Art. 9
Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo
1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio
1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima legge, ogni riferimento
al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende
fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della
salute.
2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e' sostituito
dal seguente:
«Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro
della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei
biologi».
3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari
all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine
di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il
Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresi' gli atti
necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e
nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto applicabile. Il Consiglio
dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del
proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla
legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalita' previste
dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e
dai relativi provvedimenti attuativi.
4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' premesso
il seguente:
«Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi). - 1. La
professione di psicologo di cui alla presente legge e' ricompresa tra
le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla
legge 17 aprile 1956, n. 561».
5. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali
dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre
dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere
effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»;
b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo
di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche
in piu' sedi, con forma e modalita' che ne garantiscano la piena
accessibilita' in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine
abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle
votazioni non puo' essere inferiore a tre giorni. Il presidente e'
responsabile del procedimento elettorale. La votazione e' valida in
prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli
iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore a un decimo degli iscritti»;
c) il comma 12 e' abrogato.
6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al
Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia
si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al
Ministero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta
gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e
5 e al presente comma, sentito il Consiglio nazionale degli
psicologi.
Note all'art. 9:
- Il testo degli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45,
della legge 24 maggio 1967, n. 396 (Ordinamento della
professione di biologo), abrogati dalla presente legge, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 giugno 1967, n. 149.
- Si riporta il testo dell'art. 46 della citata legge
24 maggio 1967, n. 396, come sostituito dalla presente
legge:
«Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il
Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine
nazionale dei biologi.».
- Per il decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17
aprile 1956, n. 561, si veda in note all'art. 4.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18
febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della
professione di psicologo», come modificato dalla presente
legge:
« Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi). -
1. La professione di psicologo di cui alla presente legge
e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561.
1. Definizione della professione di psicologo.
1. La professione di psicologo comprende l'uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione,
la diagnosi, le attivita' di abilitazione-riabilitazione e
di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunita'. Comprende
altresi' le attivita' di sperimentazione, ricerca e
didattica in tale ambito.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 della citata legge
18 febbraio 1989, n. 56, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 20 (Elezione del consiglio regionale o
provinciale dell'ordine). - 1. Le elezioni per il rinnovo
dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono
contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di
scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere
effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Il consiglio dell'ordine uscente rimane in carica
fino all'insediamento del nuovo consiglio.
3.
4.
5.
6.
7. L'elettore viene ammesso a votare previo
accertamento della sua identita' personale, mediante
l'esibizione di un documento di identificazione ovvero
mediante il riconoscimento da parte di un componente del
seggio.
8. L'elettore ritira la scheda, la compila in segreto e
la riconsegna chiusa al presidente del seggio, il quale la
depone nell'urna.
9. Dell'avvenuta votazione e' presa nota da parte di
uno scrutatore, il quale appone la propria firma accanto al
nome del votante nell'elenco degli elettori.
10.
11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad
un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno
festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e
modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in
ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora
l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la
durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre
giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento
elettorale. La votazione e' valida in prima convocazione
quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore a un decimo degli iscritti.
12. (Abrogato).
13. Il seggio, a cura del presidente del consiglio
dell'ordine, e' costituito in un locale idoneo ad
assicurare la segretezza del voto e la visibilita'
dell'urna durante le operazioni elettorali.».