Art. 4
Riordino della disciplina degli Ordini
delle professioni sanitarie
1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.
561, i capi I, II e III sono sostituiti dai seguenti:
«Capo I
DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). - 1. Nelle
circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province esistenti
alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti,
dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni
infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei
professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo
in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero
sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o
demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive
Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre
che un Ordine abbia per competenza territoriale due o piu'
circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o piu' regioni.
2. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il
Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni
nazionali e sentiti gli Ordini interessati, puo' disporre il ricorso
a forme di avvalimento o di associazione tra i medesimi.
3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi
sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici,
garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria,
regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del
Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i
contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la
responsabilita' delle professioni e dell'esercizio professionale, la
qualita' tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici
dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici
deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale
e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio
professionale e curano la tenuta, anche informatizzata, e la
pubblicita', anche telematica, degli albi dei professionisti e,
laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attivita'
svolta, per garantire accessibilita' e trasparenza alla loro azione,
in coerenza con i principi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33;
f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei
fabbisogni di professionisti, alle attivita' formative e all'esame di
abilitazione all'esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina
regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale,
fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di
parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni
regolamentari;
h) concorrono con le autorita' locali e centrali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e
contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e
private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attivita'
formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo
professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il
mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti
formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a
garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzieta' del
giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante.
A tal fine, in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di
albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo
della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di
tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione
nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base
di esposti o su richiesta del presidente della competente commissione
disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati
all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo
all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni
per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento
disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I
componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai
procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma
giuridica svolgano la loro attivita' professionale, compresa quella
societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione
correlata alla volontarieta' della condotta, alla gravita' e alla
reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico
degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale
vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle
convenzioni nazionali di lavoro.
Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi degli Ordini delle professioni
sanitarie:
a) il presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la commissione di albo, per gli Ordini comprendenti piu'
professioni;
d) il collegio dei revisori.
2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio
generazionale nella rappresentanza, secondo modalita' stabilite con
successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli
albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per
la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio
1985, n. 409, e' costituito da sette componenti se gli iscritti
all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se
gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i
millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo
superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute e'
determinata la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la
composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni
infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di
tutte le professioni che ne fanno parte;
b) la commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica,
e' costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti
non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti
superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove
componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione
medica, e' costituita dalla componente medica del Consiglio
direttivo; con decreto del Ministro della salute e' determinata la
composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la
composizione delle commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle
professioni infermieristiche.
3. Il collegio dei revisori e' composto da un presidente iscritto
nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno
supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con
piu' albi, fermo restando il numero dei componenti, e' rimessa allo
statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza
delle diverse professioni.
4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della
commissione di albo e' valida in prima convocazione quando abbiano
votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione
qualunque sia il numero dei votanti purche' non inferiore a un quinto
degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione e'
valida qualunque sia il numero dei votanti.
5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque
giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in piu'
sedi, con forme e modalita' che ne garantiscano la piena
accessibilita' in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine
abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle
votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. I risultati delle
votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun
Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della
salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei
seggi elettorali in modo tale da garantire la terzieta' di chi ne fa
parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la
presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di
voto e di scrutinio nonche' le modalita' di conservazione delle
schede, prevedendo la possibilita' per gli Ordini di stabilire che le
votazioni abbiano luogo con modalita' telematiche.
6. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e' ammesso
ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
7. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro
anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel
terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La
proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31
dicembre dello stesso anno.
8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente, il vice presidente, il
tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche
singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del
Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella
stessa carica consecutivamente una sola volta.
9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e
presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il
vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed
esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
10. In caso di piu' albi nello stesso Ordine, con le modalita' di
cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge e puo' sfiduciare il
presidente, il vice presidente e, per gli albi con un numero di
iscritti superiore a mille, il segretario. Il presidente ha la
rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la commissione.
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessita' ed
esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla
segreteria della commissione in relazione agli albi con un numero di
iscritti pari o inferiore a mille.
Art. 3 (Compiti del Consiglio direttivo e della commissione di
albo). - 1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le
seguenti attribuzioni:
a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo,
compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di
ogni anno;
b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza
dell'Ordine;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni,
enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare
il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla
formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti,
o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia
prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di
spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio
professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso
di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie
stesse;
f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e
proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio
preventivo e il conto consuntivo;
g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la
tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni
economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese
di gestione, nonche' la tassa per il rilascio dei pareri per la
liquidazione degli onorari.
