Art. 5
Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie
1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato
di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione
dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il
Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, e' istituita
l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto
dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502.
2. In attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o
piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati
nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali
profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il
territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni
connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e
nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino
rispondenza in professioni gia' riconosciute.
3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attivita'
dei profili professionali sociosanitari definendone le funzioni
caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le
professioni gia' riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
4. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento
dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili
professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della salute, sentite le competenti commissioni parlamentari
e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del
Consiglio superiore di sanita', e' definito l'ordinamento didattico
della formazione per i profili professionali sociosanitari.
5. Sono compresi nell'area professionale di cui al presente
articolo i preesistenti profili professionali di operatore
socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore
professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali
afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.
Note all'art. 5:
- L'Intesa tra Governo regioni e Provincie autonome di
Trento e Bolzano sancita il 10 luglio 2014, concerne il
nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016.
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata Intesa
tra Governo regioni e Provincie autonome di Trento e
Bolzano sancita il 10 luglio 2014:
«Art. 6. - 1. Le attivita' indicate al presente
articolo sono effettuate nei limiti delle risorse previste
a legislazione vigente per gli ambiti di intervento
individuati nei successivi commi.
2. Le regioni disciplinano i principi e gli strumenti
per l'integrazione dei servizi e delle attivita' sanitarie,
sociosanitarie e sociali, particolarmente per le aree della
non autosufficienza, della disabilita', della salute
mentale adulta e dell'eta' evolutiva, dell'assistenza ai
minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle ASL
ed agli altri enti del sistema sanitario regionale per
l'erogazione congiunta degli interventi, nei limiti delle
risorse programmate per il Ssr e per il Sistema dei servizi
sociali per le rispettive competenze.
3. L'accesso alla rete integrata dei servizi
sociosanitari avviene tramite un "punto unico" che
indirizza il cittadino al percorso sociosanitario e
socioassistenziale adeguato alle sue condizioni e
necessita'.
4. Per l'individuazione del setting di erogazione delle
prestazioni sociosanitarie (domiciliare, territoriale
ambulatoriale, semiresidenziale o residenziale) e
l'ammissione ad un livello appropriato di intensita'
assistenziale si fa ricorso alla valutazione
multidimensionale effettuata con uno strumento valutativo
del quale sia stata verificata la corrispondenza con gli
strumenti gia' concordati dalle regioni con il Ministero
della salute.
5. La valutazione multidimensionale accerta la presenza
delle condizioni cliniche e delle risorse ambientali,
familiari e sociali, incluse quelle rese disponibili dal
Sistema dei servizi sociali, che possano consentire la
permanenza al domicilio della persona non autosufficiente.
6. Il Piano delle prestazioni personalizzato, formulato
dall'equipe responsabile della presa in carico
dell'assistito, individua gli interventi sanitari,
sociosanitari e sociali che i servizi sanitari territoriali
e i servizi sociali si impegnano a garantire, anche in modo
integrato, secondo quanto previsto per le rispettive
competenze dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre 2001 e successive modifiche e
integrazioni.
7. Al fine di promuovere una piu' adeguata
distribuzione delle prestazioni assistenziali domiciliari e
residenziali rivolte ai malati cronici non autosufficienti,
a conferma ed integrazione di quanto gia' stabilito dal
Patto per la salute 2010-2012, si conviene che le regioni e
le Province autonome, ciascuna in relazione ai propri
bisogni territoriali rilevati, adottano ovvero aggiornano i
progetti di attuazione dei commi precedenti, dando
evidenza:
del fabbisogno di posti letto, espresso in funzione
della popolazione da assistere presso le strutture
residenziali e semiresidenziali destinate ai malati cronici
non autosufficienti, ai disabili, alle persone con disturbi
psichiatrici, ai minori e alle persone con dipendenze,
articolato per intensita' assistenziale e per durata e con
evidenza di proporzione tra assistiti in regime
residenziale e in regime domiciliare;
del fabbisogno, espresso in funzione della
popolazione da assistere, e l'organizzazione delle cure
domiciliari sanitarie e socio-sanitarie articolate per
intensita', complessita' e durata dell'assistenza;
delle modalita' di integrazione nelle UVMD di tutte
le professionalita', anche al fine di garantire una
gestione integrata delle risorse impiegate nel progetto
assistenziale.
8. Le regioni si impegnano ad armonizzare i servizi
socio sanitari, individuando standard minimi qualificanti
di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie che saranno
definite anche in relazione al numero e alla tipologia del
personale impiegato.».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 6, della legge
5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»:
«Art. 8. - (Omissis).
6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
sede di Conferenza Stato-regioni o di Conferenza unificata,
dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive
legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e' esclusa
l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle materie di cui
all'art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione non
possono essere adottati gli atti di indirizzo e di
coordinamento di cui all'art. 8 della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.».
- Si riporta il testo dell'art. 3-octies del citato
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di cui in
note all'art. 1:
«Art. 3-octies (Area delle professioni sociosanitarie).
- 1. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro per la solidarieta' sociale e con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentito il Consiglio superiore di sanita' e la
Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e' disciplinata
l'istituzione all'interno del Servizio sanitario nazionale,
dell'area sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria e
sono individuate le relative discipline della dirigenza
sanitaria.
2. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro per la solidarieta' sociale, sentito il
Ministro per l'universita' e la ricerca scientifica e
tecnologica e acquisito il parere del Consiglio superiore
di sanita', sono integrate le tabelle dei servizi e delle
specializzazioni equipollenti previste per l'accesso alla
dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, in
relazione all'istituzione dell'area sociosanitaria a
elevata integrazione sanitaria.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro per la solidarieta' sociale, sono
individuati, sulla base di parametri e criteri generali
definiti dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i profili
professionali dell'area sociosanitaria a elevata
integrazione sanitaria.
4. Le figure professionali di livello non dirigenziale
operanti nell'area sociosanitaria a elevata integrazione
sanitaria, da formare con corsi di diploma universitario,
sono individuate con regolamento del Ministro della
sanita', di concerto con i Ministri dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica e per la
solidarieta' sociale, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400; i relativi ordinamenti
didattici sono definiti dagli atenei, ai sensi dell'art.
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sulla
base di criteri generali determinati con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanato di concerto con gli altri Ministri
interessati, tenendo conto dell'esigenza di una formazione
interdisciplinare, adeguata alle competenze delineate nei
profili professionali e attuata con la collaborazione di
piu' facolta' universitarie.
5. Le figure professionali operanti nell'area
sociosanitaria a elevata integrazione sanitaria, da formare
in corsi a cura delle regioni, sono individuate con
regolamento del Ministro della sanita' di concerto con il
Ministro per la solidarieta' sociale, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art.
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; con lo
stesso decreto sono definiti i relativi ordinamenti
didattici.».
- Si riporta il testo dell'art. 4, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali»:
«Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
principio di leale collaborazione e nel perseguimento di
obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia
dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di
Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere
attivita' di interesse comune.
2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano.».