Art. 10 
 
                  Termini di conservazione dei dati 
 
  1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati  per  un
periodo  di  tempo  non  superiore  a  quello   necessario   per   il
conseguimento delle finalita' di polizia di cui all'articolo 3. 
  2. I dati personali soggetti a trattamento automatizzato, trascorsa
la meta' del tempo massimo di conservazione di cui  al  comma  3,  se
uguale  o  superiore  a  quindici  anni,  sono  accessibili  ai  soli
operatori a cio' abilitati e designati,  incaricati  del  trattamento
secondo  profili  di  autorizzazione   predefiniti   in   base   alle
indicazioni del capo dell'ufficio o del comandante del reparto  e  in
relazione a specifiche  attivita'  informative,  di  sicurezza  o  di
indagine di polizia giudiziaria. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dai commi 6 e 7,  i  dati  personali
non possono essere conservati oltre il termine massimo  fissato  come
segue: 
  a)  dati  relativi  a  provvedimenti  di  natura  interdittiva,  di
sicurezza e cautelare, nonche' a misure  restrittive  della  liberta'
personale conseguenti ad una sentenza di condanna  -  20  anni  dalla
cessazione della loro efficacia; 
  b) dati relativi a misure di prevenzione di carattere  personale  e
patrimoniale - 25 anni dalla cessazione della loro efficacia; 
  c) dati relativi a procedimenti,  misure  e  provvedimenti  su  cui
interviene una procedura di annullamento, invalidazione o revoca -  3
anni  dalla   data   di   inoppugnabilita'   del   provvedimento   di
annullamento, invalidazione o revoca; 
  d) dati relativi a provvedimenti che dichiarano l'estinzione  della
pena o del reato - 8 anni dall'inoppugnabilita' del provvedimento; 
  e) dati derivanti da attivita' informativa e ispettiva  svolta  per
le finalita' di cui all'articolo 3 - 15 anni dall'ultimo trattamento; 
  f) dati relativi ad attivita' di polizia giudiziaria  conclusa  con
provvedimento  di  archiviazione  -  20   anni   dall'emissione   del
provvedimento; 
  g) dati relativi ad attivita' di polizia giudiziaria  conclusa  con
sentenza di assoluzione o di non doversi  procedere  -  20  anni  dal
passaggio in giudicato della sentenza; 
  h) dati relativi ad attivita' di polizia giudiziaria  conclusa  con
sentenza di condanna - 25  anni  dal  passaggio  in  giudicato  della
sentenza; 
  i) dati relativi ad attivita' di indagine o polizia giudiziaria che
non hanno dato luogo a procedimento  penale  -  15  anni  dall'ultimo
trattamento; 
  l) dati relativi ad attivita' di prevenzione  generale  e  soccorso
pubblico - 5 anni dalla raccolta; 
  m) dati relativi a controlli di polizia - 20 anni dalla raccolta; 
  n) dati raccolti per l'analisi criminale e di prevenzione - 10 anni
dall'elaborazione dell'analisi; 
  o) dati relativi a  provvedimenti  di  espulsione  e  rimpatrio  di
stranieri - 30 anni dall'esecuzione; 
  p) dati relativi a nulla osta, licenze, autorizzazioni di polizia -
5 anni dalla scadenza o dalla revoca del titolo; 
  q) dati relativi alla detenzione delle armi o  parti  di  esse,  di
munizioni finite e di materie esplodenti di qualsiasi genere - 5 anni
dalla cessazione della detenzione; 
  r) dati relativi a persone detenute negli istituti  penitenziari  -
30 anni dalla scarcerazione a seguito di  espiazione  della  pena  in
caso di condanna - 5 anni dalla scarcerazione a seguito di decreto di
archiviazione o non luogo a procedere o di sentenza di assoluzione; 
  s) dati  relativi  a  persone  sottoposte  a  misure  di  sicurezza
detentive - 25 anni dalla scadenza del  termine  di  efficacia  della
misura; 
  t) dati relativi alla gestione delle attivita' operative - 10  anni
dall'ultimo trattamento; 
  u) dati raccolti mediante sistemi di ripresa fotografica,  audio  e
video nei servizi di ordine pubblico e di  polizia  giudiziaria  -  3
anni   dalla   raccolta;   dati   raccolti   mediante   sistemi    di
videosorveglianza  o  di  ripresa  fotografica,  audio  e  video   di
documentazione dell'attivita' operativa - 18 mesi dalla raccolta.  Si
applicano i diversi termini di conservazione di cui alla lettera  b),
quando i  dati  personali  sono  confluiti  in  un  procedimento  per
l'applicazione di una misura di prevenzione, o  quelli  di  cui  alle
lettere a), f), g), h) e i), quando i dati personali  sono  confluiti
in un procedimento penale. 
  4. I termini di conservazione di cui al comma 3 sono  aumentati  di
due terzi quando  i  dati  personali  sono  trattati  nell'ambito  di
attivita'  preventiva  o  repressiva  relativa  ai  delitti  di   cui
all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del  codice  di
procedura  penale,  nonche'  per  le   ulteriori   ipotesi   indicate
dall'articolo 407, comma 2,  lettera  a),  del  codice  di  procedura
penale. 
  5. Il capo dell'ufficio o il comandante del  reparto,  prima  della
scadenza dei  termini  di  cui  al  comma  3,  ove  sia  strettamente
necessario per il conseguimento delle finalita'  di  polizia  di  cui
all'articolo 3, puo' decidere, sulla base dei  criteri  definiti  dal
Capo della polizia -  direttore  generale  della  pubblica  sicurezza
ovvero,  su  sua  delega,  dal  vice  direttore   generale   di   cui
all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 29 ottobre 1991,  n.  345,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.  410,
di aumentare la durata di  conservazione,  indicandone  i  motivi  in
relazione al caso specifico e l'ulteriore periodo di trattamento, che
non puo' comunque superare i due terzi di quelli fissati al comma 3. 
