Art. 14 
 
       Limitazioni dell'esercizio dei diritti dell'interessato 
 
  1. I diritti di cui agli articoli 10, 11  e  12,  relativamente  ai
dati personali contenuti in una  decisione  giudiziaria,  in  atti  o
documenti  oggetto  di  trattamento  nel  corso  di  accertamenti   o
indagini, nel casellario giudiziale o  in  un  fascicolo  oggetto  di
trattamento nel  corso  di  un  procedimento  penale  o  in  fase  di
esecuzione penale, sono esercitati conformemente  a  quanto  previsto
dalle disposizioni di legge o di regolamento  che  disciplinano  tali
atti  e  procedimenti.  Chiunque  vi  abbia  interesse,  durante   il
procedimento penale o dopo la sua definizione, puo' chiedere, con  le
modalita' di cui all'articolo 116 del codice di procedura penale,  la
rettifica, la cancellazione o la limitazione dei dati  personali  che
lo riguardano. Il giudice provvede con le forme dell'articolo 130 del
codice di procedura penale. 
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'esercizio  dei  diritti  di
cui  agli  articoli  11,  commi  1  e  2,  e  12,  comma  5,  nonche'
l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 10, comma  2,  possono
essere ritardati, limitati o esclusi, con disposizione di legge o  di
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, nella  misura
e per il tempo in  cui  cio'  costituisca  una  misura  necessaria  e
proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei  legittimi
interessi della persona fisica interessata al fine di: 
    a) non compromettere il buon esito dell'attivita' di prevenzione,
indagine, accertamento e perseguimento di  reati  o  l'esecuzione  di
sanzioni penali, nonche' l'applicazione delle misure  di  prevenzione
personali e patrimoniali e delle misure di sicurezza; 
    b) tutelare la sicurezza pubblica; 
    c) tutelare la sicurezza nazionale; 
    d) tutelare i diritti e le liberta' altrui. 
 
          Note all'art. 14: 
              Il testo dell'articolo  dell'art.  130  del  codice  di
          procedura penale, cosi' recita: 
              «Art. 130 (Correzione di errori  materiali).  -  1.  La
          correzione delle sentenze, delle ordinanze  e  dei  decreti
          inficiati  da  errori  od  omissioni  che  non  determinano
          nullita',  e  la  cui   eliminazione   non   comporta   una
          modificazione essenziale dell'atto, e' disposta,  anche  di
          ufficio, dal giudice che ha  emesso  il  provvedimento.  Se
          questo e' impugnato, e  l'impugnazione  non  e'  dichiarata
          inammissibile,  la  correzione  e'  disposta  dal   giudice
          competente a conoscere dell'impugnazione. 
              1-bis. Quando nella sentenza di applicazione della pena
          su richiesta delle parti  si  devono  rettificare  solo  la
          specie  e  la  quantita'   della   pena   per   errore   di
          denominazione o di  computo,  la  correzione  e'  disposta,
          anche   d'ufficio,   dal   giudice   che   ha   emesso   il
          provvedimento. Se questo e' impugnato, alla  rettificazione
          provvede la corte di  cassazione  a  norma  dell'art.  619,
          comma 2. 
              2. Il giudice provvede in camera di consiglio  a  norma
          dell'art. 127. Dell'ordinanza che ha disposto la correzione
          e' fatta annotazione sull'originale dell'atto.».