Art. 9 Comunicazioni e modalita' per l'esercizio dei diritti dell'interessato 1. Il titolare del trattamento adotta misure adeguate a fornire all'interessato tutte le informazioni di cui all'articolo 10 ed effettua le comunicazioni relative al trattamento di cui agli articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 27, in forma concisa, intellegibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro. Le informazioni sono fornite con qualsiasi mezzo adeguato, anche per via elettronica, se possibile con le stesse modalita' della richiesta. 2. Il titolare del trattamento facilita l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 8, 11, 12, 13 e 14 da parte dell'interessato. 3. Il titolare del trattamento informa l'interessato senza ingiustificato ritardo e per iscritto dell'esito della sua richiesta. 4. E' assicurata la gratuita' del rilascio di informazioni ai sensi dell'articolo 10 e dell'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 8, 11, 12, 13, 14 e 27. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 5, secondo periodo, del regolamento UE. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, con decreto adottato dal Ministro competente sono individuati, ove necessario anche per categorie, i trattamenti non occasionali effettuati con strumenti elettronici per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, previsti da disposizioni di legge o di regolamento, nonche' i relativi titolari.