Art. 8 
 
        Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico 
 
  1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al  regio  decreto  1º
marzo 1928, n. 842, per l'esercizio  della  professione  di  chimico,
sono abrogati. 
  2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio
nazionale dei chimici che  assume  la  denominazione  di  Federazione
nazionale degli  Ordini  dei  chimici  e  dei  fisici,  al  quale  si
applicano le disposizioni di cui  al  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,  ratificato  dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561. 
  3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i
chimici,» sono soppresse. 
  4.  All'articolo  1  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  23
novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono soppresse. 
  5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13  settembre  1946,  n.  233,  e  successive
modificazioni, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti: 
    «e-bis) per l'esame degli affari concernenti  la  professione  di
chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui  cinque
effettivi e tre supplenti; 
    e-ter) per l'esame degli affari  concernenti  la  professione  di
fisico, un ispettore generale fisico e otto  fisici,  di  cui  cinque
effettivi e tre supplenti». 
  6. All'articolo 1, comma 1, del regolamento  per  il  riordino  del
sistema elettorale  e  della  composizione  degli  organi  di  Ordini
professionali, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  8
luglio 2005, n. 169, le parole: «dei chimici,» sono soppresse. 
  7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante  modifiche  e
integrazioni  della  disciplina  dei   requisiti   per   l'ammissione
all'esame di Stato e  delle  relative  prove  per  l'esercizio  delle
professioni di chimico e di  fisico,  nonche'  della  disciplina  dei
relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici
e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni  A  e
B, i settori «Chimica»  e  «Fisica»  nel  rispetto  delle  previsioni
dell'articolo 3 del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 
  8. Il Ministro della salute, entro novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge, adotta  gli  atti  funzionali
all'esercizio delle funzioni di cui ai  commi  precedenti.  Entro  il
termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute  adotta
altresi' gli  atti  necessari  all'articolazione  territoriale  degli
Ordini dei chimici e dei fisici e nomina  i  commissari  straordinari
per l'indizione delle elezioni  secondo  le  modalita'  previste  dal
decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13  settembre
1946, n. 233. I Consigli direttivi degli  Ordini  dei  chimici  e  il
Consiglio nazionale dei chimici in essere alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge restano in  carica  fino  alla  fine  del
proprio  mandato  con  le  competenze  ad   essi   attribuite   dalla
legislazione vigente; il rinnovo avviene con  le  modalita'  previste
dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi. 
  9. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per il bilancio dello Stato. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,  9,  10,
          11, 12, 13, 14, 15, 17, 18,  19,  20,  21,  22  e  23,  del
          regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928,  n.  842
          (Regolamento per l'esercizio della professione di chimico),
          abrogati dalla presente legge, e pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 1° maggio 1928, n. 102. 
              - Per il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
          stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge  17
          aprile 1956, n. 561, si veda in note all'art. 4. 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 25 aprile
          1938, n. 897 (Norme sulla  obbligatorieta'  dell'iscrizione
          negli albi professionali e  sulle  funzioni  relative  alla
          custodia degli albi), come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  1.  -   Gli   ingegneri,   gli   architetti,   i
          professionisti in materia  di  economia  e  commercio,  gli
          agronomi, i ragionieri, i geometri, i  periti  agrari  e  i
          periti industriali non possono esercitare la professione se
          non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive
          categorie a termini delle disposizioni vigenti.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  1   del   decreto
          legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 (Norme
          sui Consigli degli ordini e  collegi  e  sulle  commissioni
          centrali professionali),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «Art. 1. - Le funzioni relative alla custodia dell'albo
          e quelle disciplinari per le professioni di  ingegnere,  di
          architetto, di professionista in economia e  commercio,  di
          attuario, di  agronomo,  di  ragioniere,  di  geometra,  di
          perito agrario e di perito industriale  sono  devolute  per
          ciascuna  professione  ad  un   Consiglio   dell'ordine   o
          collegio, a termini dell'art. 1 del regio decreto-legge  24
          gennaio 1924, n. 103. Il Consiglio  e'  formato  di  cinque
          componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento;
          di sette se superano i cento, e non i cinquecento; di nove,
          se superano i cinquecento, ma non  i  millecinquecento;  di
          quindici, se superano i millecinquecento.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 17, secondo comma,  del
          citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato
          13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 17. - (Omissis). 
