Art. 3
Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7
del regolamento
1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle
fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del
presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui
all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione
comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
3.000 euro a 24.000 euro.