
i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente
attive ricompresi nelle classi di cui all'art. 2, comma 1,
per finalita' diverse da quelle proprie ovvero da quelle
indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio.».