2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:
a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del
professionista;
b) assumere, nel rispetto dell'integrita' funzionale dell'Ordine,
la rappresentanza esponenziale della professione e, negli Ordini con
piu' albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed
e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla
suddetta lettera c) concernono uno o piu' rappresentanti dell'intero
Ordine;
c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei
confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre
disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle
leggi e nei regolamenti in vigore;
d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle
competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
e) dare il proprio concorso alle autorita' locali nello studio e
nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la
professione.
3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni
e i compiti della commissione di albo spettano al Consiglio
direttivo.
4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1,
lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del
comma 3 nelle medesime materie, e' ammesso ricorso alla Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle commissioni di
albo). - 1. I Consigli direttivi e le commissioni di albo sono
sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o
qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Ministro della
salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso
decreto e' nominata una commissione straordinaria di tre componenti,
di cui non piu' di due iscritti agli albi professionali della
categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla
commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della
commissione disciolti.
3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove
elezioni.
4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.
Capo II
DEGLI ALBI PROFESSIONALI
Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno o piu' albi
permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva
professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove
previsti da specifiche norme.
2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in
qualunque forma giuridica svolto, e' necessaria l'iscrizione al
rispettivo albo.
3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario:
a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati
all'esercizio professionale in Italia;
c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione
nella circoscrizione dell'Ordine.
4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche
professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in
possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le
norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a
domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di
appartenenza.
Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale). - 1. La
cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Consiglio direttivo,
d'ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del procuratore
della Repubblica, nei casi:
a) di perdita del godimento dei diritti civili;
b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera b);
c) di rinunzia all'iscrizione;
d) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti dal
presente decreto;
e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto
dall'articolo 5, comma 5.
2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c),
non puo' essere pronunziata se non dopo aver sentito l'interessato,
ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre
mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il
territorio nazionale.
Capo III
DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI
Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini territoriali sono
riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la
rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti
e istituzioni nazionali, europei e internazionali.
2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo
e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle
Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti
e delle funzioni istituzionali.
3. Le Federazioni nazionali emanano il codice deontologico,
approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei
consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli
Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli
direttivi.
Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1. Sono organi delle
Federazioni nazionali:
a) il presidente;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Comitato centrale;
d) la commissione di albo, per le Federazioni comprendenti piu'
professioni;
e) il collegio dei revisori.
2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da
quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6
della legge 24 luglio 1985, n. 409.
3. Il collegio dei revisori e' composto da un presidente iscritto
nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno
supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.
4. La commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si
compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di
albo territoriali contestualmente e con le stesse modalita' e
procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi eletti entrano a far
parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei
commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n.
409. La commissione di albo per la professione medica e' costituita
dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del
Ministro della salute e' determinata la composizione delle
commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli
Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche'
la composizione delle commissioni di albo all'interno della
Federazione nazionale degli Ordini delle professioni
infermieristiche.
5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come
commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei
confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine
appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle
commissioni di albo territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio
nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra
quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori regionali e
da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro
della salute.
6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza
assoluta degli aventi diritto, il presidente, il vice presidente, il
tesoriere e il segretario, che possono essere sfiduciati, anche
singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli
aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto
nella stessa carica consecutivamente una sola volta.
7. Il presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui
convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale,
composto dai presidenti degli Ordini professionali; il vice
presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e
disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.
8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi
Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei
presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra
gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio
segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale
nella rappresentanza, con le modalita' determinate con successivi
regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.
9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni cinquecento
iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al
rispettivo albo.
10. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e' ammesso
ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
11. Il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti dei
rispettivi Ordini.
12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio
preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del
Comitato centrale, nonche' l'approvazione del codice deontologico e
dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.
13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale,
stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine deve versare in
rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento
della Federazione.
14. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione
provvede il Comitato centrale.
15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le
seguenti attribuzioni:
a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi
unici nazionali degli iscritti;
b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro
e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
c) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi Ordini
nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli
Ordini, richiedono uniformita' di interpretazione ed applicazione;
d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le
iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
e) designare i rappresentanti della Federazione presso
commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo
ed internazionale;
f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie
di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.
16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le
seguenti attribuzioni:
a) dare il proprio concorso alle autorita' centrali nello studio
e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare
la professione;
b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;
c) nelle Federazioni con piu' albi, esercitare le funzioni di cui
alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in cui le
designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o piu'
rappresentanti dell'intera Federazione.
