Art. 7 Riorganizzazione della disciplina della riproduzione animale 1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione in monta naturale devono essere iscritti al libro genealogico di cui all'articolo 3, comma 4, oppure, per la specie suina, agli appositi registri degli ibridi di cui all'articolo 3, comma 5. Per le specie ovina e caprina la predetta condizione e' obbligatoria solo per i soggetti maschi che partecipano ad un programma genetico. 2. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina, equina ed asinina, per la riproduzione per inseminazione artificiale devono essere iscritti al libro genealogico oppure anche, per la specie suina, agli appositi registri dei suini ibridi, e aver superato con esito favorevole le valutazioni genetiche, ove previste dal relativo programma genetico, entro i limiti fissati per l'effettuazione delle stesse valutazioni genetiche. 3. In deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2, in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego per la riproduzione in monta naturale di cavalli e asini stalloni, con esclusione di cavalli da corsa e per sport equestri, che rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze e all'indirizzo zootecnico locale e per i quali non sia stato approvato un programma genetico. 4. Nelle zone di produzione dei muli e dei bardotti, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare l'impiego di asini stalloni abilitati alla fecondazione di cavalle e di cavalli stalloni abilitati alla fecondazione delle asine. 5. E' ammesso il trapianto embrionale nonche' l'utilizzazione di altro materiale riproduttivo animale, a condizione che gli embrioni provengano da padre iscritto al libro genealogico e in possesso dei requisiti genetici stabiliti dal relativo programma genetico. 6. Sono vietati l'esercizio della fecondazione in forma girovaga per le specie suina ed equina e la monta pubblica naturale per la specie suina.