Art. 17 
 
 
               Fondo efficienza servizi istituzionali 
 
  1. L'articolo 5 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  11
settembre 2007, n. 171 e' cosi' modificato: 
    «1. Sono finalizzate al raggiungimento di  qualificati  obiettivi
ed a promuovere reali e significativi  miglioramenti  dell'efficienza
dei  servizi  istituzionali  di  ogni  Forza   armata   e   dell'area
interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite
con determinazione del  Capo  di  Stato  maggiore  della  difesa,  le
risorse derivanti da: 
      a) i risparmi di spesa e di  gestione  nelle  misure  e  limiti
previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449; 
      b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per
promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi; 
      c) una corrispondente riduzione dal 10  per  cento  al  20  per
cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il  2009  e,
per  gli  anni  successivi,  una  misura  che,  compatibilmente   con
l'attivita' operativa/addestrativa e  salvo  comprovate  esigenze  di
impiego, non puo' essere inferiore al 20 per cento,  individuata  con
apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa,  dei
fondi  previsti  dal  comma  9,  dell'articolo  9,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163; 
      d) provvedimenti che dispongono  stanziamenti  in  relazione  a
quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre, n.
183, limitatamente alla quota destinata  alle  finalita'  di  cui  al
presente comma. 
    2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007
l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e
a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00. 
    3. Gli importi di cui alle lettere  a)  e  b)  del  comma  2  non
comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP  a  carico  dello  Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 non  hanno  effetto  di  trascinamento
nell'anno successivo. 
    4. Le  risorse  assegnate  e  non  utilizzate  nell'esercizio  di
competenza sono riassegnate,  per  le  medesime  esigenze,  nell'anno
successivo. 
    5. Le risorse indicate  ai  commi  1  e  2  sono  utilizzate  per
attribuire  compensi  finalizzati  a:  a)  fronteggiare   particolari
situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale  nelle
attivita' di funzionamento individuate  dai  rispettivi  vertici;  c)
compensare l'incentivazione della produttivita'  collettiva  al  fine
del miglioramento dei servizi. 
    6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di
Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice  di  Forza
armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari  centrali,
ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica
16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per  la
destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2,
disponibili al 31 dicembre di  ciascun  anno,  nonche'  le  modalita'
applicative concernenti  l'attribuzione  dei  compensi  previsti  dal
presente articolo. 
    7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non  possono  comportare  una
distribuzione indistinta e generalizzata. 
    8. Il termine per l'espressione del parere  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica  del  16
marzo 1999, n. 255, e' rideterminato in 30 giorni.». 
 
          Note all'art. 17: 
              Il  testo  dell'articolo  5  del  citato  decreto   del
          Presidente della Repubblica  11  settembre  2007,  n.  171,
          modificato dal presente regolamento,  e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 18 ottobre 2007, n. 243, S.O.: 
              Si riporta il testo dell'articolo 43,  comma  7,  della
          citata legge 27 dicembre 1997, n. 449: 
                "Art. 43. (Contratti di sponsorizzazione  ed  accordi
          di collaborazione,  convenzioni  con  soggetti  pubblici  o
          privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici  non
          essenziali e misure di incentivazione della produttivita'). 
                (Omissis). 
                7. Per le  Amministrazioni  di  cui  all'articolo  2,
          commi 4 e 5, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,  n.
          29, le  risorse  di  cui  ai  commi  2,  4  e  5  destinate
          all'incentivazione della produttivita' ed alla retribuzione
          di risultato sono altresi' destinate, nelle misure e con le
          modalita'  determinate  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   dei   Ministri
          interessati, in analogia alle ripartizioni operate  per  il
          personale del  "comparto  Ministeri",  ad  incrementare  le
          somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui
          al  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.   195,   ed
          all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334. 
              Si riporta il testo dell'articolo 9, comma 9 del citato
          decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002,  n.
          163: 
                "Art. 9. Compensi forfettari di guardia e di impiego 
                (Omissis). 
                9.  Agli  oneri   derivanti   dall'attribuzione   dei
          compensi di cui ai commi 3 e 6 si fa fronte utilizzando  le
          risorse di cui  ai  commi  1  e  2,  che  annualmente  sono
          ripartite con decretazione del Capo di Stato Maggiore della
          Difesa. 
                (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo  19,  comma  1  della
          legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al  Governo
          in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti,
          di  congedi,  aspettative  e  permessi,  di  ammortizzatori
          sociali,   di   servizi   per   l'impiego,   di   incentivi
          all'occupazione,   di   apprendistato,    di    occupazione
          femminile, nonche'  misure  contro  il  lavoro  sommerso  e
          disposizioni in tema di lavoro pubblico e  di  controversie
          di lavoro": 
                "Art. 19.  Specificita'  delle  Forze  armate,  delle
          Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 
                1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle
          carriere e dei contenuti del rapporto di  impiego  e  della
          tutela  economica,  pensionistica   e   previdenziale,   e'
          riconosciuta la specificita' del ruolo delle Forze  armate,
          delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco, nonche' dello stato giuridico del personale ad  essi
          appartenente, in dipendenza della peculiarita' dei compiti,
          degli obblighi e delle limitazioni personali,  previsti  da
          leggi e  regolamenti,  per  le  funzioni  di  tutela  delle
          istituzioni democratiche e di difesa  dell'ordine  e  della
          sicurezza interna  ed  esterna,  nonche'  per  i  peculiari
          requisiti di efficienza operativa richiesti e  i  correlati
          impieghi in attivita' usuranti. 
                (Omissis).". 
              Si riporta il testo dell'articolo 15  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255,  recante
          "Recepimento del  provvedimento  di  concertazione  per  le
          Forze armate relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed
          al biennio economico 1998-1999": 
                "Art.15. Informazione 
                1. L'Amministrazione informa preventivamente i  COCER
          in ordine: 
                  a) alle emanate  disposizioni  applicative  che  si
          riferiscono alle materie oggetto di concertazione ai  sensi
          del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195; 
                  b) ai criteri per la destinazione, l'attribuzione e
          modalita' di attribuzione delle risorse di cui all'articolo
          5, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre
          2007, n. 171. 
                2. I COCER formulano per iscritto pareri  preliminari
          e proposte sulle disposizioni  applicative  riguardanti  le
          materie ed i criteri di cui al comma 1, lettere  a)  e  b),
          entro   20   giorni   dalla   data   di   ricezione   della
          comunicazione. 
                3. Ai fini del comma 2  i  COCER  possono  richiedere
          riunioni  informative  preliminari,  anche   di   carattere
          tecnico, che hanno  inizio  entro  48  ore  dalla  data  di
          ricezione della comunicazione e si concludono  nel  termine
          di 25 giorni, ovvero entro un termine piu' breve per motivi
          di urgenza. 
                4. Dell'esito degli incontri e'  redatto  il  verbale
          dal quale risultano le  posizioni  comuni  o  le  eventuali
          divergenze dell'Amministrazione e delle rappresentanze  del
          personale.  In  caso  di  divergenza,   i   COCER   possono
          trasmettere le loro osservazioni o richieste entro 5 giorni
          al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 19, quarto
          comma, della legge 11  luglio  1978,  n.  382.  Durante  il
          periodo  in  cui  si   svolge   l'informazione   preventiva
          l'Amministrazione non  adotta  provvedimenti  al  riguardo.
          Decorsi tali termini o in caso di posizioni divergenti o di
          motivata urgenza, l'Amministrazione  assume  determinazioni
          definitive. 
                5.".