Art. 5 
 
 
   Modalita' di trasferimento dei dati PNR al Sistema Informativo 
 
  1. I vettori aerei trasferiscono al Sistema Informativo, attraverso
il «metodo push», i dati PNR relativi ai voli extra-UE e intra-UE, in
partenza,  in  arrivo  o  facenti  scalo  nel  territorio  nazionale,
raccolti nel normale svolgimento della loro  attivita'.  Per  i  voli
operati in code-sharing da uno o piu' vettori aerei, il trasferimento
dei dati PNR e' effettuato dal vettore aereo che opera il volo. 
  2. Il trasferimento dei dati PNR  e'  effettuato  elettronicamente,
utilizzando i formati di dati  e  i  protocolli  informatici  di  cui
all'articolo 4, comma 7. I vettori aerei hanno l'obbligo di scegliere
e notificare all'UIP nazionale il formato di  dati  e  il  protocollo
informatico  che  intendono  utilizzare   per   l'effettuazione   dei
trasferimenti. 
  3. Il vettore, in caso di guasto tecnico, ovvero nel  caso  in  cui
debba procedere all'adeguamento dei  propri  sistemi  informatici  ai
formati di dati e ai protocolli informatici di  cui  all'articolo  4,
comma 7, nelle more di tale adeguamento,  effettua  il  trasferimento
dei dati PNR con un mezzo elettronico o altro strumento  appropriato,
individuato dall'UIP nazionale con apposita prescrizione, sentito  il
Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,   che   assicuri
equivalenti livelli di protezione dei dati personali e offra adeguate
garanzie rispetto alle misure di sicurezza tecniche. 
  4. I vettori aerei che non  effettuano  voli  extra-UE  e  intra-UE
secondo  un  programma  operativo  pubblico  specifico  e   che   non
possiedono l'infrastruttura necessaria a supportare i formati di dati
e i protocolli di trasmissione elencati nell'allegato della decisione
di esecuzione di cui all'articolo 4, comma 7,  trasferiscono  i  dati
PNR e utilizzano differenti protocolli di trasmissione avvalendosi di
un mezzo elettronico ovvero di altro  strumento  che  offra  adeguate
garanzie rispetto alle  misure  di  sicurezza  tecniche,  individuato
dall'UIP nazionale con apposita prescrizione, sentito il Garante  per
la protezione dei dati personali. 
  5. I vettori aerei trasferiscono i dati PNR: 
    a) in un periodo compreso tra le ventiquattro  e  le  quarantotto
ore antecedenti all'orario previsto per la partenza del volo; e 
    b) immediatamente dopo la chiusura del volo, quando non  e'  piu'
possibile  l'imbarco  o  lo  sbarco  di  passeggeri,  anche  mediante
l'aggiornamento dei dati trasferiti ai sensi della lettera a). 
  6. Nel caso di pericolo  imminente  e  concreto  che  possa  essere
commesso un reato di terrorismo o un altro  reato  grave,  i  vettori
aerei, su richiesta dell'UIP, trasferiscono senza ritardo i dati  PNR
anche in un momento antecedente a quelli indicati al comma 5. 
  7. Nel caso in cui i vettori trasferiscano dati diversi  da  quelli
indicati  nell'allegato  I  della  direttiva  (UE)  2016/681,   l'UIP
nazionale provvede senza ritardo alla loro definitiva cancellazione.