Art. 11 
 
 
                       Disposizioni attuative 
 
  1. Entro 18 mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, ai sensi dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro della salute, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
adottate disposizioni attuative del presente  decreto,  tenuto  conto
delle disposizioni in materia di sanita' animale e di  riconoscimento
degli stabilimenti di produzione di materiale  germinale  di  cui  al
regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili  e  che
modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale. 
 
          Note all'art. 11: 
              Per i riferimenti alla legge 23 agosto 1988, n. 400, si
          veda nelle note alle premesse. 
              Il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio del 9 marzo  2016  relativo  alle  malattie
          animali trasmissibili e che modifica e abroga  taluni  atti
          in materia di sanita' animale e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea 31 marzo 2016, n. L 84.