Art. 6 
 
 
        Unita' d'informazione sui passeggeri (UIP) nazionale 
 
  1. L'UIP nazionale e' composta da personale delle Forze di  polizia
di cui all'articolo 16, primo comma, della legge  n.  121  del  1981.
L'organizzazione dell'UIP nazionale e  la  relativa  pianta  organica
sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo  5,
settimo comma, della legge n. 121 del 1981. Il  relativo  contingente
di personale e' determinato, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma,
della legge  n.  121  del  1981,  rispettivamente,  con  decreto  del
Ministro dell'interno, con  riguardo  al  personale  appartenente  ai
ruoli della Polizia di  Stato,  e  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, con riguardo al personale delle  altre  Forze
di polizia. 
  2. L'UIP nazionale: 
    a)  riceve,  anche  avvalendosi   di   un   operatore   economico
qualificato, i dati PNR dai vettori aerei; 
    b)  effettua,  prima  dell'arrivo  o  della  partenza  del  volo,
attivita' di analisi dei dati  ricevuti  al  fine  di  individuare  i
passeggeri sospettati di essere implicati in reati di terrorismo o in
reati gravi per i quali e' necessario procedere a ulteriori verifiche
da parte delle autorita' competenti e di Europol; 
    c) sulla base di una richiesta debitamente motivata,  provvede  a
comunicare, caso per caso, alle autorita' competenti nazionali o, nei
casi di cui all'articolo  14,  alle  autorita'  competenti  di  Stati
membri ovvero, nelle ipotesi di cui all'articolo 18, a Europol i dati
PNR o i risultati del loro trattamento; 
    d) all'esito dell'analisi dei dati PNR, aggiorna i criteri di cui
all'articolo 8, comma 1,  lettera  b),  sulla  base  dei  quali  sono
effettuate le valutazioni  finalizzate  a  individuare  i  passeggeri
sospettati di essere implicati in reati  di  terrorismo  o  in  reati
gravi ai sensi della lettera b) del presente comma; 
    e) scambia sia i dati PNR che i risultati  del  loro  trattamento
con le UIP di altri Stati membri in conformita'  a  quanto  stabilito
dagli articoli 13, 15 e 17. 
  3. Nel caso in cui l'UIP nazionale riceva i dati  PNR  dai  vettori
aerei  avvalendosi  di  un  operatore  economico  qualificato,   tale
operatore e' responsabile del relativo  trattamento  ai  sensi  della
normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 
 
          Note all'art. 6: 
              Per il testo degli articoli 5 e 16 della legge  n.  121
          del 1981, citata nelle note alle premesse,  si  veda  nelle
          note all'art. 2. 
              Il testo dell'art. 6  della  legge  n.  121  del  1981,
          citata nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 6 (Coordinamento e direzione unitaria delle forze
          di polizia). - Il dipartimento della pubblica sicurezza, ai
          fini dell'attuazione delle direttive impartite dal Ministro
          dell'interno   nell'esercizio   delle    attribuzioni    di
          coordinamento e di direzione unitaria in materia di  ordine
          e di sicurezza pubblica, espleta compiti di: 
                a)  classificazione,  analisi  e  valutazione   delle
          informazioni e dei dati che  devono  essere  forniti  anche
          dalle forze di polizia in materia  di  tutela  dell'ordine,
          della sicurezza pubblica e  di  prevenzione  e  repressione
          della criminalita' e loro diramazione agli organi operativi
          delle suddette forze di polizia; 
                b) ricerca scientifica e tecnologica, documentazione,
          studio e statistica; 
                c) elaborazione  della  pianificazione  generale  dei
          servizi d'ordine e sicurezza pubblica; 
                d)  pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni   operative   dei   servizi   logistici    e
          amministrativi di carattere comune alle forze di polizia; 
                e)  pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni operative della dislocazione delle forze  di
          polizia e dei relativi servizi tecnici; 
                f)  pianificazione  generale  e  coordinamento  delle
          pianificazioni finanziarie relative alle singole  forze  di
          polizia; 
                g)   mantenimento   e   sviluppo   delle    relazioni
          comunitarie e internazionali. 
              Per   l'espletamento   delle   funzioni   predette   e'
          assegnato,     secondo      criteri      di      competenza
          tecnico-professionale,  personale  appartenente  ai   ruoli
          della Polizia di  Stato  e  ai  ruoli  dell'Amministrazione
          civile  dell'interno,  secondo  contingenti   fissati   con
          decreto del Ministro dell'interno, nonche' personale  delle
          altre forze di polizia e delle altre amministrazioni  dello
          Stato, secondo  contingenti  determinati  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro dell'interno, di  concerto  con  il  Ministro  del
          tesoro e con i Ministri interessati. 
              Per l'espletamento di particolari compiti scientifici e
          tecnici  possono  essere  conferiti  incarichi   anche   ad
          estranei alla pubblica amministrazione. 
              Gli incarichi sono conferiti a  tempo  determinato  con
          decreto del Ministro dell'interno, sentito il Consiglio  di
          amministrazione e non possono superare l'anno  finanziario;
          possono  essere  rinnovati  per  non  piu'  di  due  volte.
          Complessivamente  non   possono   affidarsi   allo   stesso
          incaricato studi interessanti una o piu' amministrazioni  o
          servizi per un periodo superiore a tre esercizi finanziari,
          quale che sia la materia oggetto dell'incarico. E' comunque
          escluso il cumulo degli incarichi nello  stesso  esercizio,
          anche  se  da  assolversi  per  conto  di   amministrazioni
          diverse. 
              Per l'osservanza dei predetti limiti  l'incaricando  e'
          tenuto a  dichiarare  per  iscritto,  sotto  sua  personale
          responsabilita' che nei suoi confronti non  ricorre  alcuna
          delle ipotesi di esclusione stabilite dal precedente comma.
          Il conferimento dell'incarico e', altresi', subordinato  ad
          apposito nulla osta dell'amministrazione  di  appartenenza,
          ove trattisi di pubblico dipendente. 
              Il compenso e' stabilito, in  relazione  all'importanza
          ed alla durata  dell'incarico,  con  decreto  del  Ministro
          dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.».