Art. 14 Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato 1. I diritti di cui agli articoli 10, 11 e 12, relativamente ai dati personali contenuti in una decisione giudiziaria, in atti o documenti oggetto di trattamento nel corso di accertamenti o indagini, nel casellario giudiziale o in un fascicolo oggetto di trattamento nel corso di un procedimento penale o in fase di esecuzione penale, sono esercitati conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano tali atti e procedimenti. Chiunque vi abbia interesse, durante il procedimento penale o dopo la sua definizione, puo' chiedere, con le modalita' di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale, la rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati personali che lo riguardano. Il giudice provvede con le forme dell'articolo 130 del codice di procedura penale. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12, comma 5, nonche' l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma 2, possono essere ritardati, limitati o esclusi, con disposizione di legge o di regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, nella misura e per il tempo in cui cio' costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi della persona fisica interessata al fine di: a) non compromettere il buon esito dell'attivita' di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o l'esecuzione di sanzioni penali, nonche' l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza; b) tutelare la sicurezza pubblica; c) tutelare la sicurezza nazionale; d) tutelare i diritti e le liberta' altrui.
Note all'art. 14: Il testo dell'articolo dell'art. 130 del codice di procedura penale, cosi' recita: «Art. 130 (Correzione di errori materiali). - 1. La correzione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti inficiati da errori od omissioni che non determinano nullita', e la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell'atto, e' disposta, anche di ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo e' impugnato, e l'impugnazione non e' dichiarata inammissibile, la correzione e' disposta dal giudice competente a conoscere dell'impugnazione. 1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti si devono rettificare solo la specie e la quantita' della pena per errore di denominazione o di computo, la correzione e' disposta, anche d'ufficio, dal giudice che ha emesso il provvedimento. Se questo e' impugnato, alla rettificazione provvede la corte di cassazione a norma dell'art. 619, comma 2. 2. Il giudice provvede in camera di consiglio a norma dell'art. 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione e' fatta annotazione sull'originale dell'atto.».