Art. 12 Diritto di rettifica o cancellazione di dati personali e limitazione di trattamento 1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano. Tenuto conto delle finalita' del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa. 2. Fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 e 2, il titolare del trattamento cancella senza ingiustificato ritardo i dati personali, quando il trattamento si pone in contrasto con le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 o 7 e in ogni altro caso previsto dalla legge. 3. In luogo della cancellazione, il titolare del trattamento limita il trattamento quando l'esattezza dei dati, contestata dall'interessato, non puo' essere accertata o se i dati devono essere conservati a fini probatori. 4. Quando il trattamento e' limitato per l'impossibilita' di accertare l'esattezza dei dati, il titolare del trattamento informa l'interessato prima di revocare la limitazione. 5. L'interessato ha diritto di essere informato per iscritto dal titolare del trattamento del rifiuto di rettifica, di cancellazione o di limitazione del trattamento e dei relativi motivi, nonche' del diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante o di proporre ricorso giurisdizionale. 7. Il titolare del trattamento comunica le rettifiche dei dati personali inesatti all'autorita' competente da cui provengono. 8. Qualora i dati personali siano stati rettificati o cancellati o il trattamento sia stato limitato ai sensi dei commi 1, 2 e 3, il titolare del trattamento ne informa i destinatari e questi provvedono, sotto la propria responsabilita', alla rettifica o cancellazione dei dati personali ovvero alla limitazione del trattamento.