Art. 8 
 
 
               Pratica della inseminazione artificiale 
 
  1. Gli interventi per la pratica  della  inseminazione  artificiale
degli animali devono essere eseguiti: 
    a) da veterinari iscritti all'albo professionale; 
    b) da operatori pratici di inseminazione artificiale animale, che
abbiano ottenuto l'idoneita' ai sensi dell'articolo 2 della legge  11
marzo 1974, n. 74. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2  della  legge  11
          marzo 1974, n. 74, recante  modificazioni  ed  integrazioni
          della L. 25 luglio 1952, n. 1009 e del relativo regolamento
          sulla fecondazione  artificiale  degli  animali  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1974, n. 80: 
                «Art. 2. Gli enti locali  e  gli  enti  di  sviluppo,
          nonche' i consorzi,  le  cooperative,  gli  istituti  e  le
          organizzazioni che esplicano attivita' in campo  zootecnico
          con particolare  riguardo  al  settore  della  fecondazione
          animale, qualora intendano organizzare corsi, della  durata
          di  tre  mesi,  per  operatori  pratici  nel  campo   della
          fecondazione artificiale  presso  centri  di  fecondazione,
          facolta'   universitarie,   istituti   zooprofilattici    o
          zootecnici specializzati, debbono  essere  autorizzati  dal
          Ministero della sanita' che approva i programmi  dei  corsi
          stessi. 
              Gli  allievi  che  hanno  frequentato  uno  dei   corsi
          autorizzati ai sensi  del  precedente  comma  conseguiranno
          l'idoneita' dopo aver superato una prova teorico-pratica, a
          giudizio di  una  commissione  presieduta  dal  veterinario
          provinciale  e  composta  dall'ispettore  agrario,  da   un
          rappresentante dell'ordine dei veterinari  della  provincia
          sede  di  esame,  da  un  rappresentante  dell'associazione
          allevatori e da un rappresentante dell'ente  che  organizza
          il corso. 
              Fa  parte   della   commissione   suddetta   anche   un
          veterinario direttore o  responsabile  di  un  impianto  di
          fecondazione artificiale. 
              La  commissione  prevista  dai  precedenti   commi   e'
          nominata dalla giunta regionale o,  rispettivamente,  dalla
          giunta delle province autonome di Trento e di Bolzano.».