              Fanno parte altresi' della Commissione: 
                a)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione dei medici  chirurghi,  un  ispettore  generale
          medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi  e
          tre supplenti; 
                b)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione   dei   veterinari,   un   ispettore   generale
          veterinario e otto veterinari di cui cinque effettivi e tre
          supplenti; 
                c)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione dei farmacisti, un ispettore  generale  per  il
          servizio farmaceutico e  otto  farmacisti,  di  cui  cinque
          effettivi e tre supplenti; 
                d)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione delle ostetriche, un ispettore generale  medico
          e otto ostetriche, di cui cinque effettive e tre supplenti; 
                e)  per   l'esame   degli   affari   concernenti   la
          professione di odontoiatra, un ispettore generale medico  e
          otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti. 
              I sanitari liberi  professionisti  indicati  nel  comma
          precedente  sono  designati  dai  Comitati  centrali  delle
          rispettive Federazioni nazionali. 
              Almeno tre dei componenti sopra  indicati  non  debbono
          avere la qualifica di presidente o di membro  dei  Comitati
          centrali delle Federazioni nazionali. 
              I membri della Commissione centrale rimangono in carica
          quattro anni e possono essere riconfermati. 
              Alla segreteria della Commissione centrale  e'  addetto
          personale  in  servizio  presso  l'Alto  commissariato  per
          l'igiene e la sanita' pubblica; 
                e-bis)  per  l'esame  degli  affari  concernenti   la
          professione di chimico, un  ispettore  generale  chimico  e
          otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti; 
                e-ter)  per  l'esame  degli  affari  concernenti   la
          professione di fisico, un ispettore generale fisico e  otto
          fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti. 
              Per la validita' di ogni seduta occorre la presenza  di
          non meno di cinque membri della  Commissione,  compreso  il
          presidente; almeno tre dei membri devono  appartenere  alla
          stessa categoria alla quale appartiene il sanitario di  cui
          e' in esame la pratica. 
              In caso di impedimento o di incompatibilita' dei membri
          effettivi,   rappresentanti   le    categorie    sanitarie,
          intervengono alle sedute i membri  supplenti  della  stessa
          categoria. 
              Per le questioni d'indole generale e per l'esame  degli
          affari  concernenti  tutte  le  professioni  sanitarie,  il
          presidente ha  la  facolta'  di  convocare  la  Commissione
          centrale in seduta  plenaria,  e  cioe'  con  l'intervento,
          oltre che dei componenti di cui al primo comma, dei quattro
          ispettori generali e dei componenti rappresentanti tutte le
          categorie sanitarie. 
              Per la  validita'  delle  sedute  plenarie  occorre  la
          presenza di  non  meno  di  18  membri  della  Commissione,
          compreso il presidente, ed  ogni  professione  deve  essere
          rappresentata da almeno tre dei  membri  appartenenti  alla
          rispettiva categoria.». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1,  comma  1,  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante «Regolamento  per
          il riordino del sistema  elettorale  e  della  composizione
          degli organi  di  ordini  professionali»,  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 1 (Ambito di applicazione). - 1. Le  disposizioni
          di cui al presente regolamento si applicano agli ordini dei
          dottori agronomi e  dottori  forestali,  degli  architetti,
          pianificatori, paesaggisti e conservatori, degli assistenti
          sociali, degli attuari, dei biologi, dei  geologi  e  degli
          ingegneri.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3  del  regolamento  di
          cui al decreto del Presidente  della  Repubblica  5  giugno
          2001, n. 328,  recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della
          disciplina dei  requisiti  per  l'ammissione  all'esame  di
          Stato e delle relative  prove  per  l'esercizio  di  talune
          professioni,  nonche'   della   disciplina   dei   relativi
          ordinamenti»: 
              «Art.   3   (Istituzione   di   settori   negli    albi
          professionali). - 1.  I  settori  istituiti  nelle  sezioni
          degli albi professionali  corrispondono  a  circoscritte  e
          individuate attivita' professionali. 
              2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II,
          nelle sezioni degli albi  professionali  vengono  istituiti
          distinti  settori  in  relazione  allo  specifico  percorso
          formativo. 
              3. Il professionista iscritto in un settore  non  puo',
          esercitare le competenze  di  natura  riservata  attribuite
          agli iscritti ad uno o  piu'  altri  settori  della  stessa
          sezione, ferma restando la  possibilita'  di  iscrizione  a
          piu' settori della stessa sezione, previo  superamento  del
          relativo esame di Stato. 
              4. Gli iscritti in un  settore  che,  in  possesso  del
          necessario titolo di studio, richiedano di essere  iscritti
          in  un  diverso  settore  della  stessa   sezione,   devono
          conseguire  la  relativa   abilitazione   a   seguito   del
          superamento di apposito esame di Stato limitato alle  prove
          e alle materie caratterizzanti  il  settore  cui  intendono
          accedere. 
              5. Formano oggetto dell'attivita'  professionale  degli
          iscritti ad un settore della sezione A, oltre a  quelle  ad
          essi specificamente  attribuite,  anche  quelle  attribuite
          agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.».