Art. 18 Assegno funzionale 1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio, sono incrementate di euro 10,00.
Note all'art. 18: Si riporta il testo dell'articolo 8, commi 1 e 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52: "Art. 8. Assegno funzionale 1. A decorrere dal 1° dicembre 2008, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, all'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono apportate le seguenti modifiche: a) la misura prevista al compimento di 29 anni di servizio per i gradi di 1° Caporal Maggiore, Caporal Maggiore scelto, Caporal Maggiore Capo, Caporal Maggiore Capo scelto, viene incrementata di euro 781,00 annui lordi; b) le misure previste al compimento di 29 anni, ivi compresa quella di cui al punto precedente, vengono attribuite al compimento di 27 anni di servizio; c) al compimento di 32 anni di servizio, le misure attribuite a 27 anni di servizio vengono rideterminate negli importi indicati nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 2 e nella colonna 4 della tabella di cui al successivo comma 3. 2. Per effetto di quanto previsto al precedente comma 1, a decorrere dal 1° dicembre 2008, le misure dell'assegno funzionale sono fissate negli importi annui lordi di cui alla tabella seguente: Parte di provvedimento in formato grafico ".