Art. 10 
 
 
     Periodo di conservazione dei dati PNR e pseudonimizzazione 
 
  1. I dati PNR trasmessi dai vettori aerei  all'UIP  nazionale  sono
conservati nel Sistema Informativo per un periodo di cinque anni  dal
loro trasferimento. 
  2.  Dopo  sei  mesi   dal   loro   trasferimento,   i   dati   sono
pseudonimizzati mediante mascheramento dei seguenti elementi: 
    a) i nominativi di tutti i passeggeri figuranti nei dati PNR; 
    b) il numero dei passeggeri figuranti nei dati PNR; 
    c) l'indirizzo e le altre  informazioni  idonee  a  contattare  i
passeggeri; 
    d)  le  informazioni  sulle  modalita'  di  pagamento,   compreso
l'indirizzo  di  fatturazione,  nel  caso  in   cui   esso   contenga
informazioni idonee ad identificare il passeggero cui si  riferiscono
i dati PNR o qualsiasi altra persona; 
    e) le informazioni sui frequent flyer; 
    f) le dichiarazioni di carattere generale contenenti informazioni
idonee  a  consentire  l'identificazione  del   passeggero   cui   si
riferiscono i dati PNR; 
    g) i dati API raccolti. 
  3. Allo scadere del periodo di sei mesi  di  cui  al  comma  2,  la
comunicazione dei  dati  PNR  integrali  e'  consentita  solo  se  e'
necessaria per corrispondere  a  una  richiesta  formulata  ai  sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettera c), previa autorizzazione: 
    a) dell'Autorita' giudiziaria, nel caso in cui la  richiesta  sia
formulata nell'ambito di un procedimento penale o per  l'applicazione
di una delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I,  Capo
II e Titolo II, Capo I del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.
159; o 
    b) del Vice Capo della Polizia - Direttore Centrale della Polizia
Criminale, per le finalita' di prevenzione dei reati di terrorismo  e
dei reati gravi. 
  4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3  e'  comunicata
al  responsabile  della  protezione  dei  dati   personali   di   cui
all'articolo 21 per le verifiche di competenza. 
  5. I dati PNR sono cancellati in via definitiva  allo  scadere  del
periodo di cinque anni di  cui  al  comma  1,  secondo  le  modalita'
stabilite  con  il  decreto  del   Ministro   dell'interno   di   cui
all'articolo 4, comma 5. L'obbligo di cancellazione non si applica ai
dati PNR trasferiti a una  delle  autorita'  competenti  nazionali  e
utilizzati  nell'ambito  di  un  caso  specifico  di  prevenzione   e
repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. In tali casi i
dati PNR sono conservati nel rispetto delle disposizioni  del  codice
di procedura  penale  o  di  quelle  riguardanti  i  trattamenti  per
finalita' di polizia, ovvero  di  quelle  riguardanti  i  trattamenti
effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della  legge
3 agosto 2007, n. 124. 
  6. I risultati del trattamento di  cui  all'articolo  6,  comma  2,
lettera b), sono conservati per il tempo  strettamente  necessario  a
comunicare gli esiti di eventuali riscontri positivi  alle  autorita'
competenti nazionali ovvero alle UIP di altri Stati membri  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 1. I risultati dei trattamenti automatizzati,
anche  in  caso  di  riscontro  negativo  all'esito  di   esame   non
automatizzato condotto sul  singolo  caso,  sono  conservati  per  un
periodo non superiore a quello previsto  dal  comma  5,  al  fine  di
assicurare l'esattezza dei futuri riscontri. 
  7. I dati PNR e i dati API  riversati,  sulla  base  delle  vigenti
disposizioni, nel  CED  sono  sottoposti  alla  specifica  disciplina
prevista per il medesimo CED. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il Libro I, Titolo I, Capo II e il Titolo  II,  Capo  I
          del decreto legislativo 6 settembre 2011,  n.  159,  citato
          nelle note alle premesse, sono cosi' rubricati: 
              «LIBRO I LE MISURE DI PREVENZIONE 
              Titolo I Le misure di prevenzione personali 
              Capo II Le misure di  prevenzione  personali  applicate
          dall'autorita' giudiziaria 
              Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali 
              Capo I Il procedimento applicativo» 
              Per il testo degli articoli 4, 6  e  7  della  legge  3
          agosto 2007, n. 124 si veda nelle note all'art. 2.