Art. 6 Unita' d'informazione sui passeggeri (UIP) nazionale 1. L'UIP nazionale e' composta da personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge n. 121 del 1981. L'organizzazione dell'UIP nazionale e la relativa pianta organica sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5, settimo comma, della legge n. 121 del 1981. Il relativo contingente di personale e' determinato, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge n. 121 del 1981, rispettivamente, con decreto del Ministro dell'interno, con riguardo al personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato, e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo al personale delle altre Forze di polizia. 2. L'UIP nazionale: a) riceve, anche avvalendosi di un operatore economico qualificato, i dati PNR dai vettori aerei; b) effettua, prima dell'arrivo o della partenza del volo, attivita' di analisi dei dati ricevuti al fine di individuare i passeggeri sospettati di essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi per i quali e' necessario procedere a ulteriori verifiche da parte delle autorita' competenti e di Europol; c) sulla base di una richiesta debitamente motivata, provvede a comunicare, caso per caso, alle autorita' competenti nazionali o, nei casi di cui all'articolo 14, alle autorita' competenti di Stati membri ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 18, a Europol i dati PNR o i risultati del loro trattamento; d) all'esito dell'analisi dei dati PNR, aggiorna i criteri di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), sulla base dei quali sono effettuate le valutazioni finalizzate a individuare i passeggeri sospettati di essere implicati in reati di terrorismo o in reati gravi ai sensi della lettera b) del presente comma; e) scambia sia i dati PNR che i risultati del loro trattamento con le UIP di altri Stati membri in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 13, 15 e 17. 3. Nel caso in cui l'UIP nazionale riceva i dati PNR dai vettori aerei avvalendosi di un operatore economico qualificato, tale operatore e' responsabile del relativo trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Note all'art. 6: Per il testo degli articoli 5 e 16 della legge n. 121 del 1981, citata nelle note alle premesse, si veda nelle note all'art. 2. Il testo dell'art. 6 della legge n. 121 del 1981, citata nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro dell'interno nell'esercizio delle attribuzioni di coordinamento e di direzione unitaria in materia di ordine e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: a) classificazione, analisi e valutazione delle informazioni e dei dati che devono essere forniti anche dalle forze di polizia in materia di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi delle suddette forze di polizia; b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione, studio e statistica; c) elaborazione della pianificazione generale dei servizi d'ordine e sicurezza pubblica; d) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative dei servizi logistici e amministrativi di carattere comune alle forze di polizia; e) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni operative della dislocazione delle forze di polizia e dei relativi servizi tecnici; f) pianificazione generale e coordinamento delle pianificazioni finanziarie relative alle singole forze di polizia; g) mantenimento e sviluppo delle relazioni comunitarie e internazionali. Per l'espletamento delle funzioni predette e' assegnato, secondo criteri di competenza tecnico-professionale, personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, secondo contingenti fissati con decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni dello Stato, secondo contingenti determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri interessati. Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e tecnici possono essere conferiti incarichi anche ad estranei alla pubblica amministrazione. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio di amministrazione e non possono superare l'anno finanziario; possono essere rinnovati per non piu' di due volte. Complessivamente non possono affidarsi allo stesso incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni o servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari, quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque escluso il cumulo degli incarichi nello stesso esercizio, anche se da assolversi per conto di amministrazioni diverse. Per l'osservanza dei predetti limiti l'incaricando e' tenuto a dichiarare per iscritto, sotto sua personale responsabilita' che nei suoi confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma. Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato ad apposito nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, ove trattisi di pubblico dipendente. Il compenso e' stabilito, in relazione all'importanza ed alla durata dell'incarico, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.».