Art. 5 Modalita' di trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo 1. I vettori aerei trasferiscono al Sistema Informativo, attraverso il «metodo push», i dati PNR relativi ai voli extra-UE e intra-UE, in partenza, in arrivo o facenti scalo nel territorio nazionale, raccolti nel normale svolgimento della loro attivita'. Per i voli operati in code-sharing da uno o piu' vettori aerei, il trasferimento dei dati PNR e' effettuato dal vettore aereo che opera il volo. 2. Il trasferimento dei dati PNR e' effettuato elettronicamente, utilizzando i formati di dati e i protocolli informatici di cui all'articolo 4, comma 7. I vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere e notificare all'UIP nazionale il formato di dati e il protocollo informatico che intendono utilizzare per l'effettuazione dei trasferimenti. 3. Il vettore, in caso di guasto tecnico, ovvero nel caso in cui debba procedere all'adeguamento dei propri sistemi informatici ai formati di dati e ai protocolli informatici di cui all'articolo 4, comma 7, nelle more di tale adeguamento, effettua il trasferimento dei dati PNR con un mezzo elettronico o altro strumento appropriato, individuato dall'UIP nazionale con apposita prescrizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, che assicuri equivalenti livelli di protezione dei dati personali e offra adeguate garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche. 4. I vettori aerei che non effettuano voli extra-UE e intra-UE secondo un programma operativo pubblico specifico e che non possiedono l'infrastruttura necessaria a supportare i formati di dati e i protocolli di trasmissione elencati nell'allegato della decisione di esecuzione di cui all'articolo 4, comma 7, trasferiscono i dati PNR e utilizzano differenti protocolli di trasmissione avvalendosi di un mezzo elettronico ovvero di altro strumento che offra adeguate garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche, individuato dall'UIP nazionale con apposita prescrizione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. 5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: a) in un periodo compreso tra le ventiquattro e le quarantotto ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo; e b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non e' piu' possibile l'imbarco o lo sbarco di passeggeri, anche mediante l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a). 6. Nel caso di pericolo imminente e concreto che possa essere commesso un reato di terrorismo o un altro reato grave, i vettori aerei, su richiesta dell'UIP, trasferiscono senza ritardo i dati PNR anche in un momento antecedente a quelli indicati al comma 5. 7. Nel caso in cui i vettori trasferiscano dati diversi da quelli indicati nell'allegato I della direttiva (UE) 2016/681, l'UIP nazionale provvede senza ritardo alla loro definitiva cancellazione.