Art. 9 
 
 
                    Ammissione alla riproduzione 
                di soggetti originari di altri Paesi 
 
  1. I soggetti maschi delle specie bovina, bufalina,  suina,  ovina,
caprina ed equina originari dei Paesi membri della Unione  europea  e
dello Spazio economico europeo sono ammessi alla riproduzione, sia in
monta naturale che per inseminazione artificiale, purche' in possesso
dei requisiti fissati dalla normativa europea.  E'  altresi'  ammesso
l'impiego di materiale seminale, di ovuli e di  embrioni  provenienti
da animali originari di Paesi  membri  dell'Unione  europea  e  dello
Spazio economico  europeo  in  possesso  dei  requisiti  fissati  dal
regolamento (UE) n. 2016/1012. 
  2. I soggetti maschi delle specie di cui al comma 1  originari  dei
Paesi terzi sono ammessi alla riproduzione, sia in monta naturale che
per inseminazione artificiale,  purche'  in  possesso  dei  requisiti
fissati dal regolamento (UE) n. 2016/1012. 
  3. L'impiego di animali riproduttori,  di  materiale  seminale,  di
ovuli e di embrioni originari da Paesi terzi e' ammesso se tali Paesi
assicurano condizioni di reciprocita'. 
  4. Non e'  ammessa  l'introduzione  da  Paesi  terzi  di  materiale
seminale, ovuli ed embrioni di  animali  clonati  o  di  animali  con
ascendenti clonati. 
 
          Note all'art. 9: 
              Per i riferimenti del regolamento (UE) n. 2016/1012 del
          Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno  2016,  si
          veda nelle note alle premesse.