Art. 11 
 
 
             Licenza straordinaria per congedo parentale 
 
  1. In  deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  34  del  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale con figli  minori  di
sei  anni  che  intende  avvalersi  del  congedo  parentale  previsto
dall'articolo 32 del medesimo decreto  legislativo,  e'  concessa  la
licenza  straordinaria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla  misura
complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco  di
sei anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto  per  il
medesimo istituto. Le disposizioni del presente  comma  si  applicano
anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso  alla  data
di entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Ai fini dell'esercizio  del  diritto  di  cui  al  comma  1,  il
personale e'  tenuto,  salvo  casi  di  oggettiva  impossibilita',  a
preavvisare l'ufficio di  appartenenza  almeno  cinque  giorni  prima
della data di inizio della licenza. 
  3. In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre  anni
i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del  decreto  legislativo
16 marzo 2001, n.  151,  non  comportano  riduzione  del  trattamento
economico, fino ad un massimo di cinque giorni  lavorativi  nell'arco
di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui  al
comma 1. 
  4. In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e  gli
otto anni ciascun genitore ha diritto ad  astenersi  alternativamente
dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per  i  quali
non viene corrisposta alcuna retribuzione. 
  5. In caso di parto prematuro alle  lavoratrici  madri  spettano  i
periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta
del parto che vengono aggiunti  al  periodo  di  astensione  dopo  il
parto. Qualora il  figlio  nato  prematuro  abbia  necessita'  di  un
periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o  private,
la madre ha facolta' di riprendere  effettivo  servizio  richiedendo,
previa presentazione di  un  certificato  medico  attestante  la  sua
idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo  di  congedo
obbligatorio post-partum  e  del  periodo  ante-partum,  qualora  non
fruito, a decorrere dalla  data  di  effettivo  rientro  a  casa  del
bambino. 
  6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo  nazionale  ed
internazionale di cui all'articolo  36  del  decreto  legislativo  16
marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di  licenza
straordinaria  senza  assegni  non   computabile   nel   limite   dei
quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza  non  riduce  le
ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita'  di
servizio. 
  7. Al personale collocato in congedo di maternita' o di  paternita'
e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 
  8. I riposi giornalieri di cui agli  articoli  39  e  seguenti  del
decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono  sul  periodo
di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'. 
  9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo,  i  benefici  di
cui al  presente  articolo  si  applicano  dalla  data  di  effettivo
ingresso del bambino nella famiglia. 
 
          Note all'art. 11: 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  34  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  recante  "Testo  unico
          delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53": 
                "Art. 34. Trattamento economico e normativo (legge 30
          dicembre 1971, n. 1204, articoli 15, commi  2  e  4,  e  7,
          comma 5) 
                1.  Per  i  periodi  di  congedo  parentale  di   cui
          all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori e'  dovuta
          fino al sesto anno di vita del bambino, un'indennita'  pari
          al 30 per cento della retribuzione, per un periodo  massimo
          complessivo tra i genitori di  sei  mesi.  L'indennita'  e'
          calcolata  secondo  quanto  previsto  all'articolo  23,  ad
          esclusione del comma 2 dello stesso. 
                2. Si applica il comma 1  per  tutto  il  periodo  di
          prolungamento del congedo di cui all'articolo 33. 
                3.  Per  i  periodi  di  congedo  parentale  di   cui
          all'articolo 32 ulteriori rispetto  a  quanto  previsto  ai
          commi 1 e 2 e' dovuta, fino all'ottavo  anno  di  vita  del
          bambino,  un'indennita'  pari  al  30   per   cento   della
          retribuzione,  a  condizione  che  il  reddito  individuale
          dell'interessato sia inferiore a 2,5  volte  l'importo  del
          trattamento minimo di pensione a carico  dell'assicurazione
          generale obbligatoria. Il reddito e' determinato secondo  i
          criteri  previsti  in  materia  di  limiti  reddituali  per
          l'integrazione al minimo. 
                4. L'indennita' e' corrisposta con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 22, comma 2. 
                5. I periodi  di  congedo  parentale  sono  computati
          nell'anzianita' di servizio, esclusi gli  effetti  relativi
          alle ferie e alla tredicesima mensilita' o  alla  gratifica
          natalizia. 
                6. Si applica quanto previsto all'articolo 22,  commi
          4, 6 e 7.". 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  32  del  decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n.  151,  recante  "Testo  unico
          delle disposizioni  legislative  in  materia  di  tutela  e
          sostegno della  maternita'  e  della  paternita',  a  norma
          dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53": 
                "Art. 32. Congedo parentale (legge 30 dicembre  1971,
          n. 1204, articoli 1, comma 4, e 7, commi 1, 2 e 3) 
                1. Per ogni bambino, nei primi suoi  dodici  anni  di
          vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi  dal  lavoro
          secondo le modalita' stabilite  dal  presente  articolo.  I
          relativi  congedi  parentali  dei  genitori   non   possono
          complessivamente eccedere il limite di  dieci  mesi,  fatto
          salvo il  disposto  del  comma  2  del  presente  articolo.
