Art. 14
Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in
danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso
strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali
1. All'articolo 61 del codice penale e' aggiunto, in fine, il
seguente numero:
«11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto
in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso
strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o
private, ovvero presso strutture socio-educative».
Note all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 61 del codice penale,
come integrato dalla presente legge:
«Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni). - Aggravano
il reato quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze aggravanti speciali [c.p. 68, 112, 628, 719],
le circostanze seguenti:
1) l'avere agito per motivi abietti o futili;
2) l'aver commesso il reato per eseguirne od
occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a
se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
la impunita' di un altro reato [c.p. 70, n. 1];
3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la
previsione dell'evento;
4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con
crudelta' verso le persone;
5) l'avere profittato di circostanze di tempo, di
luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali da
ostacolare la pubblica o privata difesa;
6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il
tempo, in cui si e' sottratto volontariamente alla
esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di
cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio [c.p.
624] o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei
delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla
persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
gravita';
8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le
conseguenze del delitto commesso;
9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o
con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione
o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di ministro
di un culto;
10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio
[c.p. 358], o rivestita della qualita' di ministro del
culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero
contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato
estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni
o del servizio;
11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorita'
o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di
ospitalita';
11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre
si trova illegalmente sul territorio nazionale;
11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona
ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle
adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;
11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto
non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una
misura alternativa alla detenzione in carcere;
11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro
la vita e l'incolumita' individuale, contro la liberta'
personale nonche' nel delitto di cui all'art. 572, commesso
il fatto in presenza o in danno di un minore di anni
diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;
11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso
il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture
sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o
semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso
strutture socio-educative.».