17. In caso di piu' albi nella stessa Federazione, con le modalita'
di cui al comma 6 ogni commissione di albo elegge e puo' sfiduciare
il presidente, il vice presidente e il segretario. Il presidente ha
la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo'
inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il
vice presidente sostituisce il presidente in caso di necessita' ed
esercita le funzioni a lui delegate. Il segretario svolge le funzioni
inerenti alla segreteria della commissione.
18. Per le Federazioni che comprendono un'unica professione le
funzioni ed i compiti della commissione di albo spettano al Comitato
centrale.
19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera
b), e del comma 18 e' ammesso ricorso alla Commissione centrale per
gli esercenti le professioni sanitarie.
20. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono sciolti
quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si
configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento
e' disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso
decreto e' nominata una commissione straordinaria di cinque
componenti, di cui non piu' di due iscritti agli albi professionali
della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del
Comitato o della commissione disciolti. Entro tre mesi dallo
scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato
centrale eletto dura in carica quattro anni».
2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1
del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore
di sanita'.
3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata
in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del
proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla
legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalita' previste
dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti
attuativi di cui al comma 5.
4. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8,
comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del proprio
mandato; il loro rinnovo avviene con le modalita' previste dalle
disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi
di cui al comma 5.
5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si
provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, mediante uno o piu' regolamenti adottati con decreto
del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni
nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla
richiesta. Tali regolamenti disciplinano:
a) le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli
organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle
incompatibilita' e, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2,
comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.
233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei
mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni
nazionali;
b) i criteri e le modalita' per l'applicazione di atti
sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;
c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli
albi stessi;
d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione
amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;
e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con
funzioni di indirizzo e coordinamento delle attivita' istituzionali a
questi affidate;
f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti
disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli
nazionali, definisce:
a) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali
o interregionali, il loro funzionamento e le modalita' della
contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni
di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le
istituzioni regionali di riferimento;
b) le attribuzioni di funzioni e le modalita' di funzionamento
degli organi;
c) le modalita' di articolazione territoriale degli Ordini;
d) l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio,
delle risorse umane e finanziarie.
7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli
statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonche' i
regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e
degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati
gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.
9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi
delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali
sono trasformati nel modo seguente:
a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri
professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici
d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e
Federazione nazionale degli Ordini delle professioni
infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la
denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici
d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri
pediatrici;
b) i collegi delle ostetriche in Ordini della professione di
ostetrica;
c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini
dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia
superiore a cinquantamila unita', il rappresentante legale dell'albo
puo' richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo
Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione
sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo
modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
10. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine
di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo ai sensi
dell'articolo 4 della legge 1º febbraio 2006, n. 43.
11. Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al comma 9,
lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente, di
Federazione nazionale degli Ordini delle professioni
infermieristiche, Federazione nazionale degli Ordini della
professione di ostetrica e Federazione nazionale degli Ordini dei
tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente
articolo.
13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo
dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti
sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera
c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della
riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i
laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonche' i
possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea
abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.
42.
14. Fino alla piena funzionalita' degli albi delle professioni
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono
garantite le attuali rappresentativita' e operativita' dei tecnici
sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e
relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia
medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e
della prevenzione.
Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, reca «Ricostituzione degli
Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina
dell'esercizio delle professioni stesse».
- La legge 17 aprile 1956, n. 561, reca «Ratifica ai
sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale
16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal
Governo durante il periodo della Costituente».
- Si riporta il testo dei capi I, II e III del citato
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, come sostituiti dalla presente
legge:
«Capo I
DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE
Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie). - 1. Nelle
circoscrizioni geografiche corrispondenti alle province
esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti
gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei
veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei
chimici, delle professioni infermieristiche, della
professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero
dei professionisti residenti nella circoscrizione
geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti
a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di
carattere storico, topografico, sociale o demografico, il
Ministero della salute, d'intesa con le rispettive
Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati,
puo' disporre che un Ordine abbia per competenza
territoriale due o piu' circoscrizioni geografiche
confinanti ovvero una o piu' regioni.
2. Per l'esercizio di funzioni di particolare
rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le
rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini
interessati, puo' disporre il ricorso a forme di
avvalimento o di associazione tra i medesimi.
