Art. 7
Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie
dell'osteopata e del chiropratico
1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le
professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione
delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2,
della legge 1ยบ febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo 6
della presente legge.
2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attivita' e
le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del
chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale
nonche' i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del
Consiglio superiore di sanita', sono definiti l'ordinamento didattico
della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica
nonche' gli eventuali percorsi formativi integrativi.