Art. 10 
 
 
                           Permessi brevi 
 
  1. Previa valutazione del comandante di Corpo o  di  reparto,  puo'
essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso  di
assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese
le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni  specialistiche
o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo
periodo non possono essere in nessun caso di  durata  superiore  alla
meta' dell'orario  di  lavoro  giornaliero  e  non  possono  comunque
superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno. 
  2. La richiesta del permesso deve essere formulata in  tempo  utile
per consentire al comandante di Corpo o di  reparto  di  adottare  le
misure organizzative necessarie. 
  3. Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il
mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di
reparto. Nel caso  in  cui  il  recupero  non  venga  effettuato,  la
retribuzione viene proporzionalmente decurtata. 
  4. Per le  visite,  terapie,  prestazioni  specialistiche  o  esami
diagnostici di cui al comma 1, in caso di  gravi  motivi  debitamente
documentati,  qualora  l'esigenza  comporti  un'assenza   di   durata
superiore alla meta' dell'orario di lavoro programmato,  il  militare
puo' essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del
decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394. 
 
          Note all'art. 10: 
              Si riporta il testo  dell'articolo  55  septies,  comma
          5ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante
          "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche". 
                "Art. 55-septies. Controlli sulle assenze 
                (Omissis). 
                5-ter. Nel caso in cui l'assenza per  malattia  abbia
          luogo per l'espletamento di  visite,  terapie,  prestazioni
          specialistiche  od  esami  diagnostici   il   permesso   e'
          giustificato mediante  la  presentazione  di  attestazione,
          anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico  o  dalla
          struttura, anche privati, che hanno svolto la visita  o  la
          prestazione o trasmessa da  questi  ultimi  mediante  posta
          elettronica. 
                    (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante
          "Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  del  20
          luglio 1995 riguardante il  personale  delle  Forze  armate
          (Esercito, Marina e Aeronautica)": 
                "Art. 13. Licenze straordinarie 
                1. Per il personale di cui all'art. 1,  comma  1,  la
          licenza  straordinaria  e'  disciplinata  dalla   normativa
          prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,
          come interpretato, modificato ed  integrato  dall'art.  22,
          commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 . 
                2. In occasione di trasferimento del  personale,  per
          le esigenze di trasloco  e  di  riorganizzazione  familiare
          presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede
          una licenza straordinaria speciale nelle durate di  seguito
          specificate: 
                  a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20
          per il personale ammogliato o con famiglia a carico  o  con
          almeno 10 anni di servizio;  giorni  10  per  il  personale
          senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; 
                  b)  trasferimento  per  il  personale  destinato  a
          prestare o che rientri dal servizio all'estero: 
                    giorni 30 al personale ammogliato o con  famiglia
          a carico o con almeno 10 anni di  servizio;  giorni  20  al
          personale senza famiglia a carico con meno di  10  anni  di
          servizio. 
                3. Per il personale di cui all'art. 1,  comma  1,  la
          licenza breve e' soppressa. 
                4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537 , non  si  applicano  quando
          l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita'  o  lesioni
          dipendenti da causa di servizio o  comunque  riportate  per
          fatti di servizio. 
                5. Le norme di cui al presente articolo si  applicano
          dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina  di  ordine
          procedurale  continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni
          previste dalle norme vigenti in materia  per  il  personale
          militare, e successive modificazioni ed integrazioni.".