Art. 18 
 
 
                         Assegno funzionale 
 
  1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le  misure  annue  dell'assegno
funzionale pensionabile di cui all'articolo  8,  commi  1  e  2,  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  16  aprile  2009,  n.  52,
riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente  con
17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00. 
 
          Note all'art. 18: 
              Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1  e  2  del
          citato decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile
          2009, n. 52: 
                "Art. 8. Assegno funzionale 
                1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i
          requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  marzo  1999,   n.   255,
          all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo  3,
          commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28
          aprile 2006, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a) la misura prevista al compimento di 29  anni  di
          servizio per  i  gradi  di  1°  Caporal  Maggiore,  Caporal
          Maggiore scelto, Caporal Maggiore  Capo,  Caporal  Maggiore
          Capo scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; 
                  b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi
          compresa  quella  di  cui  al  punto  precedente,   vengono
          attribuite al compimento di 27 anni di servizio; 
                  c) al compimento di 32 anni di servizio, le  misure
          attribuite a 27  anni  di  servizio  vengono  rideterminate
          negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui
          al successivo comma 2 e nella colonna 4  della  tabella  di
          cui al successivo comma 3. 
                2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma
          1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno
          funzionale sono fissate negli importi annui  lordi  di  cui
          alla tabella seguente: 
 
         Parte di provvedimento in formato grafico
 
                ".