Art. 9 
 
                      Comunicazioni e modalita' 
            per l'esercizio dei diritti dell'interessato 
 
  1. Il titolare del trattamento adotta  misure  adeguate  a  fornire
all'interessato tutte le  informazioni  di  cui  all'articolo  10  ed
effettua  le  comunicazioni  relative  al  trattamento  di  cui  agli
articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 27, in forma  concisa,  intellegibile  e
facilmente accessibile, con  un  linguaggio  semplice  e  chiaro.  Le
informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via
elettronica, se possibile con le stesse modalita' della richiesta. 
  2. Il titolare del trattamento facilita l'esercizio dei diritti  di
cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 14 da parte dell'interessato. 
  3.  Il  titolare  del  trattamento  informa   l'interessato   senza
ingiustificato ritardo e per iscritto dell'esito della sua richiesta. 
  4. E' assicurata la gratuita' del rilascio di informazioni ai sensi
dell'articolo 10 e dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli
8, 11, 12,  13,  14  e  27.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 12, paragrafo 5, secondo periodo, del regolamento UE. 
  5. Fermo quanto previsto dall'articolo  5,  comma  1,  con  decreto
adottato dal Ministro competente  sono  individuati,  ove  necessario
anche per categorie, i trattamenti  non  occasionali  effettuati  con
strumenti elettronici per le finalita' di cui all'articolo  1,  comma
2, previsti da disposizioni di legge  o  di  regolamento,  nonche'  i
relativi titolari.