Art. 3 
 
 
                      Finalita' dei trattamenti 
 
  1. I dati PNR raccolti a norma del presente decreto sono trattati a
fini di prevenzione e repressione dei reati di terrorismo e dei reati
gravi, secondo quanto previsto all'articolo 6, comma 2,  lettere  b),
c) e d). 
  2. I dati API raccolti e resi disponibili  agli  Uffici  incaricati
dei controlli di polizia di frontiera a norma  del  presente  decreto
sono trattati al  fine  di  migliorare  i  controlli  alle  frontiere
esterne e prevenire l'immigrazione illegale. In  caso  di  ripristino
temporaneo dei controlli  di  frontiera  alle  frontiere  interne  il
trattamento dei dati API e' esteso anche ai voli intra-UE.