Art. 13 
 
               Esercizio dei diritti dell'interessato 
                   e verifica da parte del Garante 
 
  1. Al di fuori dei casi di  trattamento  effettuato  dall'autorita'
giudiziaria per le finalita'  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  i
diritti dell'interessato possono essere esercitati anche  tramite  il
Garante con le modalita' di cui all'articolo 160 del codice. 
  2. Il titolare del trattamento informa l'interessato della facolta'
di cui al comma 1. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, il Garante informa l'interessato  di
aver eseguito tutte le verifiche  necessarie  o  di  aver  svolto  un
riesame, nonche' del diritto  dell'interessato  di  proporre  ricorso
giurisdizionale. 
 
          Note all'art. 13: 
              Il testo  dell'art.  160  del  decreto  legislativo  30
          giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, cosi'
          recita: 
              «Art.  160  (Particolari  accertamenti).  -  1.  Per  i
          trattamenti di dati personali indicati nei titoli I,  II  e
          III della Parte II gli accertamenti sono effettuati per  il
          tramite di un componente designato dal Garante. 
              2.  Se  il  trattamento  non  risulta   conforme   alle
          disposizioni di legge o di regolamento, il  Garante  indica
          al titolare o al responsabile le  necessarie  modificazioni
          ed   integrazioni   e   ne   verifica   l'attuazione.    Se
          l'accertamento  e'  stato  richiesto  dall'interessato,   a
          quest'ultimo e' fornito in ogni caso un riscontro circa  il
          relativo esito, se cio' non pregiudica azioni od operazioni
          a tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica  o  di
          prevenzione e repressione di reati o  ricorrono  motivi  di
          difesa o di sicurezza dello Stato. 
              3. Gli accertamenti non sono delegabili. Quando risulta
          necessario in ragione della specificita' della verifica, il
          componente designato  puo'  farsi  assistere  da  personale
          specializzato tenuto al segreto  ai  sensi  dell'art.  156,
          comma 8. Gli atti e i documenti  acquisiti  sono  custoditi
          secondo modalita' tali da assicurarne la segretezza e  sono
          conoscibili dal presidente e dai componenti del Garante  e,
          se   necessario   per   lo   svolgimento   delle   funzioni
          dell'organo, da un numero delimitato di addetti all'Ufficio
          individuati dal Garante sulla base di criteri definiti  dal
          regolamento di cui all'art. 156, comma 3, lettera a). 
              4. Per gli  accertamenti  relativi  agli  organismi  di
          informazione e di sicurezza e ai dati coperti da segreto di
          Stato il componente designato prende visione degli  atti  e
          dei  documenti  rilevanti  e  riferisce   oralmente   nelle
          riunioni del Garante. 
              5. Nell'effettuare gli accertamenti di cui al  presente
          articolo nei riguardi  di  uffici  giudiziari,  il  Garante
          adotta  idonee  modalita'  nel  rispetto  delle  reciproche
          attribuzioni e della particolare collocazione istituzionale
          dell'organo procedente. Gli accertamenti riferiti  ad  atti
          di indagine coperti dal segreto sono differiti,  se  vi  e'
          richiesta dell'organo procedente, al momento in  cui  cessa
          il segreto. 
              6. La validita',  l'efficacia  e  l'utilizzabilita'  di
          atti,   documenti   e   provvedimenti   nel    procedimento
          giudiziario basati sul trattamento di  dati  personali  non
          conforme a disposizioni di legge o di  regolamento  restano
          disciplinate  dalle  pertinenti  disposizioni   processuali
          nella materia civile e penale.».