Art. 14 
 
 
                       Trattamento di missione 
 
  1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
aprile 2009, n. 52, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Al personale inviato in  missione  compete  il  rimborso  del
biglietto di 1ª classe, ovvero di  classe  superiore  in  assenza  di
maggiori  oneri  per   l'Amministrazione,   relativo   al   trasporto
ferroviario o marittimo, nonche'  il  rimborso  del  vagone  letto  a
comparto singolo o della  cabina,  in  alternativa  al  pernottamento
fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle  spese
dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione  di  quelle  di
lusso.». 
 
          Note all'art. 14: 
              Il  testo  dell'articolo  11  del  citato  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2009,   n.   52,
          modificato dal  presente  regolamento,  e'  pubblicato  nel
          supplemento ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  25  maggio
          2009, n. 119.