          Nell'ambito del predetto limite, il  diritto  di  astenersi
          dal lavoro compete: 
                  a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo  di
          congedo di maternita' di cui al Capo III,  per  un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; 
                  b) al padre lavoratore, dalla nascita  del  figlio,
          per un periodo continuativo o frazionato  non  superiore  a
          sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2; 
                  c) qualora vi sia un solo genitore, per un  periodo
          continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi. 
                1-bis.  La  contrattazione  collettiva   di   settore
          stabilisce le modalita' di fruizione del congedo di cui  al
          comma 1 su base oraria, nonche' i criteri di calcolo  della
          base oraria e l'equiparazione di un determinato  monte  ore
          alla singola giornata  lavorativa.  Per  il  personale  del
          comparto sicurezza e difesa di quello dei vigili del  fuoco
          e soccorso  pubblico,  la  disciplina  collettiva  prevede,
          altresi', al fine di tenere conto delle peculiari  esigenze
          di funzionalita'  connesse  all'espletamento  dei  relativi
          servizi istituzionali, specifiche e  diverse  modalita'  di
          fruizione e di differimento del congedo. 
                1-ter. In caso di mancata regolamentazione, da  parte
          della   contrattazione   collettiva,   anche   di   livello
          aziendale,  delle  modalita'  di  fruizione   del   congedo
          parentale su base oraria, ciascun genitore  puo'  scegliere
          tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La  fruizione
          su base oraria e' consentita  in  misura  pari  alla  meta'
          dell'orario  medio  giornaliero   del   periodo   di   paga
          quadrisettimanale o  mensile  immediatamente  precedente  a
          quello nel corso del quale ha inizio il congedo  parentale.
          Nei  casi  di  cui  al  presente  comma   e'   esclusa   la
          cumulabilita' della fruizione oraria del congedo  parentale
          con  permessi  o  riposi  di  cui   al   presente   decreto
          legislativo. Le disposizioni di cui al presente  comma  non
          si applicano al personale del comparto sicurezza e difesa e
          a quello dei vigili del fuoco e soccorso pubblico. 
                2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di
          astenersi  dal  lavoro  per  un  periodo   continuativo   o
          frazionato non inferiore a tre mesi, il limite  complessivo
          dei congedi parentali dei  genitori  e'  elevato  a  undici
          mesi. 
                3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma
          1,  il  genitore  e'  tenuto,  salvo  casi   di   oggettiva
          impossibilita', a preavvisare il datore di  lavoro  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dai contratti  collettivi
          e, comunque, con un termine di preavviso  non  inferiore  a
          cinque giorni indicando l'inizio e la fine del  periodo  di
          congedo. Il termine di preavviso e' pari  a  2  giorni  nel
          caso di congedo parentale su base oraria. 
                4.  Il   congedo   parentale   spetta   al   genitore
          richiedente anche qualora l'altro  genitore  non  ne  abbia
          diritto. 
                4-bis. Durante il periodo di congedo, il lavoratore e
          il datore di lavoro concordano,  ove  necessario,  adeguate
          misure di ripresa dell'attivita' lavorativa, tenendo  conto
          di  quanto  eventualmente  previsto  dalla   contrattazione
          collettiva.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 13  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, recante
          "Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  del  20
          luglio 1995 riguardante il  personale  delle  Forze  armate
          (Esercito, Marina e Aeronautica)": 
                "Art. 13. Licenze straordinarie 
                1. Per il personale di cui all'art. 1,  comma  1,  la
          licenza  straordinaria  e'  disciplinata  dalla   normativa
          prevista dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ,
          come interpretato, modificato ed  integrato  dall'art.  22,
          commi 22 e 23, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 . 
                2. In occasione di trasferimento del  personale,  per
          le esigenze di trasloco  e  di  riorganizzazione  familiare
          presso la nuova sede di servizio, l'Amministrazione concede
          una licenza straordinaria speciale nelle durate di  seguito
          specificate: 
                  a) trasferimento in territorio nazionale: giorni 20
          per il personale ammogliato o con famiglia a carico  o  con
          almeno 10 anni di servizio;  giorni  10  per  il  personale
          senza famiglia a carico con meno di 10 anni di servizio; 
                  b)  trasferimento  per  il  personale  destinato  a
          prestare o che rientri dal servizio all'estero: 
                    giorni 30 al personale ammogliato o con  famiglia
          a carico o con almeno 10 anni di  servizio;  giorni  20  al
          personale senza famiglia a carico con meno di  10  anni  di
          servizio. 
                3. Per il personale di cui all'art. 1,  comma  1,  la
          licenza breve e' soppressa. 