3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:
a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali
organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli
interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi
all'esercizio professionale;
b) sono dotati di autonomia patrimoniale,
finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla
vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati
esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri
per la finanza pubblica;
c) promuovono e assicurano l'indipendenza,
l'autonomia e la responsabilita' delle professioni e
dell'esercizio professionale, la qualita'
tecnico-professionale, la valorizza-zione della funzione
sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi
etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi
codici deontologici, al fine di garantire la tutela della
salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di
rappresentanza sindacale;
d) verificano il possesso dei titoli abilitanti
all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche
informatizzata, e la pubblicita', anche telematica, degli
albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di
specifici elenchi;
e) assicurano un adeguato sistema di informazione
sull'attivita' svolta, per garantire accessibilita' e
trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
f) partecipano alle procedure relative alla
programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle
attivita' formative e all'esame di abilitazione
all'esercizio professionale;
g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla
disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione
all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi,
previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli
Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
h) concorrono con le autorita' locali e centrali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le
istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla
promozione, organizzazione e valutazione delle attivita'
formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo
continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi,
promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali
anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio
nazionale e all'estero;
i) separano, nell'esercizio della funzione
disciplinare, a garanzia del diritto di difesa,
dell'autonomia e della terzieta' del giudizio disciplinare,
la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine,
in ogni regione sono costituiti uffici istruttori di albo,
composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti
sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari
di albo della corrispettiva professione, garantendo la
rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante
estraneo alla professione nominato dal Ministro della
salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su
richiesta del presidente della competente commissione
disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati
all'instaurazione del procedimento disciplinare,
sottoponendo all'organo giudicante la documentazione
acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per
l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in
questo caso il profilo di addebito. I componenti degli
uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti
relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;
l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi
forma giuridica svolgano la loro attivita' professionale,
compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari
secondo una graduazione correlata alla volontarieta' della
condotta, alla gravita' e alla reiterazione dell'illecito,
tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti,
derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e
dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle
convenzioni nazionali di lavoro.
Art. 2 (Organi). - 1. Sono organi degli Ordini delle
professioni sanitarie:
a) il presidente;
b) il Consiglio direttivo;
c) la commissione di albo, per gli Ordini
comprendenti piu' professioni;
d) il collegio dei revisori.
2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e
il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo
modalita' stabilite con successivi regolamenti, elegge in
assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza
relativa dei voti ed a scrutinio segreto:
a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto
previsto per la professione odontoiatrica dall'art. 6 della
legge 24 luglio 1985, n. 409, e' costituito da sette
componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero
di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo
superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da
quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i
millecinquecento; con decreto del Ministro della salute e'
determinata la composizione del Consiglio direttivo
dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e
delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione
e della prevenzione, nonche' la composizione del Consiglio
direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche,
garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le
professioni che ne fanno parte;
b) la commissione di albo, che, per la professione
odontoiatrica, e' costituita da cinque componenti del
medesimo albo se gli iscritti non superano i
millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti
superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e
da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e,
per la professione medica, e' costituita dalla componente
medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro
della salute e' determinata la composizione delle
commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici
sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonche'
la composizione delle commissioni di albo all'interno
dell'Ordine delle professioni infermieristiche.
3. Il collegio dei revisori e' composto da un
presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da
tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti
agli albi. Nel caso di Ordini con piu' albi, fermo restando
il numero dei componenti, e' rimessa allo statuto
l'individuazione di misure atte a garantire la
rappresentanza delle diverse professioni.
4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo
e della commissione di albo e' valida in prima convocazione
quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o
in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire
dalla terza convocazione la votazione e' valida qualunque
sia il numero dei votanti.
5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo
di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si
svolgono anche in piu' sedi, con forme e modalita' che ne
garantiscano la piena accessibilita' in ragione del numero
degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle
caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un
numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle
votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. I
risultati delle votazioni devono essere comunicati entro
quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva
Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con
decreto del Ministro della salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono definite le procedure per la
composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire
la terzieta' di chi ne fa parte, le procedure per
l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle
liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di
scrutinio nonche' le modalita' di conservazione delle
schede, prevedendo la possibilita' per gli Ordini di
stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalita'
telematiche.
6. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e'
ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie.
7. I componenti del Consiglio direttivo durano in
carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve
essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il
Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere
effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente, il
vice presidente, il tesoriere e il segretario, che possono
essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza
dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto
tali incarichi puo' essere rieletto nella stessa carica
consecutivamente una sola volta.
