Art. 14 
 
Circostanza aggravante per i reati  contro  la  persona  commessi  in
  danno di persone ricoverate presso  strutture  sanitarie  o  presso
  strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali 
 
  1. All'articolo 61 del codice  penale  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente numero: 
      «11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto
in danno di persone ricoverate presso strutture  sanitarie  o  presso
strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o
private, ovvero presso strutture socio-educative». 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo dell'art. 61 del  codice  penale,
          come integrato dalla presente legge: 
              «Art. 61 (Circostanze aggravanti comuni).  -  Aggravano
          il  reato  quando  non  ne  sono  elementi  costitutivi   o
          circostanze aggravanti speciali [c.p. 68, 112,  628,  719],
          le circostanze seguenti: 
                1) l'avere agito per motivi abietti o futili; 
                2)  l'aver  commesso  il  reato  per   eseguirne   od
          occultarne un altro, ovvero per conseguire o  assicurare  a
          se' o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero
          la impunita' di un altro reato [c.p. 70, n. 1]; 
                3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante  la
          previsione dell'evento; 
                4) l'avere adoperato  sevizie,  o  l'aver  agito  con
          crudelta' verso le persone; 
                5) l'avere profittato di  circostanze  di  tempo,  di
          luogo o di persona, anche in riferimento all'eta', tali  da
          ostacolare la pubblica o privata difesa; 
                6) l'avere il colpevole commesso il reato durante  il
          tempo,  in  cui  si  e'  sottratto   volontariamente   alla
          esecuzione di un mandato o di un ordine  di  arresto  o  di
          cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato; 
                7) l'avere, nei delitti contro  il  patrimonio  [c.p.
          624] o che comunque offendono  il  patrimonio,  ovvero  nei
          delitti determinati da  motivi  di  lucro,  cagionato  alla
          persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante
          gravita'; 
                8)  l'avere  aggravato  o  tentato  di  aggravare  le
          conseguenze del delitto commesso; 
                9) l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri,  o
          con violazione dei doveri inerenti a una pubblica  funzione
          o a un pubblico servizio, ovvero alla qualita' di  ministro
          di un culto; 
                10) l'avere commesso  il  fatto  contro  un  pubblico
          ufficiale o una persona incaricata di un pubblico  servizio
          [c.p. 358], o rivestita  della  qualita'  di  ministro  del
          culto cattolico o di un culto ammesso nello  Stato,  ovvero
          contro un agente  diplomatico  o  consolare  di  uno  Stato
          estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni
          o del servizio; 
                11) l'avere commesso il fatto con abuso di  autorita'
          o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di
          ufficio, di prestazione  d'opera,  di  coabitazione,  o  di
          ospitalita'; 
                11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre
          si trova illegalmente sul territorio nazionale; 
                11-ter) l'aver commesso un delitto contro la  persona
          ai  danni  di  un  soggetto  minore  all'interno  o   nelle
          adiacenze di istituti di istruzione o di formazione; 
                11-quater) l'avere il colpevole commesso  un  delitto
          non colposo durante il periodo in cui era  ammesso  ad  una
          misura alternativa alla detenzione in carcere; 
                11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro
          la vita e l'incolumita'  individuale,  contro  la  liberta'
          personale nonche' nel delitto di cui all'art. 572, commesso
          il fatto in presenza o  in  danno  di  un  minore  di  anni
          diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza; 
                11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso
          il fatto in danno di persone  ricoverate  presso  strutture
          sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali  o
          semiresidenziali,  pubbliche  o  private,   ovvero   presso
          strutture socio-educative.».