Art. 8
Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico
1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1º
marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico,
sono abrogati.
2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio
nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione
nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si
applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561.
3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i
chimici,» sono soppresse.
4. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23
novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono soppresse.
5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive
modificazioni, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:
«e-bis) per l'esame degli affari concernenti la professione di
chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque
effettivi e tre supplenti;
e-ter) per l'esame degli affari concernenti la professione di
fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque
effettivi e tre supplenti».
6. All'articolo 1, comma 1, del regolamento per il riordino del
sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 169, le parole: «dei chimici,» sono soppresse.
7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e
integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione
all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle
professioni di chimico e di fisico, nonche' della disciplina dei
relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici
e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A e
B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni
dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali
all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il
termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta
altresi' gli atti necessari all'articolazione territoriale degli
Ordini dei chimici e dei fisici e nomina i commissari straordinari
per l'indizione delle elezioni secondo le modalita' previste dal
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il
Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del
proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla
legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalita' previste
dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.
9. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato.
Note all'art. 8:
- Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23, del
regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842
(Regolamento per l'esercizio della professione di chimico),
abrogati dalla presente legge, e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 1° maggio 1928, n. 102.
- Per il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n. 561, si veda in note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 25 aprile
1938, n. 897 (Norme sulla obbligatorieta' dell'iscrizione
negli albi professionali e sulle funzioni relative alla
custodia degli albi), come modificato dalla presente legge:
«Art. 1. - Gli ingegneri, gli architetti, i
professionisti in materia di economia e commercio, gli
agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari e i
periti industriali non possono esercitare la professione se
non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive
categorie a termini delle disposizioni vigenti.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto
legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme
sui Consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni
centrali professionali), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1. - Le funzioni relative alla custodia dell'albo
e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di
architetto, di professionista in economia e commercio, di
attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di
perito agrario e di perito industriale sono devolute per
ciascuna professione ad un Consiglio dell'ordine o
collegio, a termini dell'art. 1 del regio decreto-legge 24
gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio e' formato di cinque
componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento;
di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove,
se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di
quindici, se superano i millecinquecento.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, secondo comma, del
citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 17. - (Omissis).
Fanno parte altresi' della Commissione:
a) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei medici chirurghi, un ispettore generale
medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e
tre supplenti;
b) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei veterinari, un ispettore generale
veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre
supplenti;
c) per l'esame degli affari concernenti la
professione dei farmacisti, un ispettore generale per il
servizio farmaceutico e otto farmacisti, di cui cinque
effettivi e tre supplenti;
d) per l'esame degli affari concernenti la
professione delle ostetriche, un ispettore generale medico
e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti;
e) per l'esame degli affari concernenti la
professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e
otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti.
I sanitari liberi professionisti indicati nel comma
precedente sono designati dai Comitati centrali delle
rispettive Federazioni nazionali.
Almeno tre dei componenti sopra indicati non debbono
avere la qualifica di presidente o di membro dei Comitati
centrali delle Federazioni nazionali.
I membri della Commissione centrale rimangono in carica
quattro anni e possono essere riconfermati.
Alla segreteria della Commissione centrale e' addetto
personale in servizio presso l'Alto commissariato per
l'igiene e la sanita' pubblica;
e-bis) per l'esame degli affari concernenti la
professione di chimico, un ispettore generale chimico e
otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;
e-ter) per l'esame degli affari concernenti la
professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto
fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti.
Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza di
non meno di cinque membri della Commissione, compreso il
presidente; almeno tre dei membri devono appartenere alla
stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di cui
e' in esame la pratica.
In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri
effettivi, rappresentanti le categorie sanitarie,
intervengono alle sedute i membri supplenti della stessa
categoria.
Per le questioni d'indole generale e per l'esame degli
affari concernenti tutte le professioni sanitarie, il
presidente ha la facolta' di convocare la Commissione
centrale in seduta plenaria, e cioe' con l'intervento,
oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro
ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le
categorie sanitarie.
Per la validita' delle sedute plenarie occorre la
presenza di non meno di 18 membri della Commissione,
compreso il presidente, ed ogni professione deve essere
rappresentata da almeno tre dei membri appartenenti alla
rispettiva categoria.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante «Regolamento per
il riordino del sistema elettorale e della composizione
degli organi di ordini professionali», come modificato
dalla presente legge:
«Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni
di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei
dottori agronomi e dottori forestali, degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti
sociali, degli attuari, dei biologi, dei geologi e degli
ingegneri.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno
2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di
Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune
professioni, nonche' della disciplina dei relativi
ordinamenti»:
«Art. 3 (Istituzione di settori negli albi
professionali). - 1. I settori istituiti nelle sezioni
degli albi professionali corrispondono a circoscritte e
individuate attivita' professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II,
nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti
distinti settori in relazione allo specifico percorso
formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non puo',
esercitare le competenze di natura riservata attribuite
agli iscritti ad uno o piu' altri settori della stessa
sezione, ferma restando la possibilita' di iscrizione a
piu' settori della stessa sezione, previo superamento del
relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del
necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti
in un diverso settore della stessa sezione, devono
conseguire la relativa abilitazione a seguito del
superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove
e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono
accedere.
5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli
iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad
essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite
agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.».