Art. 15
Disposizioni in materia di formazione medica
specialistica e di formazione di medici extracomunitari
1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in conformita' a quanto disposto
dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013,
n. 128, possono essere definite ulteriori modalita' attuative, anche
negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica
all'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa
di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
368, e successive modificazioni.
2. Nel capo II del titolo V del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, dopo l'articolo 39-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 39-ter (Disposizioni per i medici extracomunitari). - 1. Gli
stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese
non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a
iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo
svolgimento di attivita' clinica presso aziende ospedaliere, aziende
ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto
del Ministero della salute, allo svolgimento di attivita' di
carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle
norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non puo'
avere durata superiore a due anni. Con decreto del Ministro della
salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definiti gli specifici requisiti di
professionalita' dei medici, le modalita' e i criteri per lo
svolgimento di dette iniziative nonche' i requisiti per il rilascio
del visto di ingresso».
3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede secondo le procedure
previste dalla legislazione vigente nonche' nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 21, comma 2-ter, del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante
«Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e
ricerca»:
«Art. 21 (Formazione specialistica dei medici). -
(Omissis).
2-ter. I periodi di formazione dei medici
specializzandi si svolgono ove ha sede la scuola di
specializzazione e all'interno delle aziende del Servizio
sanitario nazionale previste dalla rete formativa, in
conformita' agli ordinamenti e ai regolamenti didattici
determinati secondo la normativa vigente in materia e agli
accordi fra le universita' e le aziende sanitarie di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni. L'inserimento non
puo' dare luogo a indennita', compensi o emolumenti
comunque denominati, diversi anche sotto il profilo
previdenziale da quelli spettanti a legislazione vigente ai
medici specializzandi. I medici in formazione specialistica
assumono una graduale responsabilita' assistenziale,
secondo gli obiettivi definiti dall'ordinamento didattico
del relativo corso di specializzazione e le modalita'
individuate dal tutore, d'intesa con la direzione delle
scuole di specializzazione e con i dirigenti responsabili
delle unita' operative presso cui si svolge la formazione,
fermo restando che tale formazione non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il Servizio
sanitario nazionale e non da' diritto all'accesso ai ruoli
del medesimo Servizio sanitario nazionale. Dall'attuazione
del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 35 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive
modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CE
in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco
riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri
titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e
99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE» :
«Art. 35. - 1. Con cadenza triennale ed entro il 30
aprile del terzo anno, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze
sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della
situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei
medici specialisti da formare comunicandolo al Ministero
della sanita' e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica. Entro il 30 giugno del terzo
anno il Ministro della sanita', di concerto con il Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, determina il numero
globale degli specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto
dell'obiettivo di migliorare progressivamente la
corrispondenza tra il numero degli studenti ammessi a
frequentare i corsi di laurea in medicina e chirurgia e
quello dei medici ammessi alla formazione specialistica,
nonche' del quadro epidemiologico, dei flussi previsti per
i pensionamenti e delle esigenze di programmazione delle
regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario
nazionale.
2. In relazione al decreto di cui al comma 1, il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, acquisito il parere del Ministro della
sanita', determina il numero dei posti da assegnare a
ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi
dell'art. 43, tenuto conto della capacita' ricettiva e del
volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite
nella rete formativa della scuola stessa.
3. Nell'ambito dei posti risultanti dalla
programmazione di cui al comma 1, e' stabilita, d'intesa
con il Ministero dell'interno, una riserva di posti
complessivamente non superiore al cinque per cento per le
esigenze di sanita' e formazione specialistica della
Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il
Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di
sanita' e formazione specialistica del Corpo della guardia
di finanza, nonche' d'intesa con il Ministero degli affari
esteri, il numero dei posti da riservare ai medici
stranieri provenienti dai Paesi in via di sviluppo. La
ripartizione tra le singole scuole dei posti riservati e'
effettuata con il decreto di cui al comma 2. Per il
personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia
di finanza si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e
965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 .
4. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta del Ministro della
sanita', puo' autorizzare, per specifiche esigenze del
servizio sanitario nazionale, l'ammissione, alle scuole,
nel limite di un dieci per cento in piu' del numero di cui
al comma 1 e della capacita' recettiva delle singole
scuole, di personale medico di ruolo, appartenente a
specifiche categorie, in servizio in strutture sanitarie
diverse da quelle inserite nella rete formativa della
scuola.
5. Per usufruire dei posti riservati di cui al comma 3
e per accedere in soprannumero ai sensi del comma 4, i
candidati devono aver superato le prove di ammissione
previste dall'ordinamento della scuola.».
- Si riporta il testo dell'art. 39-ter, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero», aggiunto dalla presente legge:
«Art. 39-ter (Disposizioni per i medici
extracomunitari). - 1. Gli stranieri in possesso della
qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente
all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative
di formazione o di aggiornamento che comportano lo
svolgimento di attivita' clinica presso aziende
ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere
temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero
della salute, allo svolgimento di attivita' di carattere
sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle
norme sul riconoscimento dei titoli esteri.
L'autorizzazione non puo' avere durata superiore a due
anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono definiti gli
specifici requisiti di professionalita' dei medici, le
modalita' e i criteri per lo svolgimento di dette
iniziative nonche' i requisiti per il rilascio del visto di
ingresso.».