9. Il presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di
cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le
assemblee degli iscritti; il vice presidente lo sostituisce
in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni
a lui eventualmente delegate dal presidente.
10. In caso di piu' albi nello stesso Ordine, con le
modalita' di cui al comma 8 ogni commissione di albo elegge
e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente e, per
gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il
segretario. Il presidente ha la rappresentanza dell'albo,
di cui convoca e presiede la commissione. Il vice
presidente sostituisce il presidente in caso di necessita'
ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle
inerenti alla segreteria della commissione in relazione
agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a
mille.
Art. 3 (Compiti del Consiglio direttivo e della
commissione di albo). - 1. Al Consiglio direttivo di
ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:
a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel
rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e
pubblicarli all'inizio di ogni anno;
b) vigilare sulla conservazione del decoro e
dell'indipendenza dell'Ordine;
c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso
commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale
o comunale;
d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a
facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in
riferimento alla formazione universitaria finalizzata
all'accesso alla professione;
e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra
gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore
dei quali questi abbia prestato o presti la propria opera
professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre
questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando
la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata
conciliazione, dando il suo parere sulle controversie
stesse;
f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti
all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli
iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo; g)
proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la
tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle
condizioni economiche e lavorative degli iscritti,
necessaria a coprire le spese di gestione, nonche' la tassa
per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli
onorari.
2. Alle commissioni di albo spettano le seguenti
attribuzioni:
a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione
all'albo del professionista;
b) assumere, nel rispetto dell'integrita' funzionale
dell'Ordine, la rappresentanza esponenziale della
professione e, negli Ordini con piu' albi, esercitare le
attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1,
eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla
suddetta lettera c) concernono uno o piu' rappresentanti
dell'intero Ordine;
c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti
disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e
a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e
sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in
vigore;
d) esercitare le funzioni gestionali comprese
nell'ambito delle competenze proprie, come individuate
dalla legge e dallo statuto;
e) dare il proprio concorso alle autorita' locali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
comunque possano interessare la professione.
3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione
le funzioni e i compiti della commissione di albo spettano
al Consiglio direttivo.
4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai
commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli
adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, e'
ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie.
Art. 4 (Scioglimento dei Consigli direttivi e delle
commissioni di albo). - 1. I Consigli direttivi e le
commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado
di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi
violazioni della normativa vigente.
2. Lo scioglimento e' disposto con decreto del Ministro
della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali.
Con lo stesso decreto e' nominata una commissione
straordinaria di tre componenti, di cui non piu' di due
iscritti agli albi professionali della categoria e uno
individuato dal Ministro della salute. Alla commissione
competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della
commissione disciolti.
3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere
alle nuove elezioni.
4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro
anni.
Capo II
DEGLI ALBI PROFESSIONALI
Art. 5 (Albi professionali). - 1. Ciascun Ordine ha uno
o piu' albi permanenti, in cui sono iscritti i
professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per
categorie di professionisti laddove previsti da specifiche
norme.
2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni
sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, e'
necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.
3. Per l'iscrizione all'albo e' necessario:
a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere
abilitati all'esercizio professionale in Italia;
c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la
professione nella circoscrizione dell'Ordine.
4. Fermo restando quanto disposto dal decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali, possono
essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei
requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le
norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.
5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero
possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine
professionale italiano di appartenenza.
Art. 6 (Cancellazione dall'albo professionale). - 1. La
cancellazione dall'albo e' pronunziata dal Consiglio
direttivo, d'ufficio o su richiesta del Ministro della
salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:
a) di perdita del godimento dei diritti civili;
b) di accertata carenza dei requisiti professionali
di cui all'art. 5, comma 3, lettera b);
c) di rinunzia all'iscrizione;
d) di morosita' nel pagamento dei contributi previsti
dal presente decreto;
e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto
dall'art. 5, comma 5.
2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1,
lettera c), non puo' essere pronunziata se non dopo aver
sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del
medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La
cancellazione ha efficacia in tutto il territorio
nazionale.
Capo III
DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI
Art. 7 (Federazioni nazionali). - 1. Gli Ordini
territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede
in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle
rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali,
europei e internazionali.
2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti
di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo
agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite,
nell'espletamento dei compiti e delle funzioni
istituzionali.
3. Le Federazioni nazionali emanano il codice
deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali
da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e
rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che
lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.
