Art. 3 Finalita' dei trattamenti 1. I dati PNR raccolti a norma del presente decreto sono trattati a fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 2, lettere b), c) e d). 2. I dati API raccolti e resi disponibili agli Uffici incaricati dei controlli di polizia di frontiera a norma del presente decreto sono trattati al fine di migliorare i controlli alle frontiere esterne e prevenire l'immigrazione illegale. In caso di ripristino temporaneo dei controlli di frontiera alle frontiere interne il trattamento dei dati API e' esteso anche ai voli intra-UE.