Art. 3 
 
 
                     Effetti dei nuovi stipendi 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5,  le
nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente
decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita',  sul  trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,  sull'indennita'  di
buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente  sospeso,  come
previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica
10  gennaio  1957,  n.  3,  sull'equo  indennizzo,   sulle   ritenute
previdenziali ed assistenziali e  relativi  contributi,  compresi  la
ritenuta in conto entrata INPS Gestione dipendenti pubblici, o  altre
analoghe, e i contributi di riscatto. 
  2. I benefici economici risultanti dall'applicazione  dell'articolo
2 del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle  scadenze
e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio,
con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente  decreto.
Agli effetti del trattamento di fine servizio,  si  considerano  solo
gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio. 
  3. Gli incrementi del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2
hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie  del  compenso
per lavoro straordinario spettante  al  personale  direttivo  con  le
rispettive decorrenze ivi previste. 
 
          Note all'art. 3: 
              Si riporta il testo dell'articolo 82  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,  n.3,  recante
          "Testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto
          degli impiegati civili dello Stato.": 
              "Art. 82. Assegno alimentare 
              All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare
          in misura non superiore alla meta' dello  stipendio,  oltre
          gli assegni per carichi di famiglia.".