Art. 8 (Organi delle Federazioni nazionali). - 1. Sono
organi delle Federazioni nazionali:
a) il presidente;
b) il Consiglio nazionale;
c) il Comitato centrale;
d) la commissione di albo, per le Federazioni
comprendenti piu' professioni;
e) il collegio dei revisori.
2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale
costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto
previsto dall'art. 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
3. Il collegio dei revisori e' composto da un
presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da
tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti
agli albi.
4. La commissione per gli iscritti all'albo degli
odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti
delle commissioni di albo territoriali contestualmente e
con le stesse modalita' e procedure di cui ai commi 8, 9 e
10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato
centrale della Federazione nazionale a norma dei commi
secondo e terzo dell'art. 6 della legge 24 luglio 1985, n.
409. La commissione di albo per la professione medica e'
costituita dalla componente medica del Comitato centrale.
Con decreto del Ministro della salute e' determinata la
composizione delle commissioni di albo all'interno della
Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di
radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della prevenzione, nonche' la
composizione delle commissioni di albo all'interno della
Federazione nazionale degli Ordini delle professioni
infermieristiche.
5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono
come commissione disciplinare di albo con funzione
giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli
direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei
confronti dei componenti delle commissioni di albo
territoriali. E' istituito l'ufficio istruttorio nazionale
di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra
quelli facenti parte dei corrispettivi uffici istruttori
regionali e da un rappresentante estraneo alla professione
nominato dal Ministro della salute.
6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a
maggioranza assoluta degli aventi diritto, il presidente,
il vice presidente, il tesoriere e il segretario, che
possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la
maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto.
Chi ha svolto tali incarichi puo' essere rieletto nella
stessa carica consecutivamente una sola volta.
7. Il presidente ha la rappresentanza della
Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale
e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli
Ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in
caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a
lui eventualmente delegate dal presidente.
8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei
rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo
all'elezione dei presidenti e dei Consigli direttivi degli
Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a
maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto,
favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio
generazionale nella rappresentanza, con le modalita'
determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali
durano in carica quattro anni.
9. Ciascun presidente dispone di un voto per ogni
cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta
iscritti al rispettivo albo.
10. Avverso la validita' delle operazioni elettorali e'
ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti
le professioni sanitarie.
11. Il Consiglio nazionale e' composto dai presidenti
dei rispettivi Ordini.
12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del
bilancio preventivo e del conto consuntivo della
Federazione su proposta del Comitato centrale, nonche'
l'approvazione del codice deontologico e dello statuto e
delle loro eventuali modificazioni.
13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato
centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun Ordine
deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per
le spese di funzionamento della Federazione.
14. All'amministrazione dei beni spettanti alla
Federazione provvede il Comitato centrale.
15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione
spettano le seguenti attribuzioni:
a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e
gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione
del decoro e dell'indipendenza delle rispettive
professioni;
c) coordinare e promuovere l'attivita' dei rispettivi
Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni
proprie degli Ordini, richiedono uniformita' di
interpretazione ed applicazione;
d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte
le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera d);
e) designare i rappresentanti della Federazione
presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere
nazionale, europeo ed internazionale;
f) dare direttive di massima per la soluzione delle
controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art.
3.
16. Alle commissioni di albo di ciascuna Federazione
spettano le seguenti attribuzioni:
a) dare il proprio concorso alle autorita' centrali
nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che
comunque possano interessare la professione;
b) esercitare il potere disciplinare, a norma del
comma 5;
c) nelle Federazioni con piu' albi, esercitare le
funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15,
eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla
suddetta lettera e) concernano uno o piu' rappresentanti
dell'intera Federazione.
17. In caso di piu' albi nella stessa Federazione, con
le modalita' di cui al comma 6 ogni commissione di albo
elegge e puo' sfiduciare il presidente, il vice presidente
e il segretario. Il presidente ha la rappresentanza
dell'albo e convoca e presiede la commissione; puo' inoltre
convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo.
Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di
necessita' ed esercita le funzioni a lui delegate. Il
segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria
della commissione.
18. Per le Federazioni che comprendono un'unica
professione le funzioni ed i compiti della commissione di
albo spettano al Comitato centrale.
19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma
16, lettera b), e del comma 18 e' ammesso ricorso alla
Commissione centrale per gli esercenti le professioni
sanitarie.
