Art. 16
Disposizioni in materia di concorso straordinario
per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
1. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b),
del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 marzo 1994, n. 298, e' da intendersi comprensivo
dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8
marzo 1968, n. 221.
Note all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b),
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30
marzo 1994, n. 298, recante «Regolamento di attuazione
dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362,
concernente norme di riordino del settore farmaceutico»:
«Art. 5 (Valutazione dei titoli). - 1. Per la
valutazione dei titoli ogni commissario dispone:
(Omissis);
b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi
all'esercizio professionale.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 8 marzo
1968, n. 221, recante «Provvidenze a favore dei farmacisti
rurali»:
«Art. 9. - Ai farmacisti che abbiano esercitato in
farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come
direttori o come collaboratori verra' riconosciuta una
maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai
titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un
massimo di punti 6,50.».