Art. 12 
 
       Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali 
                    e limitazione di trattamento 
 
  1. L'interessato  ha  il  diritto  di  ottenere  dal  titolare  del
trattamento, senza ingiustificato  ritardo,  la  rettifica  dei  dati
personali inesatti che lo riguardano. Tenuto  conto  delle  finalita'
del  trattamento,   l'interessato   ha   il   diritto   di   ottenere
l'integrazione dei dati  personali  incompleti,  anche  fornendo  una
dichiarazione integrativa. 
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 e 2, il titolare
del  trattamento  cancella  senza  ingiustificato  ritardo   i   dati
personali,  quando  il  trattamento  si  pone  in  contrasto  con  le
disposizioni di cui agli articoli 3, 5 o  7  e  in  ogni  altro  caso
previsto dalla legge. 
  3. In luogo della cancellazione, il titolare del trattamento limita
il   trattamento   quando   l'esattezza    dei    dati,    contestata
dall'interessato, non puo' essere accertata o se i dati devono essere
conservati a fini probatori. 
  4. Quando  il  trattamento  e'  limitato  per  l'impossibilita'  di
accertare l'esattezza dei dati, il titolare del  trattamento  informa
l'interessato prima di revocare la limitazione. 
  5. L'interessato ha diritto di essere informato  per  iscritto  dal
titolare del trattamento del rifiuto di rettifica, di cancellazione o
di limitazione del trattamento e dei  relativi  motivi,  nonche'  del
diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre  ricorso
giurisdizionale. 
  7. Il titolare del trattamento  comunica  le  rettifiche  dei  dati
personali inesatti all'autorita' competente da cui provengono. 
  8. Qualora i dati personali siano stati rettificati o cancellati  o
il trattamento sia stato limitato ai sensi dei commi 1,  2  e  3,  il
titolare  del  trattamento  ne  informa  i   destinatari   e   questi
provvedono,  sotto  la  propria  responsabilita',  alla  rettifica  o
cancellazione  dei  dati  personali  ovvero  alla   limitazione   del
trattamento.