Art. 12 
 
 
                          Licenza ordinaria 
 
  1. Qualora indifferibili esigenze  di  servizio  non  abbiano  reso
possibile la completa fruizione della  licenza  ordinaria  nel  corso
dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto  mesi
successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in  caso  di
motivate esigenze di carattere personale, il dipendente  deve  fruire
della licenza residua entro i diciotto mesi  successivi  all'anno  di
spettanza. 
  2. Per il personale inviato  in  missione  all'estero  a  far  data
dall'entrata in vigore del presente decreto,  i  termini  di  cui  al
comma 1 iniziano a decorrere dalla data di  effettivo  rientro  nella
sede di servizio. 
  3. Al personale a cui,  per  indifferibili  esigenze  di  servizio,
venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base
della documentazione  fornita,  il  rimborso  delle  spese  sostenute
successivamente alla concessione della licenza stessa e  connesse  al
mancato viaggio e soggiorno. 
  4. Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria  e'  consentito
nei  limiti  di  quanto  previsto  dall'articolo  5,  comma  8,   del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e  dalle  relative  disposizioni
applicative, anche nei casi di transito ai  sensi  dell'articolo  930
del decreto legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  qualora  non  sia
prevista nell'amministrazione  di  destinazione  la  fruizione  della
licenza maturata e non fruita. 
 
          Note all'art. 12: 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  5,  comma  8  del
          decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni
          urgenti  per  la  revisione  della   spesa   pubblica   con
          invarianza dei  servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di
          rafforzamento  patrimoniale  delle  imprese   del   settore
          bancario",  convertito   in   legge,   con   modificazioni,
          dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 135: 
                "Art.   5.Riduzione   di   spese   delle    pubbliche
          amministrazioni 
                (Omissis). 
                8. Le ferie, i riposi  ed  i  permessi  spettanti  al
          personale,   anche   di   qualifica   dirigenziale,   delle
          amministrazioni  pubbliche  inserite  nel  conto  economico
          consolidato   della    pubblica    amministrazione,    come
          individuate dall'Istituto nazionale di  statistica  (ISTAT)
          ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31  dicembre
          2009, n. 196,  nonche'  delle  autorita'  indipendenti  ivi
          inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa
          (Consob),  sono  obbligatoriamente  fruiti  secondo  quanto
          previsto dai rispettivi ordinamenti e non  danno  luogo  in
          nessun caso alla corresponsione  di  trattamenti  economici
          sostitutivi. La presente disposizione si applica  anche  in
          caso di cessazione del rapporto di  lavoro  per  mobilita',
          dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del
          limite  di  eta'.  Eventuali   disposizioni   normative   e
          contrattuali piu' favorevoli cessano di avere  applicazione
          a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La
          violazione della presente disposizione, oltre a  comportare
          il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte  di
          responsabilita'  disciplinare  ed  amministrativa  per   il
          dirigente responsabile. Il presente comma non si applica al
          personale docente e amministrativo,  tecnico  e  ausiliario
          supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
          termine  delle  lezioni  o  delle   attivita'   didattiche,
          limitatamente  alla  differenza  tra  i  giorni  di   ferie
          spettanti e quelli in cui e'  consentito  al  personale  in
          questione di fruire delle ferie. 
                (Omissis).". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  930  del  decreto
          legislativo  15  marzo  2010,  n.   66,   recante   "Codice
          dell'ordinamento militare": 
                "Art. 930. Transito nell'impiego civile 
                1. Il personale  delle  Forze  armate  giudicato  non
          idoneo al  servizio  militare  incondizionato  per  lesioni
          dipendenti o meno da  causa  di  servizio,  transita  nelle
          qualifiche funzionali del personale  civile  del  Ministero
          della difesa, secondo modalita' e  procedure  definite  con
          decreto del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  i
          Ministri dell'economia e delle  finanze  e  della  pubblica
          amministrazione e innovazione. 
                1-bis. La disposizione di cui al comma 1 si  applica,
          a decorrere dall'entrata in vigore  del  codice,  anche  ai
          volontari in ferma prefissata quadriennale in posizione  di
          rafferma, risultati idonei  ma  non  vincitori  al  termine
          delle procedure di immissione nei ruoli  dei  volontari  in
          servizio permanente di cui all'articolo 704,  nel  caso  di
          sopravvenuta    inidoneita'    al     servizio     militare
          incondizionato. Il predetto personale transita  secondo  la
          corrispondenza prevista per il grado iniziale dei volontari
          in servizio permanente. 
                1-ter. La procedura di transito di cui al comma 1  e'
          sospesa nei seguenti casi: 
                  a)  procedimento  disciplinare  da   cui   potrebbe
          derivare una sanzione di stato; 
                  b) sospensione dall'impiego per qualsiasi causa. 
                1-quater. All'esito sfavorevole dei  procedimenti  di
          cui al comma 1-ter consegue l'annullamento della  procedura
          di transito. 
                1-quinquies. Il personale non dirigente  delle  Forze
          armate che transita nei ruoli del  personale  civile  della
          Difesa, per effetto  del  comma  1,  o  di  amministrazioni
          pubbliche nei casi previsti dalla legislazione  vigente  e'
          inquadrato,  fatto  salvo  quanto  previsto   dall'articolo
          2209-quinquies, secondo tabelle di corrispondenza, ispirate
          a criteri di equiordinazione con  le  Forze  di  polizia  a
          ordinamento civile e militare, approvate  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze,  informati  il  Consiglio  centrale   di
          rappresentanza  militare  e  le  organizzazioni  sindacali.
          Nelle more dell'adozione del decreto, a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2018, al  personale  delle  Forze  armate,  per  le
          finalita'  indicate  nel  presente  comma,  si  applica  la
          tabella di corrispondenza prevista a  legislazione  vigente
          per il  personale  dei  Corpi  di  polizia  ad  ordinamento
          militare.".