Art. 4 
 
 
                         Sistema Informativo 
 
  1. Ai fini della raccolta, del trattamento e del trasferimento  dei
dati PNR e dei dati API e' istituito un apposito Sistema  Informativo
presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ne garantisce  la
gestione tecnica e informatica. A tal fine, il predetto  Dipartimento
e' il titolare del trattamento dei dati PNR e dei dati  API,  secondo
quanto previsto dal decreto legislativo di attuazione della direttiva
(UE) 2016/680. 
  2. I responsabili del trattamento dei dati, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE)  2016/680,
sono la Direzione Centrale della Polizia Criminale per il trattamento
dei dati e per le finalita' previste dall'articolo 3, comma 1,  e  la
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle  Frontiere
per il trattamento dei dati e per le finalita' previste dall'articolo
3, comma 2. 
  3.  Le  interrogazioni  del  Sistema  Informativo  possono   essere
effettuate per le finalita' di cui all'articolo 3; a  ciascuna  delle
predette   finalita'   corrisponde   uno   specifico    profilo    di
autorizzazione. 
  4. Il trattamento dei  dati  PNR  e  dei  dati  API  e'  consentito
unicamente al personale cui siano state preventivamente rilasciate le
necessarie credenziali di autenticazione. 
  5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali, adottato entro tre mesi dalla data  di
entrata in vigore del presente decreto e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, sono disciplinate le modalita' tecniche: 
    a) di funzionamento del Sistema Informativo; 
    b)  di  autenticazione,  autorizzazione  e  registrazione   degli
accessi e delle operazioni effettuate nel Sistema Informativo; 
    c) di  consultazione  da  parte  dei  soggetti  autorizzati,  ivi
comprese  le  procedure  tecniche  e  operative  di  mascheramento  e
cancellazione dei dati ai sensi dell'articolo 10; 
    d) di raffronto informatico dei dati PNR  con  quelli  conservati
nel  CED  e  nelle  altre   banche   dati   nazionali,   europee   ed
internazionali contenenti informazioni utili ai fini di prevenzione e
repressione dei reati di terrorismo e dei reati gravi; 
    e) di raffronto informatico dei dati API  con  quelli  conservati
nel  CED  e  nelle  altre   banche   dati   nazionali,   europee   ed
internazionali contenenti informazioni utili ai fini  di  prevenzione
dell'immigrazione irregolare; 
    f)   di   trasferimento   delle   informazioni,   con   strumenti
informatici, dall'UIP nazionale alle autorita' competenti nazionali; 
    g) di trasferimento dei dati PNR da parte dei vettori aerei. 
  6. Relativamente agli organismi previsti dagli articoli 4,  6  e  7
della legge 3 agosto 2007, n. 124, le modalita' di cui  al  comma  5,
lettera f), sono disciplinate con un regolamento adottato, entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,  ai  sensi
degli articoli 13, comma 2, e 43 della legge  n.  124  del  2007,  di
concerto con il Ministro dell'interno. 
  7. Il Sistema Informativo utilizza i formati di dati e i protocolli
informatici comuni individuati con la decisione  di  esecuzione  (UE)
2017/759  della  Commissione,  del   28   aprile   2017,   garantisce
l'individuazione del soggetto che effettua ciascuna interrogazione  e
conserva la traccia di ciascun accesso. 
 
          Note all'art. 4: 
              Per i riferimenti alla direttiva (UE) 2016/680  del  27
          aprile 2016, si veda nelle note alle premesse. 
              Per il testo degli articoli 4, 6  e  7  della  legge  3
          agosto 2007, n. 124, si veda nelle note all'art. 2. 
              Il testo degli articoli 13 e 43 della citata  legge  n.
          124 del 2007 cosi' recita: 
              «Art.  13   (Collaborazione   richiesta   a   pubbliche
          amministrazioni  e  a  soggetti  erogatori  di  servizi  di
          pubblica utilita'). - 1. Il DIS, l'AISE  e  l'AISI  possono
          corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e  con
          i  soggetti  che  erogano,  in  regime  di  autorizzazione,
          concessione o convenzione, servizi di pubblica  utilita'  e
          chiedere  ad  essi  la  collaborazione,  anche  di   ordine
          logistico, necessaria per l'adempimento delle loro funzioni
          istituzionali; a tale fine possono in particolare stipulare
          convenzioni  con  i  predetti  soggetti,  nonche'  con   le
          universita' e con gli enti di ricerca. 
              2.   Con   apposito   regolamento,   adottato    previa
          consultazione  con  le   amministrazioni   e   i   soggetti
          interessati, sono emanate  le  disposizioni  necessarie  ad
          assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE  e  dell'AISI  agli
          archivi informatici delle pubbliche amministrazioni  e  dei
          soggetti  che  erogano,  in   regime   di   autorizzazione,
          concessione o convenzione, servizi  di  pubblica  utilita',
          prevedendo  in  ogni  caso  le   modalita'   tecniche   che
          consentano la verifica, anche  successiva,  dell'accesso  a
          dati personali. 
              3. All'art. 4, comma 1,  del  decreto-legge  27  luglio
          2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
          luglio  2005,  n.  155,  dopo   le   parole:   "ordinamento
          costituzionale" sono inserite le seguenti: "o  del  crimine
          organizzato di stampo mafioso". 
              4. Per i dati relativi alle  comunicazioni  si  applica
          l'art.  4  del  decreto-legge  27  luglio  2005,  n.   144,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio  2005,
          n. 155, come modificato dal comma 3 del presente articolo.» 
              «Art. 43 (Procedura per l'adozione dei regolamenti). - 
          1.  Salvo  che   non   sia   diversamente   stabilito,   le
          disposizioni regolamentari previste  dalla  presente  legge
          sono emanate entro centottanta giorni dalla data della  sua
          entrata in vigore, con uno o piu'  decreti  del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri  adottati  anche  in   deroga
          all'art.  17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,   e
          successive  modificazioni,  previo  parere   del   Comitato
          parlamentare di cui all'art. 30 e sentito il CISR. 
              2. I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro
          pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.». 
              Per  i  riferimenti  normativi   della   decisione   di
          esecuzione (UE) 2017/759, si veda nelle note alle premesse.