Art. 9 Ammissione alla riproduzione di soggetti originari di altri Paesi 1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina, suina, ovina, caprina ed equina originari dei Paesi membri della Unione europea e dello Spazio economico europeo sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti fissati dalla normativa europea. E' altresi' ammesso l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di embrioni provenienti da animali originari di Paesi membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012. 2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1 originari dei Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso dei requisiti fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012. 3. L'impiego di animali riproduttori, di materiale seminale, di ovuli e di embrioni originari da Paesi terzi e' ammesso se tali Paesi assicurano condizioni di reciprocita'. 4. Non e' ammessa l'introduzione da Paesi terzi di materiale seminale, ovuli ed embrioni di animali clonati o di animali con ascendenti clonati.
Note all'art. 9: Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016, si veda nelle note alle premesse.