Art. 6
Modifica dell'articolo 5
della legge 1º febbraio 2006, n. 43
1. L'articolo 5 della legge 1º febbraio 2006, n. 43, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 5 (Individuazione e istituzione di nuove professioni
sanitarie). - 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da
comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della
legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere
riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di
recepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa
dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni
connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario
nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza
in professioni gia' riconosciute, ovvero su iniziativa delle
associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono
ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate
inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia
entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva,
attiva la procedura di cui al comma 2.
2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie e' effettuata, nel
rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge,
previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanita',
mediante uno o piu' accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo
professionale, l'ambito di attivita' di ciascuna professione, i
criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonche' i
criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del
Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di
sanita', e' definito l'ordinamento didattico della formazione
universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi
del presente articolo.
4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove
professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e
sovrapposizioni con le professioni gia' riconosciute o con le
specializzazioni delle stesse».