Art. 3 
 
                    Gli strumenti per l'esercizio 
               dell'attivita' di direzione e controllo 
 
  1. Il  direttore  dei  lavori  impartisce  all'esecutore  tutte  le
disposizioni e le istruzioni operative necessarie tramite  ordini  di
servizio, che devono essere comunicati al RUP, nonche' annotati,  con
sintetiche motivazioni,  che  riportano  le  ragioni  tecniche  e  le
finalita' perseguite alla base dell'ordine, nel giornale  dei  lavori
con le modalita' di cui all'articolo 15.  L'esecutore  e'  tenuto  ad
uniformarsi alle disposizioni contenute  negli  ordini  di  servizio,
fatta salva la facolta' di iscrivere le proprie riserve. 
  2. Il direttore dei lavori  controlla  il  rispetto  dei  tempi  di
esecuzione  dei  lavori  indicati  nel  cronoprogramma  allegato   al
progetto esecutivo e successivamente  dettagliati  nel  programma  di
esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f). 
  3. Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti  informatici  per
il controllo tecnico, amministrativo  e  contabile  dei  lavori,  nel
tempo strettamente necessario a consentire alle  stazioni  appaltanti
di dotarsi dei mezzi necessari per una completa  digitalizzazione  ai
sensi dell'articolo 15, gli ordini di servizio devono comunque  avere
forma scritta e l'esecutore deve restituire gli ordini stessi firmati
per avvenuta conoscenza. 
  4.  Il  direttore  dei  lavori  redige  il  processo   verbale   di
accertamento di fatti o di esperimento di prove e le relazioni per il
RUP.