                4. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 39, della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537 , non  si  applicano  quando
          l'assenza dal servizio sia dovuta ad infermita'  o  lesioni
          dipendenti da causa di servizio o  comunque  riportate  per
          fatti di servizio. 
                5. Le norme di cui al presente articolo si  applicano
          dal 1° gennaio 1996. Per la connessa disciplina  di  ordine
          procedurale  continuano  ad  applicarsi   le   disposizioni
          previste dalle norme vigenti in materia  per  il  personale
          militare, e successive modificazioni ed integrazioni.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 47 del citato decreto
          legislativo 26 marzo 2001, n. 151: 
                "Art. 47. Congedo per la malattia del  figlio  (legge
          30 dicembre 1971, n. 1204, articoli 1, comma 4, 7, comma 4,
          e 30, comma 5) 
                1.  Entrambi  i  genitori,  alternativamente,   hanno
          diritto di astenersi dal lavoro per periodi  corrispondenti
          alle malattie di ciascun figlio di eta' non superiore a tre
          anni. 
                2. Ciascun genitore,  alternativamente,  ha  altresi'
          diritto di astenersi  dal  lavoro,  nel  limite  di  cinque
          giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni  figlio
          di eta' compresa fra i tre e gli otto anni. 
                3.  La  certificazione  di  malattia  necessaria   al
          genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1  e  2  e'
          inviata per via telematica direttamente dal medico  curante
          del Servizio sanitario nazionale o con esso  convenzionato,
          che ha in cura  il  minore,  all'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale, utilizzando il sistema di  trasmissione
          delle certificazioni di malattia  di  cui  al  decreto  del
          Ministro della salute in data 26 febbraio 2010,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo  2010,  secondo
          le modalita' stabilite con decreto  di  cui  al  successivo
          comma 3-bis, e  dal  predetto  Istituto  e'  immediatamente
          inoltrata, con le medesime modalita', al datore  di  lavoro
          interessato e  all'indirizzo  di  posta  elettronica  della
          lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta. 
                3-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su  proposta
          del  Ministro  per  la  pubblica   amministrazione   e   la
          semplificazione, del Ministro  delegato  per  l'innovazione
          tecnologica e del Ministro del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze e con il Ministro della salute, previo  parere  del
          Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,   sono
          adottate, in conformita' alle regole tecniche previste  dal
          Codice dell'amministrazione digitale,  di  cui  al  decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le disposizioni necessarie
          per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la
          definizione del modello di  certificazione  e  le  relative
          specifiche. 
                4. La malattia del bambino che dia luogo  a  ricovero
          ospedaliero  interrompe,  a  richiesta  del  genitore,   il
          decorso delle ferie in godimento per i periodi  di  cui  ai
          commi 1 e 2. 
                5. Ai congedi di cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano le disposizioni sul controllo della malattia  del
          lavoratore. 
                6. Il congedo spetta al  genitore  richiedente  anche
          qualora l'altro genitore non ne abbia diritto.". 
              Si riporta il testo degli articoli 36 e 39  del  citato
          decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151: 
                "Art. 36.Adozioni e  affidamenti  (legge  9  dicembre
          1977, n. 903, art. 6, comma 2; legge 5  febbraio  1992,  n.
          104, art. 33, comma 7; legge 8 marzo 2000, n. 53,  art.  3,
          comma 5) 
                1. Il congedo  parentale  di  cui  al  presente  Capo
          spetta  anche   nel   caso   di   adozione,   nazionale   e
          internazionale, e di affidamento. 
                2.  Il  congedo  parentale  puo'  essere  fruito  dai
          genitori adottivi e affidatari, qualunque  sia  l'eta'  del
          minore, entro  dodici  anni  dall'ingresso  del  minore  in
          famiglia, e comunque  non  oltre  il  raggiungimento  della
          maggiore eta'. 
                3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma  1,  e'
          dovuta, per il periodo massimo  complessivo  ivi  previsto,
          entro i sei anni dall'ingresso del minore in famiglia." 
                "Art. 39. Riposi giornalieri della  madre  (legge  30
          dicembre 1971, n. 1204, art. 10) 
                1.  Il  datore  di  lavoro   deve   consentire   alle
          lavoratrici madri,  durante  il  primo  anno  di  vita  del
          bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
          giornata. Il riposo e' uno solo quando l'orario giornaliero
          di lavoro e' inferiore a sei ore. 
                2. I periodi di riposo di cui al  comma  1  hanno  la
          durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
          agli effetti della durata e della retribuzione del  lavoro.
          Essi  comportano  il  diritto   della   donna   ad   uscire
          dall'azienda. 
                3. I periodi di  riposo  sono  di  mezz'ora  ciascuno
          quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido  o  di  altra
          struttura  idonea,   istituiti   dal   datore   di   lavoro
          nell'unita'  produttiva  o  nelle  immediate  vicinanze  di
          essa.".