20. I Comitati centrali e le commissioni di albo sono
sciolti quando non siano in grado di funzionare
regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni
della normativa vigente. Lo scioglimento e' disposto con
decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto e'
nominata una commissione straordinaria di cinque
componenti, di cui non piu' di due iscritti agli albi
professionali della categoria; alla commissione competono
tutte le attribuzioni del Comitato o della commissione
disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve
procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale
eletto dura in carica quattro anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»:
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile
1950, n. 221, reca «Approvazione del regolamento per la
esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n.
233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni
sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse».
- Si riporta il testo degli articoli 20, 22, 23, 24,
25, 26, 27 e 28 del citato decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, abrogati
dalla presente legge con le decorrenze ivi indicate:
«Art. 20. - I presidenti degli Ordini e dei Collegi ed
i presidenti delle Federazioni nazionali sono membri di
diritto rispettivamente dei Consigli provinciali e del
Consiglio superiore di sanita'.
Art. 22. - Entro un mese dalla data di entrata in
vigore del presente decreto i prefetti, sentito l'ufficio
sanitario provinciale, nomineranno per ciascuno degli
Ordini e Collegi dei sanitari della provincia una
Commissione straordinaria composta di tre membri, iscritti
ai rispettivi albi, con l'incarico di amministrare gli
Ordini o Collegi fino a quando non saranno eletti i
Consigli direttivi. Tale elezione dovra' essere compiuta
non oltre il termine di due mesi dalla data di entrata in
vigore del regolamento di esecuzione del presente decreto.
Nelle province nelle quali, per iniziativa delle
autorita' locali o degli iscritti agli albi professionali,
risultino gia' costituiti, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, i Consigli degli Ordini o Collegi,
questi continueranno ad esercitare le proprie funzioni,
fino alla elezione del nuovo Consiglio direttivo che dovra'
essere compiuta non oltre il termine di due mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del
presente decreto.
Art. 23. - Restano fermi i provvedimenti relativi alla
iscrizione ed alla cancellazione dagli albi professionali
nonche' i provvedimenti disciplinari a carico degli
iscritti, adottati dagli organi indicati nell'art. 22.
Art. 24. - Entro un mese dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'Alto commissario per
l'igiene e la Sanita' pubblica nominera' per ciascuna delle
categorie professionali dei sanitari, una Commissione
straordinaria composta di cinque membri iscritti nei
rispettivi albi professionali con l'incarico di
amministrare le Federazioni nazionali fino a quando non
saranno eletti i Comitati centrali. Tale elezione dovra'
essere compiuta non oltre il termine di sei mesi dalla data
di entrata in vigore del regolamento di esecuzione del
presente decreto.
Ove, per iniziativa degli iscritti agli albi
professionali, risulti gia' costituita alla data di entrata
in vigore del presente decreto, una Federazione nazionale,
il Comitato centrale di essa continuera' ad esercitare le
proprie funzioni fino alla elezione del nuovo Comitato
centrale che dovra' essere compiuta non oltre il termine di
sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di
esecuzione del presente decreto.
Art. 25. - L'attuale Commissione centrale per gli
esercenti le professioni sanitarie e' sciolta. Essa sara'
ricostituita secondo le norme del presente decreto.
Art. 26. - Fino a quando non verra' provveduto alla
ricostituzione del Consiglio superiore di sanita', in luogo
del membro del Consiglio stesso, il segretario generale
presso l'Alto commissariato per l'igiene e la sanita'
pubblica fa parte della Commissione centrale di cui
all'art. 17.
Art. 27. - Con separato provvedimento saranno emanate
norme relative alla disciplina professionale dell'attivita'
infermieristica.
Art. 28. - Con il regolamento di esecuzione del
presente decreto, il Governo provvedera' a dettare le norme
relative alla elezione dei componenti dei Consigli
direttivi degli Ordini e Collegi provinciali e dei Comitati
centrali delle Federazioni nazionali alla tenuta degli
albi, alle iscrizioni ed alle cancellazioni degli albi
stessi, alla riscossione ed erogazione dei contributi, alla
gestione amministrativa e contabile degli Ordini, Collegi e
Federazioni, alle sanzioni ed ai procedimenti disciplinari,
ai ricorsi ed alla procedura davanti alla Commissione
centrale, nonche' a quanto altro possa occorrere per
l'applicazione del presente decreto.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 1°
febbraio 2006, n. 43, recante «Disposizioni in materia di
professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica,
riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali»:
«Art. 4. - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro
ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di
istituire, per le professioni sanitarie di cui all'art. 1,
comma 1, i relativi ordini professionali, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel
rispetto delle competenze delle regioni e sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) trasformare i collegi professionali esistenti in
ordini professionali, salvo quanto previsto alla lettera b)
e ferma restando, ai sensi della legge 10 agosto 2000, n.
