Art. 10 Periodo di conservazione dei dati PNR e pseudonimizzazione 1. I dati PNR trasmessi dai vettori aerei all'UIP nazionale sono conservati nel Sistema Informativo per un periodo di cinque anni dal loro trasferimento. 2. Dopo sei mesi dal loro trasferimento, i dati sono pseudonimizzati mediante mascheramento dei seguenti elementi: a) i nominativi di tutti i passeggeri figuranti nei dati PNR; b) il numero dei passeggeri figuranti nei dati PNR; c) l'indirizzo e le altre informazioni idonee a contattare i passeggeri; d) le informazioni sulle modalita' di pagamento, compreso l'indirizzo di fatturazione, nel caso in cui esso contenga informazioni idonee ad identificare il passeggero cui si riferiscono i dati PNR o qualsiasi altra persona; e) le informazioni sui frequent flyer; f) le dichiarazioni di carattere generale contenenti informazioni idonee a consentire l'identificazione del passeggero cui si riferiscono i dati PNR; g) i dati API raccolti. 3. Allo scadere del periodo di sei mesi di cui al comma 2, la comunicazione dei dati PNR integrali e' consentita solo se e' necessaria per corrispondere a una richiesta formulata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c), previa autorizzazione: a) dell'Autorita' giudiziaria, nel caso in cui la richiesta sia formulata nell'ambito di un procedimento penale o per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II e Titolo II, Capo I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; o b) del Vice Capo della Polizia - Direttore Centrale della Polizia Criminale, per le finalita' di prevenzione dei reati di terrorismo e dei reati gravi. 4. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 e' comunicata al responsabile della protezione dei dati personali di cui all'articolo 21 per le verifiche di competenza. 5. I dati PNR sono cancellati in via definitiva allo scadere del periodo di cinque anni di cui al comma 1, secondo le modalita' stabilite con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 4, comma 5. L'obbligo di cancellazione non si applica ai dati PNR trasferiti a una delle autorita' competenti nazionali e utilizzati nell'ambito di un caso specifico di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo o dei reati gravi. In tali casi i dati PNR sono conservati nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale o di quelle riguardanti i trattamenti per finalita' di polizia, ovvero di quelle riguardanti i trattamenti effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 6. I risultati del trattamento di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), sono conservati per il tempo strettamente necessario a comunicare gli esiti di eventuali riscontri positivi alle autorita' competenti nazionali ovvero alle UIP di altri Stati membri ai sensi dell'articolo 13, comma 1. I risultati dei trattamenti automatizzati, anche in caso di riscontro negativo all'esito di esame non automatizzato condotto sul singolo caso, sono conservati per un periodo non superiore a quello previsto dal comma 5, al fine di assicurare l'esattezza dei futuri riscontri. 7. I dati PNR e i dati API riversati, sulla base delle vigenti disposizioni, nel CED sono sottoposti alla specifica disciplina prevista per il medesimo CED.
Note all'art. 10: Il Libro I, Titolo I, Capo II e il Titolo II, Capo I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, citato nelle note alle premesse, sono cosi' rubricati: «LIBRO I LE MISURE DI PREVENZIONE Titolo I Le misure di prevenzione personali Capo II Le misure di prevenzione personali applicate dall'autorita' giudiziaria Titolo II Le misure di prevenzione patrimoniali Capo I Il procedimento applicativo» Per il testo degli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124 si veda nelle note all'art. 2.