  6. I dati personali soggetti a trattamento non automatizzato,  sono
conservati per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni  sullo
scarto dei documenti d'archivio delle  pubbliche  amministrazioni  se
superiore a quello di cui al comma 3. 
  7. Sono fatti salvi i diversi termini e modalita' di  conservazione
dei  dati  personali  previsti  da  disposizioni  di   legge   o   di
regolamento, da atti normativi  dell'Unione  europea  o  dal  diritto
internazionale in relazione a specifici trattamenti effettuati per le
finalita' di cui all'articolo 3. 
  8. Decorsi i termini di cui ai commi  1,  3,  4,  5  e  7,  i  dati
personali soggetti a trattamento automatizzato sono cancellati o resi
anonimi, i dati personali non soggetti  a  trattamento  automatizzato
restano assoggettati alle disposizioni  sullo  scarto  dei  documenti
d'archivio delle pubbliche amministrazioni. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo degli articoli 51,  commi  3-bis,
          3-quater e 3-quinquies, e 407, comma  2,  lettera  a),  del
          codice di procedura penale: 
              «Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero.  Attribuzioni
          del procuratore della Repubblica distrettuale). - Omissis. 
              3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
          consumati o tentati, di cui  agli  articoli  416,  sesto  e
          settimo comma, 416, realizzato  allo  scopo  di  commettere
          taluno dei delitti di cui all'art. 12, commi 3 e 3-ter, del
          testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  416,
          realizzato allo scopo di commettere delitti previsti  dagli
          articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis, 416-ter  e  630
          del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle
          condizioni previste dal predetto  art.  416-bis  ovvero  al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti  previsti
          dall'art. 74 del testo  unico  approvato  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.   309,
          dall'art. 291-quater del testo unico approvato con  decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.  43,  e
          dall'art. 260 del decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.
          152, le funzioni indicate  nel  comma  1  lettera  a)  sono
          attribuite all'ufficio del  pubblico  ministero  presso  il
          tribunale del capoluogo del distretto  nel  cui  ambito  ha
          sede il giudice competente. 
              (Omissis). 
              3-quater.  Quando  si  tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo  le
          funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono  attribuite
          all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale  del
          capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede  il  giudice
          competente. 
              3-quinquies. Quando si tratta  di  procedimenti  per  i
          delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 414-bis,
          600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1,  600-quinquies,
          609-undecies, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies,  617-bis,
          617-ter, 617-quater,  617-quinquies,  617-sexies,  635-bis,
          635-ter, 635-quater, 640-ter  e  640-quinquies  del  codice
          penale, le funzioni indicate nel comma 1, lettera  a),  del
          presente articolo sono attribuite all'ufficio del  pubblico
          ministero presso il tribunale del capoluogo  del  distretto
          nel cui ambito ha sede il giudice competente.» 
              «Art. 407 (Termini di  durata  massima  delle  indagini
          preliminari). - Omissis. 
              2. La durata massima e' tuttavia  di  due  anni  se  le
          indagini preliminari riguardano: 
                a) i delitti appresso indicati: 
              1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422
          del codice  penale,  291-ter,  limitatamente  alle  ipotesi
          aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma  2,
          e 291-quater,  comma  4,  del  testo  unico  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
          43; 
              2) delitti consumati o tentati  di  cui  agli  articoli
          575, 628, terzo comma, 629,  secondo  comma,  e  630  dello
          stesso codice penale; 
              3)  delitti  commessi  avvalendosi   delle   condizioni
          previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine
          di agevolare l'attivita' delle associazioni previste  dallo
          stesso articolo; 
              4) delitti commessi per finalita' di  terrorismo  o  di
          eversione dell'ordinamento costituzionale per  i  quali  la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a  dieci  anni,  nonche'
          delitti di cui  agli  articoli  270,  terzo  comma  e  306,
          secondo comma, del codice penale; 
              5)  delitti  di  illegale  fabbricazione,  introduzione
          nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto
          in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra  o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine nonche' di piu' armi comuni  da  sparo  escluse
          quelle previste dall'art. 2, comma terzo,  della  legge  18
          aprile 1975, n. 110; 
              6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente  alle
          ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74  del
          testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 
              7) delitto di cui all'art. 416 del  codice  penale  nei
          casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 
              7-bis)  dei  delitti  previsto  dagli   articoli   600,
          600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma,  601,
          602, 609-bis nelle  ipotesi  aggravate  previste  dall'art.
          609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale,  nonche'
          dei delitti previsti dall'art. 12, comma 3, del testo unico
          di cui al decreto legislativo 25 luglio  1998,  n.  286,  e
          successive modificazioni; 
              (Omissis).». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  4,  comma  6,  del
          decreto-legge 29 ottobre  1991,  n.  345,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  30  dicembre  1991,  n.   410
          (Disposizioni urgenti per il coordinamento delle  attivita'
          informative  e  investigative   nella   lotta   contro   la
          criminalita' organizzata): 
              «Art. 4  (Disposizioni  concernenti  il  personale).  -
          (Omissis). 
              6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la D.I.A. e
          gli altri  uffici,  reparti  e  strutture  delle  forze  di
          polizia, ivi compresi i servizi  di  cui  all'art.  12  del
          decreto-legge 13 maggio 1991,  n.  152  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  12  luglio  1991,  n.  203,  la
          dotazione  organica  dei  prefetti  di  prima   classe   e'
          incrementata di un'unita' da assegnarsi al Dipartimento  di
          pubblica sicurezza con funzioni di vice direttore generale,
          direttore centrale della polizia criminale.».