251, e del citato decreto ministeriale 29 marzo 2001 del
Ministro della sanita', l'assegnazione della professione
dell'assistente sanitario all'ordine della prevenzione,
prevedendo l'istituzione di un ordine specifico, con albi
separati per ognuna delle professioni previste dalla legge
n. 251 del 2000, per ciascuna delle seguenti aree di
professioni sanitarie: area delle professioni
infermieristiche; area della professione ostetrica; area
delle professioni della riabilitazione; area delle
professioni tecnico-sanitarie; area delle professioni
tecniche della prevenzione;
b) aggiornare la definizione delle figure
professionali da includere nelle fattispecie di cui agli
articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251,
come attualmente disciplinata dal decreto ministeriale 29
marzo 2001;
c) individuare, in base alla normativa vigente, i
titoli che consentano l'iscrizione agli albi di cui al
presente comma;
d) definire, per ciascuna delle professioni di cui al
presente comma, le attivita' il cui esercizio sia riservato
agli iscritti agli ordini e quelle il cui esercizio sia
riservato agli iscritti ai singoli albi;
e) definire le condizioni e le modalita' in base alle
quali si possa costituire un unico ordine per due o piu'
delle aree di professioni sanitarie individuate ai sensi
della lettera a);
f) definire le condizioni e le modalita' in base alle
quali si possa costituire un ordine specifico per una delle
professioni sanitarie di cui al presente comma,
nell'ipotesi che il numero degli iscritti al relativo albo
superi le ventimila unita', facendo salvo, ai fini
dell'esercizio delle attivita' professionali, il rispetto
dei diritti acquisiti dagli iscritti agli altri albi
dell'ordine originario e prevedendo che gli oneri della
costituzione siano a totale carico degli iscritti al nuovo
ordine;
g) prevedere, in relazione al numero degli operatori,
l'articolazione degli ordini a livello provinciale o
regionale o nazionale;
h) disciplinare i principi cui si devono attenere gli
statuti e i regolamenti degli ordini neocostituiti;
i) prevedere che le spese di costituzione e di
funzionamento degli ordini ed albi professionali di cui al
presente articolo siano poste a totale carico degli
iscritti, mediante la fissazione di adeguate tariffe;
l) prevedere che, per gli appartenenti agli ordini
delle nuove categorie professionali, restino confermati gli
obblighi di iscrizione alle gestioni previdenziali previsti
dalle disposizioni vigenti.
2. Gli schemi dei decreti legislativi predisposti ai
sensi del comma 1, previa acquisizione del parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri
da parte delle commissioni parlamentari competenti per
materia, che sono resi entro quaranta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati
anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine previsto
per i pareri dei competenti organi parlamentari scada nei
trenta giorni che precedono o seguono la scadenza del
termine di cui al comma 1, quest'ultimo s'intende
automaticamente prorogato di novanta giorni.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 26
febbraio 1999, n. 42, recante «Disposizioni in materia di
professioni sanitarie»:
«Art. 4. - Diplomi conseguiti in base alla normativa
anteriore a quella di attuazione dell'art. 6, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 13
settembre 1996, n. 475, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 novembre 1996, n. 573, per le professioni di
cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e
integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e
dell'accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli
attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che
abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi
professionali o l'attivita' professionale in regime di
lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla
normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario
nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono
equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato art.
6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e
successive modificazioni ed integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base.
2. Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con
il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sono stabiliti, con riferimento alla
iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti
del settore pubblico e privato e alla qualita' e durata dei
corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale
esperienza professionale, i criteri e le modalita' per
riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, di
cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del
1992, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini
dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione
post-base, ulteriori titoli conseguiti conformemente
all'ordinamento in vigore anteriormente all'emanazione dei
decreti di individuazione dei profili professionali. I
criteri e le modalita' definiti dal decreto di cui al
presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad
appositi corsi di riqualificazione professionale, con lo
svolgimento di un esame finale. Le disposizioni previste
dal presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a
carico del bilancio dello Stato ne' degli enti di cui agli
articoli 25 e 27 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' emanato, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. In fase di prima applicazione, il decreto di cui al
comma 2 stabilisce i requisiti per la valutazione dei
titoli di formazione conseguiti presso enti pubblici o
privati, italiani o stranieri, ai fini dell'esercizio
professionale e dell'accesso alla formazione post-base per
i profili professionali di nuova istituzione ai sensi
dell'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni.».